IL DIRETTORE PER I GIOCHI
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di stato
  Visto  il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme
per  l'istituzione del gioco Bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge
13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale  l'incarico di controllore centralizzato del gioco Bingo e'
affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto il decreto direttoriale del 7 ottobre 2003, prot. n. 445/UDG;
  Vista  la  convenzione  di concessione n. 084/02, stipulata in data
5 febbraio 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
e  la «Torino Bingo S.r.l.» per la gestione del gioco del Bingo nella
sala sita in Torino, via Principe Amedeo, 2;
  Visto  l'art.  6  della sopraindicata convenzione di concessione n.
084/02,  il  quale  stabilisce  che  «il  concessionario  e' tenuto a
prestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento, la cauzione
definitiva  a  mezzo  di  fideiussione bancaria a "prima richiesta" o
polizza  assicurativa di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456,89) per
ciascuna   sala,  al  fine  di  garantire  l'adempimento  dei  propri
obblighi.   La   garanzia   ha   validita'   dalla   data  di  inizio
dell'attivita'  di  gestione  del  gioco e durata pari a quella della
concessione, aumentata, a tal fine, di due anni.»;
  Visto  l'atto di fidejussione n. R/00708, rilasciato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio
2000,  n.  29, dalla «SO.FI.SO. S.p.a.», con sede legale in Roma, via
Nomentana   n.   251,  a  garanzia  dell'adempimento  degli  obblighi
convenzionali della «Torino Bingo S.r.l.»;
  Viste  la  lettera  raccomandata a/r del 19 febbraio 2004, prot. n.
2004/9224/COA/BNG, con la quale:
    e'  stato  comunicato alla «Torino Bingo S.r.l.» che all'esito di
accertamenti  effettuati  presso  la  Banca  d'Italia  e la camera di
commercio  di  Roma,  e' risultato che la «SO.FI.SO. S.p.a.» e' stata
cancellata  dagli  elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto
legislativo  n.  385/1993 per gravi violazioni di norme di legge e di
disposizioni emanate ai sensi del testo unico bancario;
    e'  stato  richiesto  di  prestare  nuovamente  valida  ed idonea
cauzione  di  Euro 516.456,89 di cui all'art. 9, comma 1, del decreto
ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;
    e' stato comunicato che, in mancanza, venendo meno un presupposto
essenziale  per  la  prosecuzione  del  rapporto convenzionale, sara'
avviato il procedimento di revoca della concessione;
  Vista  la  lettera  raccomandata  a/r  del 15 giugno 2004, prot. n.
2004/33673/COA/BNG,  con la quale e' stata sollecitata la prestazione
della  cauzione  di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale
31 gennaio 2000, n. 29;
  Vista  la  lettera  del 5 luglio 2005 con la quale la «Torino Bingo
S.r.l.»   ha   chiesto   l'autorizzazione   al   trasferimento  della
titolarita' della concessione n. 084/02 in capo alla «Solfin S.p.a.»;
  Visto  il  decreto  direttoriale  17 giugno  2003, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   del   24 giugno   2003,  n.  144,  concernente
determinazioni   in   materia   di  trasferimento  dei  locali  delle
sale-Bingo;
  Viste  le  lettere  del  7 luglio  2005,  del  29 agosto  2005, del
2 novembre  2005  e  del  15 novembre  2005,  con la quale la «Solfin
S.p.a.» ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della sala-Bingo
sita  in  Torino,  via  Principe  Amedeo  n.  2,  nei  locali siti in
Moncalieri,   Strada   Carignano  n.  48,  trasmettendo  la  relativa
documentazione tecnica ed amministrativa;
  Visto    il   provvedimento   del   2 dicembre   2005,   prot.   n.
2005/9064/giochi/BNG,  con  il  quale,  considerato  che  la  «Solfin
S.p.a.»  e'  gia'  titolare  della  concessione  n.  162/T1/04  ed e'
pertanto  in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente
per  il  subentro  nella  titolarita'  della concessione n. 084/02, e
sussistendo   le   condizioni   stabilite  dal  decreto  direttoriale
17 giugno   2003,   e'  stato  autorizzato  il  trasferimento,  della
sala-Bingo  sita in Torino, via Principe Amedeo n. 2, nei locali siti
in  Moncalieri,  Strada Carignano n. 48, da completare, richiedendone
il   collaudo   da   parte  dell'Amministrazione,  entro  il  termine
perentorio   di   centocinquanta   giorni   stabilito   dal   decreto
direttoriale 17 giugno 2003;
  Vista  la  lettera  raccomandata  a/r  del  9 giugno 2006, prot. n.
2006/19656/giochi/BNG,  con  la quale e' stato comunicato, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e
successive  modificazioni,  alla «Torino Bingo S.r.l.» e alla «Solfin
S.p.a.»,  l'avvio  del  procedimento  di  revoca della concessione n.
84/02,  in quanto la «Solfin S.p.a.» non ha inoltrato la richiesta di
esecuzione   delle   operazioni   di  collaudo  della  sala-Bingo  da
approntare  nei  locali  siti  in Moncalieri, Strada Carignano n. 48,
entro i termini perentori stabiliti dalla vigente normativa;
  Considerato  che  i  motivi  prospettati dalla «Solfin S.p.a.», con
lettera  dell'8 giugno  2006, non si configurano come motivi di forza
maggiore   imprevisti   ed   imprevedibili,   tali  da  sospendere  o
interrompere la decorrenza dei sopraindicati termini perentori;
  Considerato  che  la  «Torino  Bingo  S.r.l.»  non  ha provveduto a
prestare  nuovamente  valida  ed  idonea  cauzione  e  che  l'art. 3,
comma 1,  del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, stabilisce
che   «Il   Ministero  delle  finanze  dichiara  la  decadenza  dalla
concessione  quando vengano meno i requisiti per 1'attribuzione della
concessione  di  cui  al  presente regolamento e al relativo bando di
gara».
  Visti gli ulteriori atti istruttori;
                              Decreta:
  1.  Per  i  motivi  indicati in premessa, e' revocata nei confronti
della  «Torino  Bingo S.r.l.» la concessione n. 084/02 del 5 febbraio
2002,  per  la  gestione  del  Bingo  nella  sala sita in Torino, via
Principe Amedeo n. 2.
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 27 luglio 2006
                                            Il direttore: Tagliaferri