IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
                              di Prato

  Visti:
     il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;
     il  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del  7 novembre  1996,  n. 687 recante norme per l'unificazione degli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
ed istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;
     la  legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli
ordinamenti  pensionistici  e  recante  norme in materia di sicurezza
sociale;
     il  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639, contenente norme di attuazione della predetta legge;
     la   legge   9 marzo   1989,   n.   88   sulla  ristrutturazione
dell'I.N.P.S.  e  dell'I.N.A.I.L.  che  modifica,  fra gli altri, gli
articoli 34,  35, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639;
     la  legge  30 dicembre  1986,  n.  936,  sul Consiglio nazionale
dell'economia  e  del lavoro, con particolare riferimento all'art. 4,
in  cui  sono  specificati  gli  elementi  sintomatici  del  grado di
rappresentativita' delle associazioni sindacali;
     la   legge  24 novembre  2000,  n.  340  (norme  in  materia  di
delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi);
     le   direttive  ministeriali  sulla  costituzione  degli  organi
collegiali  dell'I.N.P.S., con particolare riferimento alla circolare
n.  31/89  del 14 aprile 1989 e alla circolare n. 33/89 del 19 aprile
1989  emanate  dalla  Direzione  generale  della  previdenza sociale,
Divisione  III, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a
seguito dell'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88;
     la  circolare  prot.  13409  del  26 aprile 1993 della Direzione
generale  dei  rapporti  di  lavoro  del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
     il  secondo  comma  dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  639/1970,  il  quale  prevede  che  tutti  gli organi
disciplinati  dallo  stesso  decreto  del Presidente della Repubblica
sono rinnovati ogni quattro anni;
     i  precedenti  decreti  di  ricostituzione  rispettivamente  del
Comitato  e  delle  speciali Commissioni per la decisione dei ricorsi
concernenti   i   lavoratori  autonomi  presso  la  sede  provinciale
dell'I.N.P.S. di Prato e successive modificazioni;
  Considerato che:
     si deve provvedere alla nuova ricostituzione dei predetti organi
collegiali;
     il  Comitato  deve essere composto cosi' come previsto dal primo
comma  dell'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
30 aprile  1970,  n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge n.
88\1989;
     ai  fini  della  nomina  dei  componenti  del  Comitato  si deve
procedere preliminarmente alla ripartizione del numero dei componenti
di  tale  organo  tra  i  settori economici interessati all'attivita'
dell'I.N.P.S,   ed,   in  particolare,  alle  funzioni  dei  comitati
provinciali,  in  osservanza  dei  criteri  di  cui  al secondo comma
dell'art.  35  del  citato decreto del Presidente della Repubblica n.
639/1970;
     alla  composizione  delle  speciali Commissioni per la decisione
dei ricorsi concernenti prestazioni relative a lavoratori autonomi si
deve  provvedere  in  conformita'  con quanto stabilito dall'art. 46,
terzo comma, della legge n. 88/1989;
  Viste le risultanze degli atti istruttori;
  Ritenuto che:
     la competenza e' propria;
     e'  stata  effettuata  la ripartizione del numero dei membri del
Comitato  in attuazione dei criteri di cui al secondo comma dell'art.
35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970;
     ai  fini  dell'attribuzione  dei  posti  dei  rappresentanti dei
lavoratori,   dei   datori   di  lavoro  e  dei  lavoratori  autonomi
nell'ambito  del  Comitato e delle speciali Commissioni, tenuto conto
anche  del  numero  limitato dei posti disponibili, occorre accertare
quali  siano  le  associazioni  sindacali  piu' rappresentative e, di
conseguenza,  in  assenza di norme di legge, occorre predeterminare i
criteri di valutazione della maggiore rappresentativita';
     un  primo  criterio  di valutazione puo' essere costituito dalle
indicazioni  contenute  nel  quinto  comma dell'art. 4 della legge n.
936/1986 sul CNEL;
     nella   individuazione  dei  criteri  selettivi  della  maggiore
rappresentativita',   un   consolidato  indirizzo  giurisprudenziale,
tendente  alla  valorizzazione  del pluralismo partecipativo, ritiene
che, ai fini della valutazione del grado di rappresentativita', vanno
necessariamente  considerate,  accanto  al  dato  quantitativo  della
consistenza  numerica  dei  soggetti rappresentati e della maggiore o
piu'  complessa  struttura organizzativa dell'associazione sindacale,
la  specialita',  qualita'  e  rilevanza  degli  interessi collettivi
coinvolti;
     inoltre,  l'orientamento  giurisprudenziale ha specificato che i
criteri  selettivi  della  maggiore  rappresentativita' devono essere
tali   da  consentire  un  equo  contemperamento  del  c.d.  criterio
maggioritario   (attribuzione  di  tutti  i  posti  disponibili  alla
associazione  sindacale  datoriale piu' rappresentativa del settore),
con  il  criterio  selettivo  rispondente  al  principio di rilevanza
costituzionale  (art.  3  Costituzione)  del pluralismo partecipativo
(considerazione  anche della specificita', qualita' e rilevanza degli
interessi espressi);
     dal  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale e' stata
affermata   la   necessita'   di  «un  contemperamento  del  criterio
pluralistico   con  il  principio  proporzionale,  che  richiede  una
selezione,  tra  le associazioni piu' rappresentative, di quelle piu'
rappresentative»;
     la  Corte  costituzionale  (Sentenza  n.  975/1988)  ha espresso
l'orientamento  per cui «la legge non puo' individuare a priori una o
piu' organizzazioni determinate come maggiormente rappresentative, ma
deve   rimettere  tale  determinazione  all'autorita'  amministrativa
preposta    alla    nomina   che,   volta   per   volta,   valutera',
comparativamente,  il  rispettivo  grado  di rappresentativita' delle
associazioni sindacali esistenti»;
     ai  fini  della  piu'  corretta  formulazione del giudizio sulla
effettiva  operativita'  e  sul  grado  di  rappresentativita'  delle
associazioni   sindacali,  in  carenza  di  una  espressa  previsione
normativa,  si  debbano applicare, essenzialmente, i seguenti criteri
di valutazione:
per le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
    a) la consistenza numerica degli iscritti;
    b) partecipazione alla contrattazione collettiva;
    c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio;
    d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali
plurime e collettive presso la Direzione provinciale del lavoro ed in
sede   sindacale   in   rapporto  dialettico  con  le  organizzazioni
contrapposte;
    e) stipula contratti collettivi di lavoro;
    f) rappresentanza aziendale elettiva;
per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro:
    a) consistenza  numerica delle aziende associate e dei lavoratori
da queste occupate;
    b) partecipazione alla contrattazione collettiva;
    c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio;
    d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali
piurime e collettive presso la Direzione provinciale del lavoro ed in
sede   sindacale   in   rapporto  dialettico  con  le  organizzazioni
contrapposte;
    e) stipula contratti collettivi di lavoro;
     in base ai dati acquisiti in sede istruttoria, le organizzazioni
sindacali  dei lavoratori maggiormente rappresentative sono risultate
C.G.I.L.,   C.I.S.L.   e   U.I.L.,   alle   quali   vanno   assegnati
rispettivamente  i  posti  di  componente in seno al Comitato come di
seguito   specificato:  sei  posti  alla  C.G.I.L.;  tre  posti  alla
C.I.S.L.; un posto alla U.I.L;
     l'associazione   sindacale   dei   dirigenti   di  azienda  piu'
rappresentativa e' risultata la C.I.D.A. (Confederazione Italiana dei
Dirigenti di Azienda);
     sulla  base  della ripartizione per settori economici del numero
dei  posti di componenti del Comitato in rappresentanza dei datori di
lavoro, due posti devono essere attribuiti al settore industria ed un
posto al settore artigianato;
     nel  settore industria, l'associazione datoriale largamente piu'
rappresentativa  e'  risultata l'Unione Industriale Pratese e ad essa
vanno attribuiti i posti di componente in rappresentanza del settore;
     per  quel  che  concerne  il  settore  artigianale, in base alle
risultanze  istruttorie  ed  alle valutazioni incrociate e comparate,
formulate  sulla  base degli indicatori e dei criteri selettivi sopra
enunciati, e' emerso che le associazioni maggiormente rappresentative
sono la Confartigianato e la C.N.A - Artigianato Pratese;
       con  riferimento  al  predetto settore artigiano, il posto del
rappresentante  dei  lavoratori  autonomi  in  seno  al Comitato deve
essere   attribuito   all'organizzazione   piu'  rappresentativa  del
settore,   e,  cioe',  alla  Confartigianato,  in  modo  che  risulti
attribuita   alla  stessa  associazione  anche  la  presidenza  della
speciale Commissione;
     conseguentemente   il   posto  di  componente  del  Comitato  in
rappresentanza  dei  datori di lavoro artigiani deve essere assegnato
alla C.N.A - Artigianato Pratese;
       i  posti  in  rappresentanza  dei  lavoratori  autonomi  della
categoria   coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  e  di  quella
esercenti  attivita'  commerciali  vanno attribuiti, rispettivamente,
alla  Coldiretti - Prato e all'Unione Commercianti che sono risultate
le associazioni piu' rappresentative per le predette categorie;
     e'  opportuno procedere contestualmente e con gli stessi criteri
selettivi  della  maggiore  rappresentativita'  anche alla nomina dei
quattro  componenti  di  ognuna  delle  tre  speciali Commissioni del
Comitato  provinciale previste dall'art. 46, comma terzo, della legge
n. 88/1989;
     ai  fini  della  nomina  dei  componenti delle predette speciali
Commissioni,  le  associazioni piu' rappresentative sono risultate le
seguenti,  alle  quali vanno attribuiti i posti di componenti come di
seguito specificato:
      a) per la categoria coltivatori diretti, mezzadri e coloni:
        Coldiretti Prato - due posti;
        C.I.A. - un posto;
        Unione Pratese Agricoltori - un posto;
      b) per la categoria artigiani:
        Confartigianato - due posti;
        C.N.A - Artigianato Pratese - due posti;
    c) per la categoria esercenti attivita' commerciali:
        Unione commercianti - due posti;
        Confesercenti - due posti;
     sono   state   richieste   alle   associazioni   sindacali  piu'
rappresentative   come   sopra   specificato   le   designazioni  dei
rappresentanti in seno al Comitato ed alle Commissioni speciali;
     sono  pervenute  dalle  predette  associazioni  le  designazioni
richieste;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'  ricostituito il Comitato provinciale presso la sede provinciale
I.N.P.S. di Prato.
  Esso ha la seguente composizione:
    A) Componenti di diritto:
      direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di
Prato;
      direttore  pro-tempore della Ragioneria provinciale dello Stato
di Prato;
      dirigente  pro-tempore  della Sede provinciale dell'I.N.P.S. di
Prato;
    B) Componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:
      Battiloni Paolo C.G.I.L.;
      Chiesi Giovanni C.G.I.L.;
      Lorenzini Mauro C.G.I.L.;
      Martino Adolfo C.G.I.L.;
      Targioni Giancarlo C.G.I.L.;
      Toccafondi Francesco C.G.I.L.;
      Petra' Franca C.I.S.L.;
      Scatizzi Fabrizio C.I.S.L.;
      Spiga Giancarlo C.I.S.L.;
      Bettocchi Bruno U.I.L.;
    C) Componente in rappresentanza dei dirigenti di azienda:
      Gazzolo Francesco C.I.D.A.;
    D) Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:
      Industria:
        Scarpellini Marco - Unione industriale Pratese;
        Giannoccaro Paola - Unione industriale Pratese;
      Artigianato:
        Bigagli Francesco - C.N.A.- Artigianato Pratese;
    E) Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:
      Coltivatori diretti, mezzadri e coloni:
        Landini Andrea - Coldiretti - Prato.
      Artigiani:
        Gualtieri Aldo - Confartigianato.
      Esercenti attivita' commerciali:
        Pieragnoli Federico - Unione Commercianti.