IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  il  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  che ha
approvato il «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n.  495,  che  ha  approvato  il  «Regolamento  di  esecuzione  e  di
attuazione   del   nuovo   codice   della   strada»,   e   successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
4 settembre  1996  ed  i  relativi  allegati «A» e «B», di attuazione
della direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci
pericolose su strada;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
3 maggio  2001,  che  modifica  la direttiva 94/55/CE, concernente il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al
trasporto di merci pericolose su strada;
  Visto  il  decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 di attuazione
della  direttiva  1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE
in materia di attrezzature a pressione trasportabili;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  del 2 aprile 2003, concernente le
procedure  di  designazione degli organismi notificati ed autorizzati
non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;
  Vista  la  norma  UNI  EN 12972 relativa alle prove, al controllo e
alla marcatura dei serbatoi metallici per il trasporto su strada e su
rotaia  delle merci pericolose, esplicitamente citata dalla normativa
ADR;
  Considerato  che  gli organismi notificati ai sensi dell'art. 8 del
decreto  legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 dispongono del personale,
delle  infrastrutture  e  delle  capacita'  per  svolgere  in maniera
adeguata  i  compiti tecnici connessi con le operazioni di verifica e
d'ispezione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose
appartenenti alla classe 2 dell'ADR;
  Considerato  che  gli allegati alla direttiva 94/55/CE e successive
modificazioni  ed  integrazioni  prevedono che le prove e i controlli
possono  essere  effettuate  da  esperti  riconosciuti dall'autorita'
competente;
  Tenuto   conto  che  i  controlli  periodici  sulle  cisterne  sono
effettuati a cura ed a carico dei proprietari delle medesime, i quali
sono   tenuti   a  mettere  a  disposizione  dell'amministrazione  le
attrezzature  ed  il  personale  necessario  per  l'effettuazione dei
controlli stessi;
  Tenuto  conto  delle  obiettive  difficolta'  di  ordine pratico in
questione  e  della necessita' di soddisfare pienamente alle esigenze
di sicurezza;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                  Campo di applicazione e finalita'

  1.  Le  procedure  stabilite dal presente decreto si applicano alle
cisterne  destinate  al trasporto di merci pericolose su strada della
classe  2  dell'ADR  che  non rientrano nel campo di applicazione del
decreto  legislativo  2 febbraio  2002,  n.  23  ai sensi del comma 3
dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo.
  2.  Gli  organismi  notificati  ai  sensi  dell'art.  8 del decreto
legislativo  2 febbraio  2002,  n. 23, qualora riconosciuti idonei ai
sensi  dell'art.  2  del  presente  decreto,  possono  effettuare, le
operazioni  nell'ambito  dei  controlli  periodici relativo all'esame
interno delle cisterne;
    3. Fermo  restando  le  vigenti  procedure  relative ai controlli
delle  cisterne  rientranti  nel  campo  di  applicazione del decreto
legislativo   2 febbraio   2002,  n.  23,  le  procedure  alternative
stabilite dal presente decreto si applicano a richiesta dell'utenza.