Con   il  presente  Accordo  tra  il  Ministero  delle  attivita'
produttive,  (di  seguito il MAP), il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  (di  seguito  il  MATT),  e  da una parte il
Ministero  dell'economia, del commercio e dell'energia (di seguito il
METE), dall'altra parte;
    Il MAP, il MATT e il METE congiuntamente definiti di seguito come
le parti;
    Premesso:
      che  nell'ordinamento  italiano il decreto legislativo 16 marzo
1999,  n. 79 (di seguito: il decreto legislativo n. 79/1999) all'art.
11,  prevede  che  a  decorrere  dall'anno  2001 gli importatori ed i
soggetti responsabili degli impianti che in ciascun anno, importano o
producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, hanno l'obbligo
di  immettere  nel sistema elettrico nazionale, nell'anno successivo,
una quota prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
      che  il  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   11 novembre   1999   (di   seguito:   il   decreto
ministeriale  11 novembre  1999),  prevede  all'art.  4, comma 6, che
detto    obbligo    potesse   essere   adempiuto   anche   attraverso
l'importazione  di  energia  elettrica  da  Paesi  terzi,  anche  non
comunitari,  a  condizione  che  tali  Paesi adottassero strumenti di
promozione  ed  incentivazione  delle  fonti  rinnovabili  analoghi a
quelli adottati in Italia;
      che  il  decreto  ministeriale  dell'11 novembre  1999, prevede
all'art.  4,  comma 6,  che  il  soggetto tenuto al rispetto di detto
obbligo  dovesse  presentare  al  Gestore  della rete di trasmissione
S.p.a.  (di  seguito  il GRTN) la domanda di cui all'art. 4, comma 3,
del  decreto citato, unitamente al contratto di acquisto dell'energia
prodotta  dall'impianto  ubicato  all'estero  ed al titolo valido per
l'immissione della stessa nel sistema elettrico nazionale;
      che,  in  base al disposto di cui al punto precedente, nel caso
di  Paesi  non  appartenenti  all'Unione europea l'accettazione della
domanda,  da  parte  del  GRTN,  era  subordinata alla stipula di una
convenzione,   che   determinasse  le  modalita'  per  le  necessarie
verifiche, tra il GRTN ed analoga autorita' locale;
      che  nell'ordinamento albanese la legge 22 maggio 2003, n. 9072
(di  seguito  la  legge  n.  9072/2003),  ha introdotto, a carico dei
soggetti  produttori  di  energia  con  impianti superiori ai 100 MW,
l'obbligo  di  immettere  nel sistema nazionale una quota di energia,
prodotta  da  impianti  alimentati  da fonti rinnovabili; la medesima
legge  ha  inoltre  abrogato  le  leggi  13 luglio  1995,  n. 7962, e
2 novembre  2000,  n.  8679,  che  in  precedenza  regolamentavano la
materia;
      che,  in  base  all'art. 39, comma 2, della legge n. 9072/2003,
detto  obbligo  puo'  essere adempiuto anche mediante importazione di
energia  elettrica  da  altri  Paesi  qualora  l'Albanian Electricity
Regulatory  Authority  (di  seguito:  l'ERE)  attesti  che  l'energia
importata e' prodotta da fonti rinnovabili e purche' ci siano accordi
di reciprocita' con il Paese dal quale viene fatta l'importazione;
      che  l'ERE  ha  presentato  al  GRTN  in  data  24 aprile  2001
richiesta  per  addivenire  alla  stipula  della  convenzione  di cui
all'art. 4, comma 6, del decreto ministeriale 11 novembre 1999;
      che,  ai  sensi  dell'art.  22,  comma 2,  della Convenzione di
concessione   tra   il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e  il  GRTN,  approvata  con  decreto del Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, con
comunicazione  del  26 novembre  2001 il Ministero dell'industria del
commercio e dell'artigianato esprimeva parere favorevole sullo schema
di convenzione tra il GRTN e l'ERE;
      che  in  data 14 gennaio 2002 il GRTN e l'ERE avevano stipulato
una  convenzione  avente  ad  oggetto  le  procedure  di verifica dei
requisiti   e   dei   controlli   necessari   per   l'importazione  e
l'esportazione  tra  i  due  Paesi,  di energia elettrica prodotta da
impianti alimentati da fonti rinnovabili (di seguito la Convenzione),
la cui validita', secondo quanto previsto dalla medesima Convenzione,
e' venuta meno a causa delle modifiche intervenute nelle disposizioni
legislative   italiane   con   l'adozione   del  decreto  legislativo
29 dicembre  2003,  n.  387  (di  seguito:  il decreto legislativo n.
387/2003);
      che con il decreto legislativo n. 387/2003 l'Italia ha recepito
la   direttiva   2001/77/CE  relativa  alla  promozione  dell'energia
elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel mercato
interno dell'elettricita';
      che  il decreto legislativo n. 387/2003 ha introdotto in Italia
la «garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti energetiche
rinnovabili»;
      che il decreto legislativo n. 387/2003 ha inoltre stabilito, al
suo   art.  20,  comma 4,  che  il  rilascio  dei  certificati  verdi
all'energia  prodotta  da  impianti  rinnovabili ubicati in Paesi che
adottano  strumenti  di  promozione  ed  incentivazione  delle  fonti
rinnovabili  analoghi  a quelli vigenti in Italia e' fatto sulla base
di  accordi  stipulati  tra il MAP e il MATT e i competenti Ministeri
del  Paese  estero  da  cui l'elettricita' da fonti rinnovabili viene
importata;
      che  il decreto legislativo n. 387/2003 ha infine stabilito, al
suo  art.  20,  comma 3, che l'esenzione dall'obbligo dei certificati
verdi per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili importata
da  Paesi  membri  dell'Unione  europea  e'  subordinata all'avvenuto
rilascio   della   garanzia   di  origine  prevista  dalla  direttiva
2001/77/CE.  In  caso di importazioni da Stati terzi, detta esenzione
e'  subordinata  alla  stipula di un accordo tra il MAP e il MATT e i
competenti  Ministeri  del  Paese  estero da cui l'elettricita' viene
importata, che preveda che l'elettricita' importata prodotta da fonti
rinnovabili  sia garantita come tale con le medesime modalita' di cui
all'art. 5 della direttiva 2001/77/CE;
      che in base alla legge albanese 22 maggio 2003, n. 9072, ERE e'
il  soggetto  abilitato  alla certificazione dell'origine rinnovabile
dell'energia elettrica;
      che  in  attuazione  della  legge  27 ottobre  2003, n. 290, il
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 ha
disposto  il  trasferimento  dal GRTN a Terna S.p.a. delle attivita',
funzioni,  beni,  e rapporti giuridici attivi e passivi - ivi inclusa
la  titolarita' delle convenzioni di cui all'art. 3, commi 8, 9 e 10,
del  decreto legislativo n. 79/1999 - ad eccezione dei beni, rapporti
giuridici  e  personale  afferenti  alle  funzioni di cui all'art. 3,
commi 12 e 13, e di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo
n.  79/1999,  nonche'  le  attivita'  correlate  di  cui  al  decreto
legislativo n. 387/2003;
      che  a  seguito  della  predetta cessione, il GRTN ha mutato la
propria ragione sociale in Gestore del sistema elettrico - GRTN;
      che tuttavia il Gestore del sistema elettrico - GRTN continua a
mantenere  competenza  nelle materie correlate al decreto legislativo
n.  387/2003 e continua altresi' a mantenere il simbolo GRTN, per cui
nel seguito di tale accordo il medesimo simbolo continuera' ad essere
utilizzato   con   riferimento,  tuttavia,  al  Gestore  del  sistema
elettrico - GRTN;
      che  il  decreto  del  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  11 novembre  1999 e' stato abrogato con decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive  24 ottobre  2001,  avente per
oggetto  «aggiornamento  delle direttive di cui all'art. 11, comma 5,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»;
      che   le   parti  intendono  quindi  con  il  presente  accordo
confermare  le  intese gia' raggiunte con la Convenzione, aggiornando
le procedure di verifica ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003
e della direttiva 2001/77/CE;
      che l'ERE per l'Albania e il GRTN per l'Italia concorderanno la
procedura  di  verifica  degli  scambi  di energia elettrica da fonte
rinnovabile ai fini di cui al successivo art. 7,
tutto cio' premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto

    1.  Le  parti con il presente Accordo riconoscono le modalita' di
certificazione  dell'energia  elettrica  da  fonte  rinnovabile  e la
reciprocita'  dei  relativi  sistemi  di  incentivazione  basati  sul
meccanismo  di  mercato dei certificati verdi e intendono regolare le
procedure  di  verifica  dei  requisiti e dei controlli necessari per
l'importazione  e  l'esportazione  di  energia  elettrica prodotta da
impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  da  e  verso  Italia ed
Albania, e le modalita' di rilascio dei relativi certificati verdi.
    2.  Le  premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente Accordo.