IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive
integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle
competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il
Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n.
488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e, in particolare,
l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo
rurale,  che  fra l'altro modifica ed abroga taluni regolamenti e, in
particolare,  l'art.  55,  n.  4  laddove si precisa che rimangono in
vigore  le  direttive  del  Consiglio  e  della  Commissione relative
all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali
elenchi  a  norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE)
n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea del 13 marzo 2001
SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto
n.   729/A/2000,   relativo   all'estensione   all'agricoltura  degli
strumenti   previsti   dalla  programmazione  negoziata,  cosi'  come
modificato   dalla  decisione  del  27 febbraio  2002  C(2002)579fin,
relativa  all'aiuto  n.  30/2002 concernente gli aiuti a favore della
pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse   ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto-legge  n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000) e successive modificazioni;
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997,  n.  29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera
B)  della  delibera  11 novembre  1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n.
4/1999);
  Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.  173,  che  demanda a questo Comitato la determinazione di limiti,
criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole,
della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai
relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203,
lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
  Vista  la propria delibera 4 aprile 2001, n. 56 (Gazzetta Ufficiale
n.  193/2001),  con  la  quale  il  Servizio  per  la  programmazione
negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  stato  autorizzato a stipulare con il «Consorzio latte
societa'   consortile   a   r.l.»,  il  contratto  di  programma  per
l'attuazione   di   investimenti  nel  settore  del  latte  ovino  da
realizzarsi  nella  regione  Sardegna (obiettivo 1), con investimenti
pari  a  128.217.139  euro,  cui  corrispondono  agevolazioni  pari a
63.718.645  euro  (di  cui  48.534.812  euro a carico dello Stato e i
restanti   15.183.833   euro   a   carico  della  regione  Sardegna);
un'occupazione  pari a 295,7 U.L.A. e il termine per la realizzazione
degli investimenti entro il 2003;
  Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 44 (Gazzetta Ufficiale
n.  303/2005),  con  la  quale  il termine per la realizzazione degli
investimenti  del  contratto  di  programma  di  cui  sopra  e' stato
prorogato all'8 dicembre 2006;
  Vista  la nota n. 12 del 23 gennaio 2006, con la quale il Ministero
delle attivita' produttive ha proposto la rimodulazione del contratto
di  programma  «Consorzio  latte societa' consortile» che prevede una
riduzione  degli investimenti pari a 28.679.840 euro, cui corrisponde
una  diminuzione dell'onere a carico dello Stato pari a 9.062.537, un
aumento dell'occupazione pari a 8,562 U.L.A. e la proroga del termine
di realizzazione dei nuovi investimenti;
  Tenuto  conto  che,  con  verbale  del  25 ottobre 2001, sono state
definite  le modalita' di trasferimento delle attivita' in materia di
programmazione  negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze
al Ministero delle attivita' produttive;
  Considerato  che  il Ministero delle attivita' produttive evidenzia
che  il contratto aggiornato mantiene inalterata la propria validita'
tecnico-finanziaria e viene presentato con il parere favorevole della
banca istruttrice;
  Considerato  che il Ministero delle attivita' produttive propone di
utilizzare  parte  delle  risorse  derivanti  dalle rimodulazioni del
contratto   di   programma   «Consorzio   latte   Sardegna»   per  la
realizzazione da parte dello stesso Consorzio, di interventi relativi
alla  comunicazione  e marketing e alla realizzazione di controlli di
qualita' e alle attivita' di ricerca;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:

  1.  E'  approvato l'aggiornamento del contratto di programma di cui
alle  premesse,  presentato  dal  «Consorzio  latte Sardegna societa'
consortile  a r.l.», che prevede investimenti nella regione Sardegna,
arearicompresa  nell'obiettivo  1,  coperta  dalla  deroga  dell'art.
87.3.a)  del  trattato  C.E.  per  un importo pari a 99.537.299 euro,
relativi  a ventisei iniziative, cosi' come specificato nell'allegata
tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.
  2.  Le  agevolazioni  finanziarie,  relative  alle nuove iniziative
proposte,  in  conformita'  a  quanto  previsto dalla decisione della
Commissione  europea  citata  in  premessa,  per gli investimenti nel
settore   agricolo   sono   calcolate   entro   i   limiti  riportati
nell'allegata tabella 1.
  3.  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica,  per  la
concessione  delle  agevolazioni  finanziarie, previsto al punto 1.3.
della  citata delibera n. 56/2001, e' determinato in 51.800.886 euro,
di  cui 39.472.275 euro a carico dello Stato e la restante somma pari
a 12.328.611 euro a carico della regione Sardegna.
  4. Gli investimenti relativi ai nuovi interventi previsti ai numeri
24, 25 e 26 dell'allegata tabella 1, dovranno essere realizzati entro
ventiquattro  mesi  dalla stipula dell'atto aggiuntivo. Per tutti gli
altri  interventi e' confermato il termine dell'8 dicembre 2006, gia'
previsto al punto 1. della citata delibera n. 44/2005.
  5.  Le  iniziative  relative al contratto di programma di cui sopra
dovranno  realizzare,  a  regime,  un  nuova occupazione pari a 304,2
U.L.A. (Unita' lavorative annue).
  6. Rimane invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n.
56/2001.
  7.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive dovra' verificare il
rispetto  di  tutte  le  condizioni  previste  dal  regime  di  aiuti
729/A/2000 in materia agricola e della pesca, citato in premessa.
  8.   Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  provvedera'  agli
adempimenti derivanti dalla presente delibera.
    Roma, 22 marzo 2006

                                                        Il Presidente
                                                           Berlusconi


Il Segretario del CIPE
     Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2006

Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
5 Economia e finanze, foglio n. 122