IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 1, 2 e 6-bis dell legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni; Visti gli articoli 9, 12 e 15, commi 13 e 16, della legge 10 dicembre 1993, n. 515; Visto l'art. 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2; Visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 21 luglio 1994, ai sensi dell'art. 20-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificata dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 448; Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica in data 27 luglio 2006 ha approvato il piano di ripartizione dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai movimenti e partiti politici per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006; Decreta: E' resa esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante. Gli Uffici procederanno all'erogazione dei rimborsi spettanti in base all'anzidetta deliberazione subordinatamente: a) alla regolarita', riscontrata dal Collegio dei revisori di cui all'art. 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei rendiconti di esercizio alla cui presentazione i movimenti e partiti politici beneficiari risultino tenuti ai sensi dei commi 1 e 12 del medesimo articolo; quanto ai rendiconti riferiti ad esercizi sui quali detto Collegio non abbia riferito alla Presidenza del Senato della Repubblica ed ai rendiconti il cui termine di presentazione scada in coincidenza del termine di erogazione di ciascuna rata, l'erogazione e' subordinata all'avvenuto deposito. b) alla trasmissione alla Presidenza del Senato della Repubblica del consuntivo relativo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica del 9 e 10 aprile 2006 di cui all'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, da parte dei movimenti e partiti politici beneficiari. Roma, 27 luglio 2006 Il Presidente: Marini Il Segretario generale: Malaschini