IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999   relativo   alla   nuova   organizzazione  comune  del  mercato
vitivinicolo  e,  in particolare, l'art. 16 concernente l'istituzione
dell'inventario viticolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1282/2001  della  Commissione del
28 giugno   2001  recante  modalita'  di  applicazione  del  reg.  n.
1493/1999  per  quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei
prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;
  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, pubblicata nel supplemento
ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
12 gennaio   1991,  concernente  disposizioni  per  l'adempimento  di
obblighi  derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle Comunita'
europee, in particolare l'art. 4;
  Vista  la  legge  10 febbraio  1992,  n.  164,  concernente  «Nuova
disciplina delle denominazioni d'origine dei vini», ed in particolare
gli  articoli 14  e 15 che dettano disposizioni per la denuncia delle
superfici vitate e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli
albi dei vigneti DOCG e DOC e degli elenchi delle vigne IGT presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'art. 16
recante  disposizioni  per la rivendicazione delle produzioni annuali
DOCG, DOC e IGT;
  Visto  il  proprio decreto 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  84  del  10 aprile  2001,
concernente    modalita'    per   l'aggiornamento   dello   schedario
vitivinicolo  nazionale  e  per  l'iscrizione  delle superfici vitate
negli  albi  dei  vigneti  DOCG e DOC e nell'elenco delle vigne IGT e
norme aggiuntive;
  Visto  l'Accordo  25 luglio  2002  tra  il Ministero e le Regioni e
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2002, per
la  determinazione  dei  criteri  per l'istituzione e l'aggiornamento
degli  albi  dei  vigneti D.O. e degli elenchi delle vigne I.G.T., in
attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 27 marzo 2001;
  Visto  il  proprio decreto 4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  187  del  12 agosto 2005,
recante   disposizioni   transitorie   per  la  rivendicazione  delle
produzioni  dei  vini  DOCG,  DOC  e  IGT per la campagna vendemmiale
2005/2006;
  Considerato  che sono in corso presso la Conferenza Stato-Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano le procedure per l'adozione del
decreto  applicativo  dell'art. 16, comma 9, della legge n. 164/1992,
recante  le  disposizioni  definitive  per  la rivendicazione annuale
delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT, che entreranno in vigore a
decorrere  dalla  campagna  vendemmiale  2007/2008  e  che, pertanto,
permangono  per  la  prossima  campagna vendemmiale le condizioni che
hanno determinato l'emanazione del citato decreto 4 agosto 2005;
  Ritenuto   di   dover   stabilire  le  opportune  disposizioni  per
assicurare  la  correttezza  e la certezza della rivendicazione delle
produzioni  DOCG,  DOC  e  IGT per la campagna vendemmiale 2006/2007,
nonche'  assicurare  i  relativi  controlli  da parte degli organismi
preposti,  nelle  more  dell'emanazione del citato decreto recante le
disposizioni   definitive   per   la   rivendicazione  annuale  delle
produzioni in questione;
                              Decreta:

                           Articolo unico

  1.  Per la rivendicazione delle produzioni dei vini DOCG, DOC e IGT
presso le competenti Camere di commercio, in via transitoria e per la
sola  campagna  vendemmiale  2006/2007,  si  adottano le disposizioni
previste nel decreto 4 agosto 2005 richiamato nelle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore  il giorno dopo la sua
pubblicazione.
    Bergamo, 21 luglio 2006
                                               Il Ministro: De Castro