IL DIRETTORE GENERALE
                       del mercato del lavoro

  Vista  la legge 29 marzo 1985, n. 113, la quale all'art. 10, ultimo
comma,  stabilisce  che gli importi delle sanzioni amministrative ive
previste sono adeguati con decreto ministeriale ogni tre anni in base
alla   variazione   dell'indice   del   costo  della  vita  calcolato
dall'Istituto centrale di statistica;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del  9 maggio  1989  e  successivi decreti di adeguamento, nonche' da
ultimo il decreto direttoriale del 29 luglio 2003;
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare  l'art. 4, comma 2, che attribuisce ai dirigenti generali
la  competenza  a  adottare  atti di gestione e «atti o provvedimenti
amministrativi»;
  Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica n.
2364  del 19 giugno 2006 da cui risulta che la variazione dell'indice
del  costo  della  vita  e'  stata  pari  a  +6,1% nel periodo maggio
2003-maggio 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli  importi  di  cui  al  primo comma dell'art. 10 della legge
29 marzo  1985,  n.  113,  cosi'  come  rideterminati  dal decreto di
adeguamento del 29 luglio 2003, sono aumentati da euro 105,70 ad euro
112,14 e da euro 2.113,40 a euro 2.242,31.
  2. Gli  importi  di  cui  al secondo comma dell'art. 10 della legge
29 marzo  1985,  n.  113,  cosi'  come  rideterminati  dal decreto di
adeguamento  del 29 luglio 2003, sono aumentati da euro 21,13 ad euro
22,41 e da euro 84,53 a euro 89,68.