IL COMMISSARIO DELEGATO

  Vista  la  legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile»;
  Visto  che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito
il  territorio  della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre
2003  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del
29 settembre  2003  ha  dichiarato lo stato di emergenza prorogato al
31 dicembre  2006  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 2 dicembre 2005;
  Richiamata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3325  del  7 novembre  2003  con la quale l'assessore alla protezione
civile  della regione Toscana e' stato nominato commissario delegato,
ai  sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
  Viste  le  competenze  attribuite  al  commissario  ai  sensi degli
articoli 1  e  6  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri n. 3325/2003;
  Considerato  che con ordinanza commissariale A/31 del 7 aprile 2006
e'  stata  attivata  una procedura per la concessione di contributi a
favore  di  privati gravemente danneggiati dall'evento in oggetto, in
conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma 3,  lettera c)
dell'ordinanza   del   Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3325/2003;
  Richiamate  le disposizioni generali per l'erogazione di contributi
a  privati  gravemente  danneggiati  di  cui  all'allegato  «A»  alla
suddetta  ordinanza  commissariale e in particolare il paragrafo 2.1.
parte  seconda ove e' prevista la concessione di contributi oltre che
per  i  danni a beni immobili (punto 2.1.1.) anche per i danni a beni
mobili (punto 2.1.2) e mobili registrati (punto 2.1.4.);
  Considerato   che   ai   sensi   del  punto  2.1.4  delle  predette
disposizioni  il  limite  massimo  del valore del danno a beni mobili
registrati e' quello indicato dai listini delle riviste specializzate
(Quattroruote, Motociclismo, altre);
  Visto  che  i  listini  delle  riviste  specializzate  prendono  in
considerazione   ai  fini  della  valutazione  commerciale  solo  gli
autoveicoli immatricolati a partire dall'anno 1994;
  Considerato  che il comune di Carrara ha evidenziato la sussistenza
di  domande  di  contributo per danni a beni mobili registrati, nello
specifico  autovetture  immatricolate in anni precedenti l'anno 1994,
che quindi non risultano nei predetti listini;
  Valutata  la necessita' di individuare il limite massimo del valore
del  danno  subito  da  beni  mobili registrati immatricolati in anni
antecedenti l'anno 1994;
                               Ordina:

  1.  Di  integrare  il  punto  2.1.4  (beni mobili registrati) parte
seconda delle disposizioni generali per l'erogazione di contributi ai
privati  gravemente  danneggiati  di  cui  all'allegato «A» ordinanza
commissariale   A/31  del  7 aprile  2006  inserendo  dopo  il  primo
capoverso i seguenti capoversi:
    «Per  i  beni  mobili registrati immatricolati in anni precedenti
l'anno  1994 (ultimo anno di immatricolazione preso in considerazione
dalle  riviste specializzate), il limite massimo del valore del danno
e'  dato dal valore dello stesso bene mobile registrato immatricolato
nell'anno 1994.
    Per  i  beni  mobili  registrati  per  i  quali  non  risulta  la
valutazione  nei  listini  delle  riviste  specializzate,  il  limite
massimo  del  valore  del  danno e' dato dal valore di un bene mobile
registrato immatricolato nell'anno 1994 analogo per cilindrata e casa
produttrice.».
  2.  Di  comunicare  la presente ordinanza ai comuni di Carrara e di
Massa  di  disporne  la pubblicazione, sul bollettino ufficiale della
regione  Toscana  nonche'  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Firenze, 17 luglio 2006
                                      Il commissario delegato: Artusa