IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e
                     la sicurezza degli alimenti

  Visto  l'art.  6,  della  legge  30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4,  della  legge  26 febbraio 1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle
norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  relativo  al regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 30 aprile 2004 dall'impresa
Goldschmidt  GmbH  con  sede  legale  in Goldschmidtstrasse 100 Essen
(Germania)   diretta   ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario denominato: Fluvius;
  Accertato  che la classificazione proposta dall'impresa e' conforme
al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
  Visto il parere favorevole espresso in data 14 settembre 2005 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare a 5 anni la validita' dell'autorizzazione del
prodotto sopra citato;
  Vista  la  nota  dell'ufficio  in data 17 ottobre 2005 con la quale
sono  stati  richiesti  gli  atti definitivi e l'impegno a presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
  Vista  la  nota  in  data  23 novembre 2005 dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
negli stabilimenti dell'imprese:
    Goldschmidt, Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen (Germania);
    Goldschmidt  Chemical  Corp.  914  E.  Randolph  Road,  Hopewell,
Virginia 23860 U.S.A.;
e confezionato presso gli stabilimenti dell'imprese:
    Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (Milano);
    Diachem S.p.a. - U.P. SIFA, Caravaggio (Bergamo);
    Chemia S.p.a. - strada statale 255, km 46, S. Agostino (Ferrara);
    Finstar s.r.o. Prazska' 54, 280 02 Kolin Czech Republik;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;
                              Decreta:

  1.  A  decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di
anni  cinque  fermo  restando l'esito delle valutazioni connesse agli
ulteriori   dati   richiesti   senza   pregiudizio   per   l'iter  di
registrazione,   l'impresa   Goldschmidt  GmbH  con  sede  legale  in
Goldschmidtstrasse  100  Essen  (Germania)  e' autorizzata a porre in
commercio   il   prodotto  fitosanitario  «Nocivo  -  Pericoloso  per
l'ambiente»  denominato Fluvius con la composizione e alle condizioni
indicate nelle etichette allegate al presente decreto.
  2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: litri 0,10 - 0,25 -
0,5 - 1 - 5 - l0 - 20.
  3.  Il  prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego e formulazione dalle imprese estere:
    Goldschmidt, Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen (Germania);
    Goldschmidt  Chemical  Corp.  914  E.  Randolph  Road,  Hopewell,
Virginia 23860 U.S.A;
    Finstar s.r.o. Prazska' 54, 280 02 Kolin Czech Republik;
nonche' confezionato negli stabilimenti delle imprese:
    Althaller  Italia  S.r.l.  -  San  Colombano  al Lambro (Milano),
autorizzato con decreto del 17 febbraio 1981 e 1° febbraio 2000;
    Diachem S.p.a. - U.P. SIFA, Caravaggio (Bergamo), autorizzato con
decreto del 26 marzo 1987 e 7 giugno 2002;
    Chemia S.p.a. - strada statale 255, km 46, S. Agostino (Ferrara),
autorizzato con decreto dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994.
  4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12193.
  5.  E'  approvata,  quale  parte  integrante  del presente decreto,
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  6. Il  presente  decreto  sara'  notificato, in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 luglio 2006
                                      Il direttore generale: Borrello