IL DIRETTORE GENERALE
     del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione

  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 L.C.G.S.;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 R.C.G.S.;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963,
n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, riguardante norme di razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego;
  Visto   il   decreto   legislativo  31 marzo  1998,  n.  80,  nuove
disposizioni  in  materia  di  organizzazione e di rapporto di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367,  semplificazione  ed  accelerazione  delle  procedure  di  spesa
contabili;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n.  38,  regolamento  sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
  Vista  la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni
sulle  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in materia di
bilancio;
  Vista  la  legge  23 dicembre  2005,  n.  267,  di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto  l'art.  20,  comma 1,  della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
autorizza  le  regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano al
finanziamento  di  interventi in materia di ristrutturazione edilizia
sanitaria  e  di  ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico,  mediante  operazioni di mutuo da effettuare nel limite del
95%  della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con
la  Cassa  depositi  e  prestiti  e  con gli Istituti e le aziende di
credito allo scopo abilitate;
  Visto  l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992,
n.  500,  il  quale  stabilisce  che  gli  oneri  derivanti dai mutui
contratti  per  l'edilizia  sanitaria, ai sensi del predetto art. 20,
sono  a  carico  del  Fondo  sanitario nazionale di conto capitale, a
decorrere dal 1994;
  Visto  il  decreto  16 luglio  1993  del  Ministro  del  tesoro, di
concerto  col  Ministro  della  sanita',  con  il  quale  sono  state
stabilite  le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei
relativi oneri di ammortamento e preammortamento;
  Visto,  in  particolare,  il  comma 2  dell'art.  8 del sopracitato
decreto   16 luglio  1993  il  quale  dispone  che  la  Cassa  DD.PP.
comunichera'   al  Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  l'ammontare  complessivo delle rate semestrali, con valuta
30 giugno  e  31  dicembre,  da  accreditare  agli  Istituti mutuanti
interessati;
  Visto  il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla
legge n. 326 del 24 novembre 2003 con il quale, tra l'altro, la Cassa
DD.PP.  e' stata trasformata in S.p.a. e subentra nei rapporti attivi
e  passivi anteriori alla trasformazione, e nel quale e' previsto che
con   decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
determinate le norme per la suddetta trasformazione;
  Visto  il  decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze del
5 dicembre 2003 «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre
2003  convertito  dalla  legge  n.  326  del  24 novembre 2003 per la
trasformazione  della  Cassa  depositi  e  prestiti  in  societa' per
azioni»  nel  quale  sono  determinate,  tra l'altro, le funzioni, le
attivita'  e  le passivita' della Cassa depositi e prestiti anteriori
alla  trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e
delle  finanze  e  quelle  assegnate  alla  Cassa depositi e prestiti
S.p.a.
  Visto in particolare l'Elenco n. 3 allegato al sopraccitato decreto
in cui sono elencati i mutui assegnati alla Cassa depositi e prestiti
SpA,  tra  i  quali  si  riscontrano  quelli  di competenza di questo
Servizio;
  Visto  l'art.  1, commi da 71 a 74 della legge 30 dicembre 2004, n.
311  (legge  finanziaria 2005) e successive modificazioni, in materia
di  criteri  riguardanti le operazioni di rinegoziazione dei mutui da
parte del MEF;
  Visto  l'art.  2  del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, che ha
integrato  ulteriormente  il  sopraccitato  comma 71  della  legge n.
311/2004 relativamente alle operazioni di rinegoziazione dei mutui;
  Visto  l'art.  1,  comma 388,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(legge  finanziaria  2006),  introduzione del comma 71-bis all'art. 1
della  legge  finanziaria  n.  311/2004  di  ulteriore definizione di
criteri per la rinegoziazione dei mutui;
  Vista la nota n. 0003473 del 2 dicembre 2005 della Cassa depositi e
prestiti S.p.a. con la quale e' stato trasmesso il codice rapporto n.
09221  -  Edilizia  Sanitaria  -  nel  quale  si  riscontrano i mutui
presenti nell'Elenco n. 3 allegato al sopraccitato decreto 5 dicembre
2003  e  riportate, tra l'altro, le somme relative al pagamento delle
rate  del  II  semestre  2005  per  un  totale  complessivo  di  Euro
13.610.277,57  di  cui  Euro  5.869.483,55  di quota capitale ed Euro
7.740.794,02 di conto interessi;
  Considerato  che con la sopraccitata nota n. 0003473 del 2 dicembre
2005,  la  Cassa  depositi e prestiti S.p.a., ha chiesto il pagamento
della  somma  corrispondente  alla  sola  quota capitale pari ad Euro
5.869.483,55,  precisando  che  relativamente  a quanto dovuto per la
parte  interessi pari erano in corso accordi tra la stessa CDP S.p.a.
ed il Ministero dell'economia e delle finanze;
  Considerato che l'art. 2, comma 4 della Convenzione del 13 dicembre
2005  stipulata  tra  MEF  e CDP S.p.a. per la regolamentazione delle
predette  operazioni  di  rinegoziazione  dei  mutui  stabilisce, tra
l'altro,  che la Convenzione stessa ha «per oggetto la rinegoziazione
delle  somme  maturate in conto interessi al 31 dicembre 2005 secondo
il   piano   ammortamento   dei  Prestiti  Originari,  mediante  loro
capitalizzazione  alla  data  effetto  della  rinegoziazione e che le
somme  da  capitalizzare,  unitamente  al Debito Residuo del Prestito
Originario,    costituiscono   il   Debito   Residuo   del   Prestito
Rinegoziato»;
  Considerato che con proprie autorizzazioni di spesa e' stata quindi
erogata, a favore della CDP S.p.a., la sola quota capitale delle rate
in scadenza al 31 dicembre 2005, pari a complessivi Euro 5.869.483,55
per i mutui presenti nel citato codice rapporto n. 9221;
  Vista la nota n. 2602 del 29 maggio 2006 con la quale la CDP S.p.a.
trasmette  l'ammontare  delle  rate in scadenza al 30 giugno 2006 dei
mutui   gia'   compresi  nel  predetto  codice  rapporto  n.  9221  e
«rinegoziati»  secondo  quanto previsto dalla legge n. 311/2004 (L.F.
2005),  dal decreto legislativo n. 250/2005, dalla citata Convenzione
13 dicembre 2005 ed in conformita' dell'art. 1, comma 388 della legge
n. 266/2005 (L.F. 2006);
  Considerato  che  il  totale da versare alla CDP S.p.a. per le rate
semestrali  dovute  al 30 giugno 2006 dei mutui rinegoziati e' pari a
complessivi Euro 6.227.543,07, di cui Euro 1.085.438,45 relativi alla
quota capitale ed Euro 5.142.104,62 per la parte interessi;
  Ritenuto,   quindi,   di   dover  impegnare  ed  erogare  la  somma
complessiva  di  Euro  6.227.543,07 - esigibilita' 30 giugno 2006 - a
favore   della   Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.,  di  cui  Euro
1.085.438,45 a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale ed Euro
5.142.104,62  sul  cap. 3460  per  la parte interessi, dello stato di
previsione  della  spesa del Ministero dell'economia e delle finanze,
per l'anno 2006;
                              Autorizza
l'impegno   ed   il   versamento  della  somma  complessiva  di  Euro
6.227.543,07  a  favore  della  Cassa depositi e prestiti S.p.a., per
l'esercizio  2006, a carico del capitolo 9700 per Euro 1.085.438,45 e
del  capitolo  3460  per  Euro 5.142.104,62 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Per  il  versamento  saranno emessi appositi mandati - esigibilita'
30 giugno  2006  - mediante accreditamento delle somme a favore della
Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  sul conto di tesoreria n. 350 -
29814  intestato  alla  Cassa  depositi  e prestiti S.p.a. - gestione
separata.

    Roma, 23 giugno 2006

                                     Il direttore generale: Signorini