IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. l, ha
stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli
insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
  Vista  la  legge  1° agosto  2002,  n.  166, che, all'art. 13, reca
modifiche  al  menzionato  art.  1  della legge n. 443/2001, oltre ad
autorizzare  limiti  di  impegno quindicennali per la progettazione e
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo'
in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazioni per pubblica utilita',
come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre
2004, n. 330;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto  (CUP),  e  viste  le  delibere attuative adottate da questo
Comitato;
  Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
    l'art.  4,  comma 134 e seguenti, ai sensi del quale la richiesta
di  assegnazione  di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture
strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante
dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle
concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere
corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano
economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da
questo Comitato;
    l'art. 4, comma 139, che demanda a questo Comitato di esercitare,
con  il  supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
la  funzione di vigilanza sulla realizzazione degli interventi di cui
all'alinea    precedente,    anche    nell'interesse   dei   soggetti
finanziatori;
    l'art.  4,  comma 176,  che autorizza ulteriori limiti di impegno
nel biennio 2005-2006 per la realizzazione delle opere strategiche di
cui alle leggi citate ai punti precedenti;
    l'art.  4,  comma 177  - come modificato e integrato dall'art. 1,
comma 13,  del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella
legge  30 luglio  2004,  n.  191, e dall'art. 16 della legge 21 marzo
2005,  n.  39  - che reca precisazioni sui limiti di impegno iscritti
nel  bilancio  dello  Stato  in  relazione  a specifiche disposizioni
legislative;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  2005,  n. 189 (Gazzetta
Ufficiale  n.  221/2005)  che  modifica  ed integra il citato decreto
legislativo n. 190/2002;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  supplemento  ordinario),  con  la  quale questo Comitato, ai
sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha
approvato  il 1° programma delle opere strategiche, che include - nel
sottosistema  dei  «Corridoi  trasversali e dorsale appenninica» - il
progetto  «Asse  viario  Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione
interna»  (di  seguito  indicato  come  «Quadrilatero»), per il quale
viene indicato il costo complessivo di 1.807,599 Meuro;
  Vista  la  delibera  31 ottobre  2002, n. 93 (Gazzetta Ufficiale n.
30/2003),   con   la  quale  questo  Comitato  ha  preso  atto  della
configurazione  infrastrutturale  del progetto «Quadrilatero» e delle
caratteristiche    di   rilevante   innovativita'   sotto   l'aspetto
finanziario  e  attuativo  che  esso  presenta, tra cui la previsione
dell'elaborazione  di  un «piano di area vasta» (PAV) quale strumento
che,  oltre  a  regolare  l'intervento di infrastrutturazione viaria,
organizza,  lungo  gli  assi  considerati,  la distribuzione spaziale
degli insediamenti produttivi e dei nodi logistici;
  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 13 (Gazzetta Ufficiale n.
20/2005) con la quale questo Comitato ha, tra l'altro:
    ritenuto   condivisibile   le   linee   generali   del   progetto
«Quadrilatero»  costituito  dagli  interventi viari articolati in due
maxilotti e dalle attivita' del PAV;
    individuato  il  soggetto  aggiudicatore  nel «soggetto attuatore
unico» ovvero nella «Quadrilatero Marche-Umbra S.p.a.», costituita il
6 giugno  2003  quale  Societa' di scopo e il cui capitale sociale e'
ripartito tra ANAS S.p.a. e «Sviluppo Italia S.p.a.»;
    approvato  il  costo complessivo che ammonta a 2.156,708 Meuro di
cui  2.093,5  Meuro  per  la  realizzazione delle opere viarie e 63,2
Meuro  per l'acquisizione dei terreni sui cui impiantare le attivita'
leader (c.d. «aree leader»);
    quantificato  il  costo  arrotondato  del  1°  maxilotto in 1.296
Meuro, di cui 1.164 a base d'appalto e 132 per somme a disposizione;
    quantificato  il costo arrotondato del 2° maxilotto in 798 Meuro,
di cui 716,85 a base d'appalto e 81,15 per somme a disposizione;
    indicato   in  complessivi  1.557,508  Meuro  il  cofinanziamento
ipotizzato  a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge n.
166/2002,  come  rifinanziato  dall'art. 4, comma 176, della legge n.
350/2003;
    approvato  i  progetti  definitivi  della SS 77 «Val di Chienti»:
tratto  Collesentino  II-Pontelatrave  (1°  maxilotto - 1° stralcio),
della  SS  76  «Val  d'Esino»:  tratte  «Serra S. Quirico-Albacina» e
«Cancelli-Fossato  di  Vico»  e della SS 318 di «Valfabbrica»: tratta
«Pianello-Valfabbrica»   (entrambe   incluse   nel   2°  maxilotto  -
2° stralcio);
    approvato  i  progetti  preliminari della SS 77 «Val di Chienti»:
tratto  Foligno-Pontelatrave,  dei  collegamenti  della SS 77 «Val di
Chienti»  alle  SS  3  «Flaminia»  e  SS  16 «Adriatica» con connessa
penetrazione  a Civitanova Marche, dell'intervalliva di Tolentino-San
Severino  Marche  e  dell'Intervalliva  di  Macerata  (interventi che
costituiscono   il  2°  stralcio  del  1°  Maxilotto)  nonche'  della
Pedemontana marchigiana (2° Maxilotto - 2° stralcio);
    assegnato,  per  il  1°  e  2°  maxilotto,  un contributo massimo
quindicennale,  rispettivamente,  di  38,817  Meuro  e 43,564 Meuro a
valere  sulle  risorse  dell'art.  13  della  legge n. 166/2002, come
rifinanziato dall'art. 4, comma 176, della legge n. 350/2004;
    considerato,  tra  le  fonti di copertura del costo, gli introiti
previsti  per  l'utilizzazione e/o vendita del materiale pregiato (di
tipo  calcareo),  proveniente dagli scavi delle gallerie sulle tratte
del  progetto  «Quadrilatero»,  introiti quantificati in oltre 40,248
Meuro;
  Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003
di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle
infrastrutture   e  dei  trasporti,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  con  il quale - in relazione al disposto dell'art. 15,
comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il
Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
  Vista  la  circolare  del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n.
13  (Gazzetta  Ufficiale  n.  66/2004,  supplemento ordinario), nella
quale  sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed e'
stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile
non  e'  necessariamente  correlata  alla concessione di un eventuale
mutuo o all'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;
  Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Vista  la  nota  26 ottobre  2005,  n.  510 - integrata con le note
24 novembre 2005, n. 569, e 2 dicembre 2005, n. 584 - con la quale il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti ha trasmesso, tra
l'altro, la relazione istruttoria del progetto preliminare «SS 78 Val
di  Piastra:  tratto  Sforzacosta-Sarnano»  e del progetto definitivo
della   «SS   Flaminia   3:   collegamento   Foligno-Pontecentesimo»,
proponendo  l'approvazione,  con  prescrizioni  e raccomandazioni, di
detti progetti;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
delibera  n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla
ricognizione  delle  diverse  fonti  di finanziamento disponibili per
ciascun intervento;
  Considerato  che  in data 24 ottobre 2002 sono state stipulate, con
le  regioni  Marche  e  Umbria, le intese previste dall'art. 13 della
legge  n.  166/2002,  che  includono,  per  la  parte  di  rispettiva
competenza,  le opere facenti parte del progetto «Quadrilatero» e che
prevedono,  ad  integrazione  funzionale  degli  interventi di cui al
programma  approvato  con  la  citata  delibera  n.  121/2001,  altre
infrastrutture viarie a questi interconnesse;
  Considerato    che    interventi   facenti   parte   del   progetto
«Quadrilatero»  sono  ricompresi  nell'Accordo  di  programma  quadro
stipulato  tra Governo e regione Marche il 31 marzo 2003 e finanziati
dalla regione per un ammontare di 93,968 Meuro a valere sui fondi per
le  aree  sottoutilizzate  e  sugli stanziamenti della legge 30 marzo
1998,  n.  61, e che, con nota 13 maggio 2004, n. 76228, il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento per le politiche di
sviluppo  e  di  coesione  ha  comunicato  che,  in vista del rinnovo
dell'Accordo  di  programma quadro «viabilita' statale», sottoscritto
il 3 marzo 1999, la regione Umbria ha assunto l'impegno a contribuire
al  finanziamento  di opere incluse in detto progetto per complessivi
45,9 Meuro a valere sui fondi della citata legge n. 61/1998;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;
                             Prende atto
delle   risultanze  della  istruttoria  svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti relativamente alle due infrastrutture
del 3° stralcio del 1° maxilotto (CUP 12C03000050010), infrastrutture
che  segnano  il  completamento  delle  opere viarie del Quadrilatero
Marche-Umbria, e prende atto in particolare:
in linea generale
  che  la  modalita'  di  affidamento  delle attivita' relative al 1°
maxilotto e' il ricorso a contraente generale;
  che   il   relativo  bando,  che  conteneva  apposita  clausola  di
salvaguardia relativamente ai tempi e alle modalita' di copertura del
costo  degli  interventi  non  ancora finanziati, e' stato pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale del 19 novembre 2004 e che le offerte sono
state  presentate il 26 settembre 2005 e, all'atto di redazione della
relazione  istruttoria,  erano  in  corso  di  esame  da  parte della
Commissione aggiudicatrice;
  che  per  la  quantificazione  del  costo  delle  opere  sono stati
utilizzati  prezzi desunti dall'elenco prezzi del Compartimento della
viabilita'  per  l'Umbria  aggiornati  all'anno  2002,  integrati dai
prezzari  della  D.G.  ANAS  e  dal  prezzario  della  regione Umbria
relativo  al  2002,  mentre,  per le opere in galleria, i prezzi sono
stati  desunti  dal  prezzario ANAS redatto nel 1999 per l'autostrada
Salerno-Reggio  Calabria  e  al prezzario relativo al Grande Raccordo
Anulare di Roma - lavori del Giubileo 2000;
per  quanto  riguarda  il  progetto  preliminare  della  SS 78 Val di
Piastra: tratto Sforzacosta-Sarnano.
sotto l'aspetto tecnico, procedurale e attuativo
  che  l'intervento  riguarda  l'ampliamento e l'ammodernamento della
strada  SS  78,  secondo la tipologia extraurbana a carreggiata unica
con  due  corsie  e  banchine  laterali,  e  che  la lunghezza totale
dell'intervento  -  che ha inizio dallo svincolo di Sforzacosta sulla
Superstrada  della  Val  di Chienti (Raccordo Autostradale SS 77) per
arrivare fino a Sarnano - e' di circa 28 Km;
  che  il  progetto  prevede la realizzazione di varianti fuori sede,
secondo la categoria C2 del decreto ministeriale 5 novembre 2001, per
circa  la  meta'  del  tracciato e di adeguamenti in sede, con alcune
lievi  rettifiche, secondo la categoria F2 del citato decreto, per la
parte  rimanente, con esclusione della zona di S. Maria di Pieca dove
e' stata inserita una variante di circa 1 Km;
  che il soggetto aggiudicatore ha inviato, in data 18 dicembre 2003,
al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  il  progetto
preliminare dell'intervento;
  che  nella  Conferenza  dei  servizi promossa dalla regione Marche,
tenutasi il 19 febbraio 2004 e 18 marzo 2004, e' emersa la necessita'
di  apportare  significative varianti, successivamente recepite nella
versione aggiornata del progetto ripubblicato in data 10 giugno 2004;
  che  il  Ministero dell'ambiente e del territorio con nota 5 aprile
2004,  n. DSA/2004/8303, ha comunicato al soggetto aggiudicatore che,
ai  sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002,
la  valutazione  sull'impatto  ambientale  e'  demandata alla regione
competente;
  che  la  regione  Marche,  Servizio  progettazione  OO.PP. VIA, con
decreto  dirigenziale  15 febbraio 2005, n. 5 POP, ha espresso parere
favorevole con prescrizioni;
  che  la  medesima  regione,  con  decreto  della  Giunta  regionale
16 febbraio  2005,  n.  167,  ha  espresso  parere favorevole ai fini
dell'intesa sulla localizzazione, con prescrizioni da assolvere nella
successiva fase di progettazione definitiva;
  che  il  Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali con nota
21 luglio  2005, n. 07.08.407/9426, ha espresso parere favorevole con
prescrizioni;
  che   i   tempi  di  realizzazione  dell'opera,  comprensivi  delle
attivita'   progettuali   ed   autorizzative   residue,   sono  stati
quantificati in mesi 55;
sotto l'aspetto finanziario
  che  il  costo  dell'intervento  in questione e' stato quantificato
inizialmente in 60,728 Meuro;
  che  -  a seguito delle richieste formulate, durante lo svolgimento
delle  citate  Conferenze  di  servizi,  dai comuni interessati e del
parere  espresso  dalla  Sovrintendenza  dei beni architettonici, che
hanno  comportato  un  aumento  delle  tratte  fuori sede viaria e di
conseguenza  un  aumento del costo dell'opera - quest'ultimo e' stato
rideterminato  in 72,508 Meuro al netto dell'IVA, di cui 58,950 Meuro
per lavori a base d'appalto e 13,558 Meuro per somme a disposizione;
per  quanto  riguarda  il  progetto definitivo della SS 3 «Flaminia»:
tratto Pontecentesimo-Foligno.
sotto l'aspetto tecnico, procedurale e attuativo
  che  l'intervento  e'  volto principalmente alla messa in sicurezza
del  tratto della SS 3 Flaminia compreso tra Pontecentesimo e Foligno
con   l'eliminazione  -  a  seguito  della  realizzazione  di  alcune
controstrade  e  della  costruzione  di  due  svincoli  - di numerosi
incroci  a  raso presenti e con l'adeguamento altimetrico di un breve
tratto  dell'attuale  sede  stradale,  classificata  di  categoria C1
«extraurbana  secondaria»  del citato decreto ministeriale 5 novembre
2001;
  che  l'intervento in esame si estende dallo svincolo della Flaminia
sulla SS n. 75 (Centrale Umbra), fino allo svincolo di Pontecentesimo
e  interessa  il  tratto  stradale  a  due  corsie  che  inizia  alla
progressiva  Km 154+950  e termina al Km 159+350, con uno sviluppo di
4,4 Km;
  che il soggetto aggiudicatore ha inviato, in data 18 novembre 2004,
al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  il  progetto
definitivo dell'intervento;
  che  il  progetto  e'  corredato  dalla definizione delle eventuali
opere  e  misure  mitigatrici e compensative dell'impatto ambientale,
territoriale e sociale;
  che  il  responsabile  del  procedimento  ha dichiarato che, per il
progetto  definitivo  all'esame,  la pubblicita' ai sensi di legge e'
stata  effettuata mediante pubblicazione sul Corriere dell'Umbria del
29 novembre 2004 e sul BUR del 30 novembre 2004, n. 48;
  che a seguito della Conferenza dei servizi, svoltasi il 1° febbraio
2005,  le  Amministrazioni  interessate  hanno  espresso  i  seguenti
pareri:
    Autorita' di Bacino del Fiume Tevere con nota 8 febbraio 2005, n.
441/SG27.7.7: favorevole con prescrizioni;
    regione  Umbria,  con  delibera  di  Giunta regionale 15 febbraio
2005, n. 278: favorevole con raccomandazioni;
    Ispettorato  logistico  dell'Esercito, con nota 15 marzo 2005, n.
7344/10.6.6/1: favorevole;
    Ministero  per i beni e le attivita' culturali con nota 22 aprile
2005, n. 07.08.407/4131: favorevole con prescrizioni;
    enti interferenti: parere favorevole con prescrizioni;
  che   i   tempi   occorrenti  per  l'espletamento  delle  attivita'
progettuali  ed autorizzative residue, la realizzazione e la messa in
esercizio dell'opera sono stimati in trenta mesi;
sotto l'aspetto finanziario
  che  il  costo dell'intervento, al netto dell'IVA, e' pari a 14,364
Meuro,  di cui 10,206 per lavori a base d'appalto e 4,158 per somme a
disposizione;
  che  detto  costo  rappresenta  un costo aggiuntivo, in quanto, pur
essendo   l'opera  inserita  nel  sistema  viario  «Quadrilatero»  su
richiesta  della  regione  Umbria,  il  costo  stesso  non  era stato
compreso nelle tabelle riepilogative degli interventi contenute nella
istruttoria  sottoposta  a  questo  Comitato  nella citata seduta del
27 maggio 2004;
per  quanto  concerne l'assestamento del quadro economico-finanziario
del Maxilotto 1
  che  i  due  interventi  all'esame,  per le motivazioni esposte per
ciascuno  di  essi, comportano un aumento del costo complessivo delle
opere viarie del progetto «Quadrilatero» di 26,143 Meuro;
  che  gli  introiti provenienti dalla vendita di materiale pregiato,
computati  tra  le  fonti  di  copertura  del costo dell'intera opera
«Quadrilatero»  e  inizialmente stimati in 40,248 Meuro, a seguito di
approfondimenti  vengono  ora  stimati  in  circa  25,7 Meuro, il che
comporta una minore entrata di circa 14,548 Meuro;
  che  nell'Accordo di programma quadro citato in premessa la regione
Marche  si  era  accollata,  per il finanziamento di parte dei lavori
della  Pedemontana  marchigiana,  l'importo  di  93,968 Meuro, di cui
90,175 Meuro per lavori e 3,793 Meuro per attivita' di progettazione,
importo  risultato  poi  gia' impegnato dalla regione per la medesima
attivita' e quindi non piu' disponibile;
  che   in  considerazione  di  quanto  sopra  esposto  lo  sbilancio
complessivo,  rispetto  al precedente piano economico-finanziario, e'
pari  a 44,484 Meuro, ivi compresa la correzione degli arrotondamenti
degli importi riportati nella precedente relazione istruttoria;
  che  il  soggetto aggiudicatore, con nota del 14 settembre 2005, n.
516,  ha  proposto  un'azione  correttiva,  che  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti dichiara di condividere e che consente
di  mantenere  invariato  il  costo  complessivo  delle  opere viarie
stabilito dalla delibera n. 13/2004, azione cosi' articolata:
    i maggiori costi delle opere viarie, pari a 26,144 Meuro, vengono
compensati  con  corrispondente  riduzione  dell'importo  della  voce
«imprevisti»   iscritta  tra  le  somme  a  disposizione  del  quadro
economico  - finanziario del Maxilotto 1, con riserva di ripristinare
l'accantonamento  per  imprevisti  avvalendosi,  successivamente, dei
ribassi   d'asta  offerti  dal  contraente  generale  che  risultera'
affidatario della gara in corso di espletamento;
    lo sbilancio finanziario di 18,341 Meuro - determinato dai minori
introiti  stimati  per  la  vendita  di  materiale  pregiato  e dalla
riduzione  di  finanziamento  da  parte della regione Marche - potra'
essere   compensato  con  i  possibili  miglioramenti  di  rendimento
finanziario   dell'operazione  PAV,  a  seguito  dell'inserimento  di
ulteriori  «aree  leader» nel corso dell'ulteriore iter progettuale e
approvativo;
  che,  comunque,  il  predetto sbilancio finanziario, rappresentando
una percentuale pari allo 0,876% dell'importo complessivo delle opere
viarie,   non   inficia  la  validita'  dell'impostazione  del  piano
economico-finanziario  in essere secondo il Ministero istruttore, che
-  come  esposto  -  ritiene  ragionevole  l'ipotesi  di assorbimento
esposta  al  punto  precedente  e  che  rileva  comunque  come  detto
sbilancio  incida sulla parte di finanziamento maggiormente differita
nel tempo si' che appare possibile in prosieguo un'eventuale adeguata
rettifica della struttura delle fonti di finanziamento;
  che il quadro assestato risulta quindi il seguente:

         ---->  Vedere Tabella a pag. 16 della  G.U.  <----

  che,  a  quanto  specificato  nella piu' volte richiamata relazione
istruttoria,  gli indici di redditivita' del capitale investito e gli
indici  di  copertura  del  debito ad anticipazione della «cattura di
valore»  non  cambiano significativamente rispetto al maggio 2004, in
relazione   alle   rilevate  modalita'  di  copertura  dell'ulteriore
fabbisogno finanziario;
                              Delibera:
1. Approvazione progetto preliminare
  1.1  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo
n.  190/2002,  come  modificato  dal decreto legislativo n. 189/2005,
nonche'  ai  sensi  dell'art.  10  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  n.  327/2001,  come  modificato - da ultimo - dal decreto
legislativo  n.  330/2004,  e'  approvato  - con le prescrizioni e le
raccomandazioni  proposte  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei
trasporti   -  anche  ai  fini  dell'attestazione  di  compatibilita'
ambientale  e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio,
il progetto preliminare dell'intervento «SS 78 Val di Piastra: tratto
Sforzacosta-Sarnano»,  facente  parte  del 1° maxilotto, 3° stralcio,
del progetto infrastrutturale «Quadrilatero» Marche-Umbria.
  E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed
edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.
  1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n.
190/2002,  l'importo  di  71,22 Meuro, rideterminato come specificato
nel  prospetto  della  «presa d'atto», costituisce il limite di spesa
dell'intervento.
  1.3  Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1,  cui e' condizionata
l'approvazione  del  suddetto progetto, sono riportate nella 1ª parte
dell'allegato  1, che forma parte integrante della presente delibera,
e   sono   articolare  in  prescrizioni  da  sviluppare  in  fase  di
progettazione definitiva e in prescrizioni cui ottemperare nella fase
di esecuzione dei lavori.
  Le  raccomandazioni  proposte  dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  sono  riportate nella 2ª parte del citato allegato 1.
Qualora il soggetto aggiudicatore ritenga di non poter dare seguito a
detta  raccomandazione, fornira' al riguardo puntuale motivazione, in
modo  da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di  esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato,
se del caso, misure alternative.
2. Approvazione progetto definitivo
  2.1  Ai  sensi  e per gli effetti degli articoli 4 e 16 del decreto
legislativo  n.  190/2002, come modificato dal decreto legislativo n.
189/2005, nonche' ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e
12  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 327/2001, come
modificato  -  da  ultimo  -  dal decreto legislativo n. 330/2004, e'
approvato  -  con  le  prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -  anche ai fini
dell'attestazione  della compatibilita' ambientale e dell'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio, nonche' della dichiarazione di
pubblica  utilita'  dell'opera il progetto definitivo della «SS 3 via
Flaminia:   tratto  Pontecentesimo-Foligno»,  facente  parte  del  1°
maxilotto,  3° stralcio, del progetto infrastrutturale «Quadrilatero»
Marche-Umbria.
  E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed
edilizio,  l'intesa  tra  lo  Stato  e  la  regione interessata sulla
localizzazione dell'opera.
  L'approvazione  sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione
e  parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le
opere, prestazioni e attivita' previste nei progetto approvato.
  2.2  Il  costo  dell'intervento  di  cui al punto 2.1, pari a 14,14
Meuro,  come  al prospetto di cui alla «presa d'atto», costituisce il
limite di spesa ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002.
  2.3  Le  prescrizioni  citate  al  punto  2.1,  cui e' condizionata
l'approvazione  del  suddetto progetto, sono riportate nella 1ª parte
dell'allegato  2, che forma parte integrante della presente delibera,
e   sono   articolate  in  prescrizioni  da  sviluppare  in  fase  di
progettazione  esecutiva e in prescrizioni cui ottemperare nella fase
di esecuzione dei lavori.
  Le  raccomandazioni  proposte  dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  sono  riportate nella 2ª parte del citato allegato 1.
Qualora il soggetto aggiudicatore ritenga di non poter dare seguito a
detta  raccomandazione, fornira' al riguardo puntuale motivazione, in
modo  da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di  esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato,
se del caso, misure alternative.
  2.4  E'  altresi'  approvato  il  programma  di  risoluzione  delle
interferenze,   predisposto,   ai   sensi  dell'art.  5  del  decreto
legislativo n. 190/2002, dal soggetto aggiudicatore in relazione alle
esigenze rappresentate dai relativi Enti gestori.
  2.5   Gli  immobili  da  espropriare  sono  indicati  nei  seguenti
elaborati  dei  progetto  definitivo,  agli  atti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti:
  A0K DG041 - Piano parcellare di esproprio tav. 1/2;
  A0K DG051 - Piano parcellare di esproprio tav. 2/2;
  A0K DG061 - Elenco ditte;
  A0K DG071 - Relazione giustificativa delle indennita' di esproprio.
3. Assestamento    quadro   economico   maxiotto   1   del   progetto
«Quadrilatero»
  3.1 Al fine di mantenere invariato il costo complessivo delle opere
viarie  del  1°  maxilotto  del  progetto «Quadrilatero», determinato
dalla  delibera  n.  13/2004  in  1.296  Meuro  al  netto  di IVA, e'
approvato  il  quadro  economico assestato, secondo il quale ai costi
aggiuntivi  per  la  realizzazione  dei  due interventi oggetto della
presente  delibera  -  quantificati,  come  specificato  nella «presa
d'atto», in 26,143 Meuro - si fa fronte utilizzando quota parte della
voce  «imprevisti»  inclusa,  tra le somme a disposizione, nel quadro
economico del maxilotto stesso approvato con detta delibera.
  3.2 Il soggetto aggiudicatore e' autorizzato ad utilizzare le somme
derivanti  dal  ribasso  d'asta  della  gara per l'affidamento del 1°
maxilotto  per  ripristinare  l'accantonamento  per  imprevisti nella
misura   indicata   nel  quadro  economico  originario  del  predetto
maxilotto.
  3.3  In sede di presentazione dei progetti definitivi relativi agli
interventi  del  1°  maxilotto  i cui progetti preliminari sono stati
approvati  con  la  delibera  n.  13/2004,  il soggetto aggiudicatore
provvedera'  a  esporre  le modalita' di compensazione dell'ulteriore
sbilancio finanziario di 18,341 Meuro di cui alla «presa d'atto».
4. Clausole finali
  4.1  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti componenti i progetti approvati con la presente delibera.
  4.2  Per  l'intervento  di cui al progetto preliminare approvato al
punto 1 della presente delibera il predetto Ministero provvedera', in
sede  di esame del progetto definitivo, alla verifica di ottemperanza
alle prescrizioni che, secondo quanto indicato nell'allegato, debbono
essere  recepite  prima  di  detta  fase  progettuale o in tale sede,
nonche' al rispetto delle altre indicazioni di cui all'allegato 1. Il
soggetto  aggiudicatore  provvedera'  a  verificare  che,  nelle fasi
successive  all'approvazione del progetto definitivo, vengano attuate
le  altre  prescrizioni  di cui al citato allegato, dando al riguardo
assicurazioni al menzionato Ministero.
  4.3  Il  soggetto  aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei
lavori  previsti  nei  progetto definitivo approvato al punto 2 della
presente  delibera,  a  fornire  assicurazioni  al predetto Ministero
sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni
e   raccomandazioni  riportate  nell'allegato:  il  citato  Ministero
procedera',  a  sua  volta,  a  dare  comunicazione  al riguardo alla
Segreteria di questo Comitato.
  4.4  Il  medesimo  Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla
normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
  4.5  In  relazione  alle  linee guida esposte nella citata nota del
coordinatore  del  Comitato  di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle  grandi  opere,  dovra' essere stipulata una convenzione tra la
Prefettura   -   U.T.G.   competente   per  territorio,  il  soggetto
aggiudicatore  e  il  contraente generale prescelto in base all'esito
della  gara  citata  nella  «presa  d'atto»,  che  -  fermo  restando
l'obbligo  dell'appaltatore  di comunicare alla stazione appaltante i
dati  relativi  a  tutti  i  sub-contratti,  stabilito  dall'art. 18,
comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed
integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni
di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
3 giugno  1998,  n.  252,  e  intesi  a  rendere  piu'  stringenti le
verifiche  antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle
informazioni   antimafia   anche   nei   confronti   degli  eventuali
sub-appaltatori   e   sub-affidatari   indipendentemente  dai  limiti
d'importo  fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  252/1998,  nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione
dei lavori.
  4.6  Il  CUP  assegnato  al  progetto  in argomento, ai sensi della
delibera   29   settembre   2004,   n.   24,   va  evidenziato  nella
documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di
cui alla presente delibera.

    Roma, 2 dicembre 2005

                                     Il presidente delegato: Tremonti

Il segretario del CIPE: Molgora
Registrata alla Corte dei conti il 20 luglio 2006
Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  5
Economia e finanze, foglio n. 83