IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha approvato il «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che ha approvato il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 settembre 1996 ed i relativi allegati «A» e «B», di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001, che modifica la direttiva 94/55/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili; Visto il decreto dirigenziale del 2 aprile 2003, concernente le procedure di designazione degli organismi notificati ed autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23; Vista la norma UNI EN 12972 relativa alle prove, al controllo e alla marcatura dei serbatoi metallici per il trasporto su strada e su rotaia delle merci pericolose, esplicitamente citata dalla normativa ADR; Considerato che gli organismi notificati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 dispongono del personale, delle infrastrutture e delle capacita' per svolgere in maniera adeguata i compiti tecnici connessi con le operazioni di verifica e d'ispezione delle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose appartenenti alla classe 2 dell'ADR; Considerato che gli allegati alla direttiva 94/55/CE e successive modificazioni ed integrazioni prevedono che le prove e i controlli possono essere effettuate da esperti riconosciuti dall'autorita' competente; Tenuto conto che i controlli periodici sulle cisterne sono effettuati a cura ed a carico dei proprietari delle medesime, i quali sono tenuti a mettere a disposizione dell'amministrazione le attrezzature ed il personale necessario per l'effettuazione dei controlli stessi; Tenuto conto delle obiettive difficolta' di ordine pratico in questione e della necessita' di soddisfare pienamente alle esigenze di sicurezza; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione e finalita' 1. Le procedure stabilite dal presente decreto si applicano alle cisterne destinate al trasporto di merci pericolose su strada della classe 2 dell'ADR che non rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del medesimo decreto legislativo. 2. Gli organismi notificati ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, qualora riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, possono effettuare, le operazioni nell'ambito dei controlli periodici relativo all'esame interno delle cisterne; 3. Fermo restando le vigenti procedure relative ai controlli delle cisterne rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, le procedure alternative stabilite dal presente decreto si applicano a richiesta dell'utenza.