L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 26 giugno 2006
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    il  decreto del Ministero delle attivita' produttive 29 settembre
2005 (di seguito: decreto 29 settembre 2005);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  17 luglio  2002,  n.  137/02 (di seguito:
deliberazione n. 137/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/2005 (di
seguito: deliberazione n. 166/05);
    la  deliberazione dell'Autorita' 9 novembre 2005, n. 234/2005 (di
seguito: deliberazione n. 234/05);
    il  documento  per  la consultazione «Regolazione del servizio di
misura   del   trasporto   gas  e  criteri  per  la  definizione  del
corrispettivo  di misura di cui alla deliberazione 29 luglio 2005, n.
166/05» del 6 giugno 2006 (di seguito: documento per la consultazione
6 giugno 2006).
  Considerato che:
    il   decreto   29 settembre   2005   ha  disposto  i  criteri  di
classificazione  delle reti di trasporto regionale, prevedendo che le
imprese  che  gestiscono  reti  di trasporto regionali comunichino al
Ministero  delle  attivita'  produttive l'elenco dei gasdotti facenti
parte  delle  suddette  reti  regionali;  e che con lettera (prot. n.
25359 del 27 ottobre 2005) il Ministero delle attivita' produttive ha
informato  l'Autorita'  che e' in corso l'analisi e la verifica delle
richieste  presentate dalle imprese ai fini della classificazione dei
gasdotti in reti di trasporto regionale;
    con  la  deliberazione  n.  234/2005  l'Autorita'  ha  avviato un
procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe
per   l'attivita'   di   trasporto   di  gas  naturale  di  cui  alla
deliberazione  n.  166/2005  e in materia di modifiche e integrazioni
della deliberazione n. 137/02, prevedendo:
      la  definizione di un corrispettivo di misura per ciascun punto
di riconsegna, ai sensi dell'art. 8, della deliberazione n. 166/05;
      la  determinazione  di  tariffe e conferimenti di capacita' nei
punti  di  entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con
l'estero  per  periodi inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 9 della
deliberazione n. 166/05;
      la  definizione  di  incentivi  al  mercato  interrompibile  in
relazione  al  servizio  di  interrompibilita' fornito al sistema, ai
sensi dell'art. 10, della deliberazione n. 166/05;
      la  verifica  del servizio di pressione relativo alla fornitura
di una prestazione superiore a quella standard definita nel codice di
rete;
      la  revisione  del  meccanismo  di aggiornamento previsto per i
costi  sostenuti  dall'impresa  di trasporto per la compressione e le
perdite di rete;
    nell'ambito  del  procedimento  avviato  con  la deliberazione n.
234/2005,  l'Autorita'  ha  diffuso il documento per la consultazione
6 giugno  2006 contenente proposte per la formazione di provvedimenti
in materia di regolazione del servizio di misura del trasporto gas, e
per  la  definizione  del  corrispettivo  di misura di cui all'art. 8
della  deliberazione  n. 166/05; e che relativamente agli aspetti non
trattati nel documento per la consultazione 6 giugno 2006 l'Autorita'
ritiene necessario procedere ad ulteriori approfondimenti.
  Ritenuto che:
    sia   necessario,   al   fine  del  completamento  dell'attivita'
istruttoria   da   parte  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
differire  all'anno termico 2007-2008 la decorrenza del corrispettivo
regionale  unico  a  livello  nazionale  di  cui  all'art.  11  della
deliberazione n. 166/05;
    sia  necessario, al fine di procedere a tutti gli approfondimenti
necessari,  differire  all'anno  termico  2007-2008 la decorrenza del
corrispettivo  di  misura  di  cui  all'art. 8 della deliberazione a.
166/05  e la decorrenza delle tariffe e dei conferimenti di capacita'
nei  punti  di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi
con l'estero per periodi inferiori all'anno, di cui all'art. 9, della
deliberazione n. 166/05
                              Delibera:
  1)  di  approvare  le  seguenti  rettifiche  della deliberazione n.
166/05:
    a)  all'art. 9, comma 9.1, le parole «A partire dall'anno termico
2006/2007»  sono sostituite dalle parole «A partire dall'anno termico
2007-2008»;
    b)  all'art.  18,  comma 18.4,  le  parole  «Per  l'anno  termico
2005-2006»  sono  sostituite  dalle  parole  «Per  gli  anni  termici
2005-2006 e 2006-2007»;
    c)  all'art.  18,  comma 18.5,  le  parole  «Per  l'anno  termico
2005-2006»  sono  sostituite  dalle  parole  «Per  gli  anni  termici
2005-2006 e 2006-2007»;
  2) di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore dalla data di
Pubblicazione;
  3)    di    pubblicare    sul    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), la deliberazione n. 166/05 come risultante
dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento

    Milano, 26 giugno 2006

                                                 Il presidente: Ortis