IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza del sig. Ungureanu I Sorin, nato il 2 ottobre 1969
a  Cimpulung  (Romania),  cittadino  rumeno,  diretta ad ottenere, ai
sensi  dell'art.  49  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
394/1999  in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo
n.  115/1992,  il  riconoscimento del titolo accademico-professionale
rumeno   di   «Inginer   in   profilul  constructii  -  specializarea
constructii  hidrotehnice» conseguito presso l'«Universitatea Tecnica
de  constructii Bucaresti - Facultatea de hidrotehnica» di Iasi nella
sessione  di giugno  1995  e rilciato dal «Ministerul Invatamantului»
rumeno  in  data  9  luglio 1996, ai fini dell'accesso all'albo degli
ingegneri  -  sezione  A  settore  civile ambientale e l'esercizio in
Italia della omonima professione;
  Visto  il  titolo  accademico  «Diploma  de  Studii  Aprofundate in
profilul  constructii  - specializarea Ingineria protectiei mediului»
conseguito  presso l'«Universitatea Tecnica de Constructii Bucaresti»
nella  sessione di giugno 1999 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei
Nationale» rumeno in data 30 giugno 1999;
  Vista   l'esperienza  professionale  maturata  dal  richiedente  in
Romania  dal  1995  al 2004 e l'attivita' di collaborazione svolta in
Italia nel 2004, come documentato in atti;
  Preso  atto che da dichiarazione di valore dell'ambasciata d'Italia
a  Bucarest  datata  1° marzo 2006 risulta che il titolo di cui e' in
possesso  l'istante  conferisce allo stesso la facolta' di esercitare
la professione di ingegnere in Romania;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta
del 23 maggio 2006;
  Sentito  il parere del rappresentante del consiglio nazionale degli
ingegneri;
  Ritenuto  che  il  sig. Ungureanu abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere  e  l'iscrizione  all'albo nella sezione A
settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per
cui non appare necessario applicare misure compensative;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come  modificato  dalla  legge  n.  189/2002,  e 14 e 39, comma 7 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  394/1999, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato  che  il  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura di Pavia in data 2 aprile 2003, rinnovato
il 18 febbraio 2005 con validita' fino al 18 febbraio 2007 per motivi
familiari;
                              Decreta:

  Al  sig.  Ungureanu  I.  Sorin,  nato il 2 ottobre 1969 a Cimpulung
(Romania),  cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli  ingegneri  sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio
della  professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
    Roma, 24 luglio 2006
                                          Il direttore generale: Papa