IL DIRETTORE GENERALE
                   per gli ordinamenti scolastici

  Visti:  la  legge  19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive
modificazioni;  il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1996,  n.  471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il
decreto   ministeriale   28 maggio   1992;  il  decreto  ministeriale
26 maggio  1998;  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il
decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il
decreto    legislativo    30 marzo   2001,   n.   165;   il   decreto
interministeriale  4 giugno  2001;  il  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 gennaio  2002,  n. 54; il decreto legislativo 8 luglio
2003,  n.  277;  il  decreto  legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  dei citato decreto legislativo n.
115, relativa al titolo di formazione sotto indicato;
  Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio
della  professione corrispondente a quella cui la persona interessata
e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
  Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento
e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di
una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di
durata minima di tre anni;
  Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di
servizi  nella  seduta del 19 giugno 2006, indetta ai sensi dell'art.
12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
  Ritenuto  che:  sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento,
atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata comprova una
formazione  professionale adeguata per natura, composizione e durata;
il  riconoscimento  non deve essere subordinato a misure compensative
in  quanto la formazione professionale attestata non verte su materie
sostanzialmente   diverse  da  quelle  contemplate  nella  formazione
professionale   prescritta  dalla  legislazione  vigente  in  Italia;
l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione
professionale;
                              Decreta:

  1.  Il  titolo  di formazione cosi' composto: diploma di istruzione
superiore:  Diploma  di Fagotto, conseguito il 16 ottobre 1995 presso
l'Istituto   Musicale  «V.  Bellini»  di  Caltanissetta,  Diploma  di
Perfezionamento  -  materia:  fagotto,  conseguito  il 30 giugno 2001
presso   il   Conservatorio   della   Svizzera  italiana;  titolo  di
abilitazione   all'insegnamento:   Diploma   di   Pedagogia  Musicale
rilasciato   il  28 maggio  2002  dal  Conservatorio  della  Svizzera
italiana;   posseduto   da  Liborio  Guarneri,  nato  a  San  Cataldo
(Caltanissetta),  il  9 agosto  1973, di cittadinanza comunitaria; ai
sensi  e  per  gli  effetti  di cui al decreto legislativo 27 gennaio
1992,   n.   115,  e'  titolo  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria
nelle  classi  di  concorso:  77/A  «Strumento  musicale nella scuola
media» - fagotto.
  2,  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 22 giugno 2006
                                     Il direttore generale: Criscuoli