IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, art. 1, comma 8;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 49, con
il   quale   e'   stato   istituito   il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382,   concernente  il  riordinamento  della  docenza  universitaria,
relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e
didattica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la legge 15 marzo, 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 20,
comma 8, lettera  d);
  Vista  la  legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4,
recante norme per la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca;
  Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 244, recante norme
in materia di dottorato di ricerca;
  Considerato che l'art. 74 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica  n. 382/1980 consente al Ministro dell'universita' e della
ricerca  di  stabilire,  con  proprio decreto, le equipollenze con il
titolo   di   dottore   di  ricerca  di  diplomi  di  perfezionamento
scientifico    rilasciati    da    scuole    italiane    di   livello
post-universitario  a  condizione  che  queste  siano assimilabili ai
corsi  di  dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attivita'
di  studio  e  di  ricerca  e  numero  limitato di titoli annualmente
rilasciati;
  Visto   il   decreto  ministeriale  6 agosto  1998  concernente  le
attivita'  istruttorie  per  i  provvedimenti  di equipollenza con il
titolo   di   dottore  di  ricerca  dei  diplomi  di  perfezionamento
scientifico    rilasciati    da    scuole    italiane    di   livello
post-universitario;
  Vista  l'istanza presentata dalla Fondazione internazionale per gli
studi  superiori  di  architettura  -  Scuola  superiore  europea  di
architettura urbana sita in Napoli, per i fini di cui all'art. 74 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;
  Visto   il  parere  favorevole  reso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 15 giugno 2006;
  Atteso  che  il Consiglio universitario nazionale ha ritenuto che i
titoli  di perfezionamento rilasciati dalla Fondazione internazionale
per gli studi superiori di architettura - Scuola superiore europea di
architettura  urbana  sono  assimilabili  ai  corsi  di  dottorato di
ricerca  per strutture, ordinamento, attivita' di studio e di ricerca
e numero limitato di titoli annualmente rilasciati;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  I  diplomi  di perfezionamento scientifico in «Architettura e studi
urbani»  rilasciati  dalla  Fondazione  internazionale  per gli studi
superiori  di architettura - Scuola superiore europea di architettura
urbana, con sede in Napoli, possono essere dichiarati equipollenti ai
titoli  di  dottore  di ricerca rilasciati dalle Universita' italiane
purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:
    a) il  numero degli ammessi ai corsi di perfezionamento, per ogni
ciclo formativo, deve essere di almeno tre unita';
    b) l'ammissione ai corsi stessi dovra' avvenire mediante concorso
per titoli ed esami;
    c) ai   corsi   di  perfezionamento  in  questione  sono  ammessi
cittadini  europei  che  non  abbiano superato i trentacinque anni di
eta',   in   possesso   di  diploma  di  laurea  secondo  il  vecchio
ordinamento,    ovvero    di   laurea   specialistica/magistrale   in
architettura o titolo universitario straniero ritenuto equipollente.