L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 20 giugno 2006
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  30 gennaio  2004,  n.  4/04,  (di seguito
deliberazione n. 4/04) come successivamente modificata e integrata, e
in  particolare l'allegato A alla medesima deliberazione (di seguito:
Testo integrato della qualita);
    la relazione tecnica alla deliberazione n. 4/04;
    la  deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2005, n. 250/05, (di
seguito  deliberazione  n.  250/05)  in materia di determinazione dei
recuperi  di  continuita'  del servizio di distribuzione dell'energia
elettrica per l'anno 2004;
    il  documento  per la consultazione dell'Autorita' 11 aprile 2006
«Rilevazione  dei clienti alimentati in bassa tensione effettivamente
coinvolti  nelle  interruzioni  del  servizio elettrico» (di seguito:
documento per la consultazione 11 aprile 2006);
    le  osservazioni  pervenute  all'Autorita'  da parte dei soggetti
interessati  in  merito  alle  proposte  di  cui  al documento per la
consultazione 11 aprile 2006.
  Considerato che:
    con il Testo integrato della qualita' l'Autorita':
      ha  introdotto  l'obbligo per le imprese distributrici con piu'
di  5.000  clienti  alimentati in bassa tensione (di seguito: clienti
BT)  di  dotarsi  di  sistemi  per la rilevazione del numero reale di
clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione del servizio elettrico;
      tale  obbligo  e' stato introdotto in quanto e' funzionale alla
successiva  introduzione  di  standard  individuali  di continuita' e
indennizzi  automatici  anche  per  i clienti BT, attualmente esclusi
dalla  regolazione individuale delle interruzioni prevista solo per i
clienti alimentati in media e alta tensione;
      per tenere conto della complessita' di realizzazione di sistemi
di  rilevazione  del numero reale di clienti BT coinvolti in ciascuna
interruzione   del   servizio  elettrico  l'Autorita'  ha  introdotto
l'obbligo  con  un particolare anticipo sul termine per l'adeguamento
delle  imprese  distributrici,  fissato al 31 dicembre 2007 dall'art.
14, comma 14.3, del Testo integrato per la qualita';
    con  deliberazione  n.  250/2005,  l'Autorita'  ha  accertato,  a
seguito  di verifiche ispettive, che una impresa distributrice (Ae-Ew
Bolzano)  e' gia' attualmente in grado di rilevare il numero reale di
clienti BT coinvolti in ciascuna interruzione in qualsiasi condizione
di  rete,  disponendo  di  un  sistema  automatico  di  aggiornamento
quotidiano  del  numero  effettivo  di  clienti  BT in servizio; tale
impresa  e'  stata  pertanto  ammessa a beneficiare del meccanismo di
aumento  della  franchigia  per le penalita' previsto per incentivare
gia'  nel corrente periodo di regolazione la registrazione del numero
reale di clienti BT interrotti;
    a  seguito  delle risultanze delle suddette verifiche ispettive e
di sollecitazioni di chiarimenti da parte delle imprese distributrici
e  di  loro  associazioni circa l'attuazione del comma 14.3 del Testo
integrato   della   qualita',  gli  Uffici  dell'Autorita'  nel  mese
di dicembre  2005  hanno avviato una richiesta di informazioni presso
le imprese distributrici con piu' di 5.000 clienti BT con lo scopo di
acquisire   informazioni   relative   al   grado   di   conoscenza  e
informatizzazione della rete di bassa tensione (di seguito: rete BT),
alle modalita' di esercizio della rete BT e alla metodologia che tali
imprese intendono utilizzare per il calcolo dei clienti BT interrotti
in attuazione del comma 14.3 del Testo integrato della qualita';
    le  informazioni  pervenute  sono  state  esaminate  dagli Uffici
dell'Autorita'  e sono state utilizzate quale base di partenza per la
formulazione   delle   proposte   contenute   nel  documento  per  la
consultazione 11 aprile 2006 in materia di:
      identificazione     e    adozione    di    regimi    operativi,
convenzionalmente   identificati   dalle   lettere   A,   B   e  C  e
caratterizzati  da  una  progressiva  migliore  approssimazione  e da
differenti   tempi  e  modalita'  di  aggiornamento  dei  sistemi  di
rappresentazione della rete BT;
      scelta  di  ogni  impresa distributrice del regime operativo da
adottare e dichiarazione all'Autorita' di tale scelta;
      utilizzo  della  metodologia  utilizzata  per  il  calcolo  dei
clienti  BT  interrotti,  in relazione al regime operativo prescelto,
anche per il calcolo degli indicatori di continuita' del servizio, in
modo  particolare  per i casi di guasto monofase su linee BT protette
da organi di interruzione unipolari;
      gradualita'  di  attuazione e tempi per l'entrata in vigore dei
nuovi  obblighi  di  registrazione in funzione delle dimensioni delle
imprese distributrici e del regime operativo prescelto;
      per  le  imprese  che adotteranno il regime operativo C tramite
l'ausilio  del  sistema  di  telegestione dei misuratori elettronici,
adozione  di  un  regime  transitorio  per  la parte di utenza BT non
ancora coperta da telegestione;
      estensione dei nuovi obblighi di registrazione alle imprese con
meno di 5.000 clienti BT;
      tempi  per  la comunicazione all'Autorita' del regime operativo
prescelto da parte delle imprese distributrici e casi di proroga;
      ulteriori  proposte  iniziali,  da  meglio  precisare a seguito
della  consultazione  in materia di penalizzazioni in caso di mancata
attuazione  dei  nuovi  obblighi  di  registrazione in attuazione del
comma 14.3 del Testo integrato della qualita' e di incentivazione del
regime   operativo  C,  sotto  forma  di  erogazione  una  tantum  di
contributi  al  costo  di integrazione del sistema di telegestione ai
fini dell'identificazione dei clienti coinvolti nelle interruzioni;
      tempi per l'introduzione di standard di continuita' individuali
e  indennizzi automatici per i clienti BT, sia in relazione al numero
massimo annuo di interruzioni per singolo cliente BT sia in relazione
alla durata massima di interruzione per singolo cliente.
  Considerate:
    le  osservazioni  pervenute  all'Autorita'  da parte dei soggetti
interessati, concernenti in particolare l'opportunita' di:
      utilizzare metodologie differenti per il calcolo del numero dei
clienti  interrotti  e il calcolo degli indicatori di continuita' del
servizio  relativi  alla  durata  di  interruzione  per  cliente,  in
particolare  per  i  casi  di  guasto  monofase  e bifase su linee BT
protette da interruttori unipolari;
      non  avviare un regime transitorio per le imprese distributrici
che  adotteranno  il regime operativo C per la parte di utenza BT non
coperta da telegestione;
      prevedere tempi piu' lunghi per le imprese distributrici per la
comunicazione  all'Autorita'  circa  il  regime  operativo prescelto,
subordinando  tale  comunicazione  alle  forme  di incentivazione che
l'Autorita' introdurra';
    ulteriori  osservazioni  pervenute  all'Autorita'  da  parte  dei
soggetti interessati, concernenti in particolare l'opportunita' di:
      non  prevedere  penalizzazioni  per  il  mancato avvio da parte
delle   imprese   distributrici   delle   attivita'   necessarie  per
l'adempimento  ai  nuovi  obblighi di registrazione in attuazione del
comma 14.3 del Testo integrato della qualita';
      introdurre  forme  di incentivazione anche del regime operativo
B;
      prevedere  l'erogazione di una tantum per l'adozione dei regimi
operativi  B e C, anche qualora tali adozioni abbiano luogo nel corso
di periodi di regolazione successivi al terzo;
      differire  al  terzo  periodo  di regolazione l'introduzione di
standard sul numero massimo annuo di interruzioni per singolo cliente
BT e sulla durata massima di interruzione per singolo cliente BT.
  Ritenuto che:
    sia  necessario  confermare  il rilievo della disposizione di cui
all'art.  14,  comma 14.3  del Testo integrato della qualita', che e'
funzionale  all'introduzione  di  standard  individuali di qualita' e
indennizzi  automatici anche per i clienti BT, come peraltro indicato
nel  documento  per  la  consultazione 11 aprile 2006 nel quale viene
delineata  la  tempistica  di  utilizzo  dei  dati di continuita' per
singolo cliente BT a tali fini (cap. 7 del documento citato);
    in   relazione   al   rilievo  dell'obiettivo  complessivo  sopra
indicato,  in  termini  sia  di  protezione dei clienti con eccessivo
numero   di  interruzioni  sia  di  miglioramento  complessivo  della
qualita'  del  servizio,  sia opportuno procedere immediatamente alla
modifica  e  integrazione  dell'art.  14  del  Testo  integrato della
qualita',  al  fine di rendere disponibili alle imprese distributrici
gli  elementi necessari ad attuare nei tempi previsti gli obblighi di
registrazione  dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni attraverso
uno  dei  possibili regimi operativi descritti, di cui il regime A e'
da  considerare  come  quello  minimo  per  l'intero terzo periodo di
regolazione,  ferma  restando  la  possibilita'  per  le  imprese  di
adottare  regimi  operativi  con requisiti funzionali non inferiori a
quelli del regime operativo A;
    sia  opportuno  confermare,  anche  alla  luce delle osservazioni
pervenute, i seguenti orientamenti contenuti nelle proposte formulate
nel  documento  per  la  consultazione 11 aprile 2006, concernenti in
particolare:
      l'identificazione    e    l'adozione    di   regimi   operativi
caratterizzati  da  una  progressiva  migliore  approssimazione  e da
differenti   tempi  e  modalita'  di  aggiornamento  dei  sistemi  di
rappresentazione della rete BT;
      la  possibilita'  che  le imprese distributrici adottino regimi
operativi  non  codificati  dall'Autorita', purche' caratterizzati da
errori  di approssimazione ridotti e decrescenti nel tempo e da tempi
e  modalita'  di  aggiornamento dei sistemi di rappresentazione della
rete  BT  non peggiori di quelli identificati per il regime operativo
A;
      l'introduzione di forme di gradualita' di attuazione e di tempi
di  entrata in vigore dei nuovi obblighi di registrazione in funzione
delle  dimensioni  delle imprese distributrici e del regime operativo
prescelto;
      l'estensione  dei  nuovi obblighi di registrazione alle imprese
con meno di 5.000 clienti BT con adeguata gradualita';
      i  casi  di  proroga  per  le imprese distributrici con piu' di
100.000  clienti BT che adotteranno fin da subito il regime operativo
B  o  C  senza  ausilio  della telegestione e per quelle che hanno in
corso fusioni o acquisizioni rilevanti;
    sia  opportuno  dare  seguito ad alcune osservazioni avanzate dai
soggetti   interessati,  prevedendo  che  per  il  terzo  periodo  di
regolazione  sara' concesso tenere conto, in proporzione al numero di
fasi  interessate,  del  minor numero di clienti coinvolti in caso di
guasto  monofase  o  bifase  su  linee  BT  protette  da interruttori
unipolari  ai  fini  del  calcolo  dell'indicatore di continuita' del
servizio relativo alla durata media di interruzione per cliente;
    sia  opportuno,  in  considerazione  delle osservazioni pervenute
circa  il  rischio  di  dilazionamento dei piani di installazione dei
misuratori  telegestiti  per via della proposta di adozione, da parte
delle imprese che adotteranno il regime operativo C con telegestione,
di  un  regime  transitorio  per la parte di utenza BT non coperta da
telegestione,  formulare  una  disposizione  che minimizzi il rischio
segnalato  ma  nello  stesso  tempo  garantisca  la  possibilita'  di
applicare   dall'inizio  del  terzo  periodo  di  regolazione  almeno
standard    di    qualita'    sul   tempo   massimo   di   ripristino
dell'alimentazione  e relativi indennizzi automatici a clienti BT che
subiscono   interruzioni  prolungate  oltre  tali  standard,  per  la
determinazione dei quali e' in corso un processo di consultazione.
  Ritenuto inoltre che:
    sia    opportuno    confermare   l'introduzione   di   forme   di
penalizzazione   per   il   mancato  avvio  da  parte  delle  imprese
distributrici  delle  attivita' necessarie per l'adempimento ai nuovi
obblighi di registrazione, rinviando alla consultazione relativa alla
regolazione della qualita' dei servizi elettrici per il terzo periodo
di regolazione gli orientamenti finali dell'Autorita' su tale materia
anche  alla  luce  della concreta attuazione delle norme disposte dal
presente provvedimento;
    sia  opportuno  limitare  le possibili forme di incentivazione al
solo  regime  operativo C realizzato attraverso l'ausilio dei sistemi
di  telegestione  dei  misuratori  elettronici in bassa tensione, dal
momento  che solo il regime operativo C, rispetto al regime operativo
B,  valorizza  l'utilizzo  di  organi di protezione delle linee BT di
tipo  unipolare e rispetto al regime operativo C realizzato tramite i
sistemi    informativi   consente   la   massima   precisione   nella
registrazione  dell'istante  di inizio delle interruzioni, agevolando
in tal modo anche la conduzione delle verifiche ispettive;
    sia  opportuno pertanto approfondire ulteriormente la struttura e
l'ammontare  delle  possibili  incentivazioni  al  regime operativo C
nell'ambito    della    prossima    consultazione    sulle   proposte
dell'Autorita'  per  la  diffusione  dei misuratori elettronici e dei
sistemi  di  telegestione  di bassa tensione, fermo restando che tale
possibilita'   potra'  essere  limitata  al  solo  terzo  periodo  di
regolazione;
    sia   pertanto   necessario   prevedere   che   la  comunicazione
all'Autorita'  per  l'adozione dei soli regimi operativi B e C potra'
essere   effettuata   successivamente,   in   modo   che  le  imprese
distributrici  possano  operare  le proprie scelte anche in base alle
forme  di  incentivazione che l'Autorita' potra' introdurre a seguito
delle suddette consultazioni.
                              Delibera:
  1)  di  sostituire l'art. 14 del Testo integrato della qualita' con
il   disposto   normativo  di  cui  all'Allegato A  che  forma  parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  2)   di  pubblicare  sul  sito  internet  dell'Autorita'  il  Testo
integrato della qualita' come risultante dalle integrazioni apportate
con il presente provvedimento;
  3) di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
affinche'   entri   in   vigore   dal   giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione.
    Milano, 20 giugno 2006
                                                 Il presidente: Ortis