L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 28 giugno 2006
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999;
    la  legge  28 ottobre  2002,  n. 238, di conversione in legge del
decreto-legge 4 settembre 2002, n. 193;
    la  legge  17 aprile  2003,  n.  83, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 18 febbraio 2003, n. 25;
    la  legge  27 ottobre  2003, n. 290, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239;
    il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
    la  legge  24 dicembre  2003,  n. 368, di conversione del decreto
legge 14 novembre 2003, n. 314;
    il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    la  legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con modifiche del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;
    la legge 23 dicembre 2005, n. 266;
    il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 maggio 1963, n.
730;
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
29 aprile 1992, n. 6;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  19 dicembre  1995, recante disposizioni relative ai
prezzi dell'energia elettrica per i settori industriali;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  26 gennaio 2000, come
modificato  con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,   di   concerto   con  il  Ministro  dell'ambiente,
11 novembre  1999,  come  modificato  e  integrato con il decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002,  recante  criteri generali integrativi per la definizione delle
tariffe dell'elettricita' e del gas;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre
2003  recante  assunzione della titolarita' delle funzioni di garante
della  fornitura  dei  clienti  vincolati  da  parte  della  societa'
Acquirente unico e direttive alla medesima societa';
    il decreto del Ministro delle attivita' produttive 6 agosto 2004,
recante   determinazione  dei  costi  non  recuperabili  del  settore
dell'energia elettrica (di seguito: decreto 6 agosto 2004);
    il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, recante
modalita'  di  rimborso  e  di  copertura  di costi non recuperabili,
relativi al settore dell'energia elettrica, a seguito dell'attuazione
della  direttiva  europea  96/92/CE  (di  seguito:  decreto 22 giugno
2005);
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio
2005,  recante  Criteri  per  l'incentivazione  della  produzione  di
energia  elettrica  mediante  conversione  fotovoltaica  della  fonte
solare, come integrato e modificato con il decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 6 febbraio 2006;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive di concerto
con   il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
24 ottobre   2005   recante   aggiornamento   delle   direttive   per
l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
ai  sensi  dell'art.  11,  comma 5,  del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive di concerto
con   il   Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
24 ottobre   2005   recante   direttive   per   la   regolamentazione
dell'emissione  dei  certificati  verdi alle produzioni di energia di
cui all'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
    il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive 5 dicembre
2005,  recante direttive per la determinazione delle modalita' per la
vendita  sul mercato, per l'anno 2006, dell'energia elettrica, di cui
all'art.  3,  comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
da parte del Gestore del sistema elettrico;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre
2005,  recante  direttive  all'Acquirente  unico S.p.a. in materia di
contratti pluriennali di importazione, per l'anno 2006;
    il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 13 dicembre
2005  recante  modalita'  e  condizioni delle importazioni di energia
elettrica per l'anno 2006;
    il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006,
recante  Nuove  modalita'  di gestione del Fondo per il finanziamento
delle  attivita'  di  ricerca e sviluppo di interesse generale per il
sistema  elettrico  nazionale  e abrogazione del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 28 febbraio 2003;
    il decreto del Ministro delle attivita' produttive 23 marzo 2006,
recante  norme  per l'erogazione del Fondo per il finanziamento delle
attivita'  di  ricerca  e  di  sviluppo  di interesse generale per il
sistema elettrico nazionale per l'anno 2006;
    il decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 aprile 2006,
recante modifica dell'art. 9 del decreto 26 gennaio 2000;
  Viste:
    le  deliberazioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  24 settembre  2003,  n. 109/03, 25 giugno
2004,  n. 103/04, 30 marzo 2005, n. 54/05, 28 giugno 2005, n. 133/05,
28 settembre  2005,  n.  201/05,  29 dicembre  2005,  n.  299/05  (di
seguito: deliberazione n. 299/05), 27 marzo 2006, n. 61/06;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di
seguito: deliberazione n. 306/01) e in particolare l'art. 2;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 12 aprile 2003, n. 138/03, come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
138/03) e in particolare l'art. 10;
    la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 152/03, come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
152/03) e in particolare l'art. 4;
    la deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, e in
particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato
(di seguito: deliberazione n. 168/2003);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio 2004, n. 5/04, come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
5/04);
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  Periodo  di  regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n.
5/04,  come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo
integrato);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 marzo  2004,  n. 48/04 e in
particolare   l'Allegato   A,   come   successivamente  modificato  e
integrato;
    l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004,
n.  168/04,  come successivamente modificato e integrato (di seguito:
deliberazione n. 168/04) e in particolare l'art. 77;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre  2004, n. 170/04,
come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito:
deliberazione n. 170/04) e in particolare l'art. 10;
    la deliberazione dell'Autorita' 24 dicembre 2004, n. 237/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2005, n. 144/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 12 settembre 2005, n. 186/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 13 ottobre 2005, n. 217/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2005, n. 269/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2005, n. 281/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2005, n. 286/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2005, n. 292/05;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di
seguito: deliberazione n. 297/05) e in particolare il punto 2;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  3  marzo  2006,  n.  50/06 (di
seguito: deliberazione n. 50/06) e in particolare l'art. 9;
    la deliberazione dell'Autorita' 12 aprile 2006, n. 79/06;
    la deliberazione dell'Autorita' 13 aprile 2006, n. 80/06;
    la deliberazione dell'Autorita' 24 maggio 2006, n. 99/06;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  25 maggio 2006, n. 103/06 come
modificata con deliberazione 1° giugno 2006, n. 107/06;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  23 giugno  2006, n. 123/06 (di
seguito: deliberazione n. 123/06);
    la  nota metodologica in materia di aggiornamento trimestrale dei
corrispettivi  per  la  vendita  di  energia  elettrica  destinata ai
clienti  del mercato vincolato, pubblicata sul sito dell'Autorita' in
data 20 ottobre 2004;
  Visti:
    la   comunicazione   dell'Acquirente   unico   SpA  (di  seguito:
Acquirente  unico) del 14 giugno 2006, prot. Autorita' n. 014372, del
16 giugno 2006;
    la  comunicazione dell'Acquirente unico del 22 giugno 2006, prot.
Autorita' n. 015102, del 23 giugno 2006;
    la  comunicazione dell'Acquirente unico del 26 giugno 2006, prot.
Autorita' n. 015308, del 26 giugno 2006;
    la  comunicazione  congiunta  del Gestore del sistema elettrico -
GRTN  Spa  (di  seguito: Gestore del sistema elettrico) e della Cassa
conguaglio  per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 9 giugno
2006, prot. Autorita' n. 014145 del 14 giugno 2006;
    la  comunicazione della Cassa del 16 maggio 2006, prot. Autorita'
n. 012025 del 17 maggio 2006;
    la  comunicazione della Cassa del 15 giugno 2006, prot. Autorita'
n. 014979, del 22 giugno 2006;
    la  comunicazione  di Terna Spa (di seguito: Terna) del 19 giugno
2006, prot. Autorita' n. 014808, del 21 giugno 2006;
    la  comunicazione di Terna del 21 giugno 2006, prot. Autorita' n.
015401, del 27 giugno 2006;
    la  comunicazione di Terna del 22 giugno 2006, prot. Autorita' n.
015307, del 26 giugno 2006;
  Considerato che:
    gli  elementi  PC e OD della componente CCA a copertura dei costi
di  acquisto  e di dispacciamento dell'energia elettrica destinata al
mercato  vincolato,  sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale
da  coprire  i  costi  stimati  per l'approvvigionamento dell'energia
elettrica da parte dell'Acquirente unico;
    l'art.  33,  comma 33.3,  lettera a)  del Testo integrato prevede
che,  ai  fini  delle  determinazioni  di  cui  al precedente alinea,
l'Acquirente unico invii all'Autorita' entro 20 giorni dall'inizio di
ciascun   trimestre   la   stima   dei   propri   costi   unitari  di
approvvigionamento   relativi   a   ciascuno  dei  quattro  trimestri
successivi, articolata per fascia oraria;
    ai   sensi   dell'art.   33,  comma 33.3,  lettera b)  del  Testo
integrato,  entro  trenta  giorni  dalla  fine  di ciascun trimestre,
l'Acquirente  unico e' tenuto ad inviare all'Autorita', la differenza
tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre
precedente  e  i  costi  effettivi  di  approvvigionamento  sostenuti
dall'Acquirente unico nel medesimo periodo;
    sulla  base  delle  informazioni rese disponibili dall'Acquirente
unico e da Terna si evidenzia un elemento di incertezza relativo alla
quantita'  di  energia  elettrica  destinata al mercato vincolato con
riferimento al mese di marzo;
    relativamente  al  periodo  gennaio-aprile  2006,  sulla base dei
valori  pubblicati  dall'Acquirente unico, si evidenziano scostamenti
residui  tra i costi effettivamente sostenuti dal medesimo Acquirente
unico  per l'acquisto di energia elettrica, incluso lo sbilanciamento
di cui alla deliberazione n. 168/03 valorizzato al prezzo di acquisto
nel mercato del giorno prima, ed i costi stimati dall'Autorita' nella
determinazione  dell'elemento  PC della componente CCA per il primo e
secondo trimestre 2006, pari a circa 230 milioni di euro;
    il  completo  recupero  dello  scostamento  di  cui al precedente
alinea  nel corso del terzo trimestre del corrente anno comporterebbe
una  variazione  della componente PC superiore al 5% del valore medio
della medesima componente in vigore nel secondo trimestre;
    relativamente  al  periodo  gennaio-aprile 2006, sulla base delle
informazioni  rese  disponibili  dall'Acquirente unico e da Terna, si
evidenziano  scostamenti residui tra i costi effettivamente sostenuti
dal   medesimo   Acquirente   unico   in   qualita'   di  utente  del
dispacciamento,  inclusa  la  quota  dello sbilanciamento di cui alla
deliberazione  n.  168/03  ulteriore rispetto a quella valorizzata al
prezzo   del   mercato   del   giorno   prima,  ed  i  costi  stimati
dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento OD della componente
CCA  per  il primo e secondo trimestre 2006, pari a circa 120 milioni
di euro;
    il  completo  recupero  dello  scostamento  di  cui al precedente
alinea  nel corso del terzo trimestre del corrente anno comporterebbe
una  variazione della componente OD superiore al 10% del valore medio
della medesima componente in vigore nel secondo trimestre;
    con la deliberazione n. 123/06 si e' avviato un procedimento atto
a  definire  misure  urgenti  ai  fini  di incrementare il livello di
concorrenzialita' presente nel mercato del servizio di dispacciamento
e, conseguentemente, di contenere i costi a carico dei clienti finali
per l'erogazione del servizio di dispacciamento;
    la  quantificazione  definitiva  degli  oneri relativi al 2005 in
capo  al  Conto  per  la perequazione dei costi di approvvigionamento
dell'energia  elettrica  destinata  al  mercato vincolato, finanziato
dalla componente UC1 non e' ancora disponibile;
    il   decreto  22 giugno  2005,  prevede  un  piano  di  pagamento
contingentato delle partite economiche relative al rimborso dei costi
non recuperabili, il cui effetto si esaurisce il 30 giugno 2006;
    ai  sensi  dell'art.  3,  comma 5, del medesimo decreto 22 giugno
2005,  sulle  partite  economiche  relative al rimborso dei costi non
recuperabili,   a   decorrere   dal   1° gennaio  2006,  e'  prevista
l'applicazione   di  un  interesse  a  favore  degli  aventi  diritto
relativamente alle partite non rimborsate;
    i  flussi  generati  dall'attuale aliquota della componente A6 di
cui  al  comma 59.1 del Testo integrato, destinata alla copertura dei
costi  non recuperabili, non sono sufficienti a garantire le esigenze
di pagamento dei costi non recuperabili entro i termini stabiliti;
    il conto di cui all'art. 59.1, lettera b) del Testo integrato (di
seguito:  Conto  A3), risulta debitore nei confronti del conto di cui
al  comma 59.1,  lettera  e) (di seguito: Conto A6), per un ammontare
pari ad oltre 676 milioni di euro;
    la  Cassa gestisce, oltre ai conti di cui al comma 59.1 del Testo
integrato,  anche  i  conti  di cui all'art. 2 della deliberazione n.
306/01,  di  cui  all'art.  10  della deliberazione n. 138/03, di cui
all'art.  4  della  deliberazione n. 152/03, di cui all'art. 77 della
deliberazione  n.  168/04,  di cui all'art. 10 della deliberazione n.
170/04,  di  cui  al  punto  2 della deliberazione n. 297/05 e di cui
all'art. 9 della deliberazione n. 50/06;
    il conto per il funzionamento della Cassa, di cui alla lettera o)
del  comma 59.1  del  Testo  integrato, e' attualmente alimentato dai
restanti conti di cui al medesimo comma 59.1;
    ai  sensi  del  comma 59.4  del  Testo  integrato,  la Cassa puo'
utilizzare  le giacenze esistenti presso i conti di cui al comma 59.1
del  medesimo  Testo  integrato,  per far fronte ad eventuali carenze
temporanee  di disponibilita' di taluno di essi, a condizione che sia
garantita  la  capienza  dei  conti  dai  quali  il prelievo e' stato
effettuato  a  fronte  dei  previsti  pagamenti e che, a tal fine, si
provveda al loro progressivo reintegro;
  Ritenuto opportuno:
    modificare   in  aumento  la  stima  del  costo  medio  annuo  di
approvvigionamento   dell'Acquirente   unico   rispetto   al  secondo
trimestre   dell'anno  2006,  adeguando  conseguentemente  il  valore
dell'elemento PC;
    date le previsioni formulate per il terzo trimestre 2006 da Terna
relativamente  agli oneri di dispacciamento, adeguare prudenzialmente
il livello medio annuo dell'elemento OD, aumentando il valore stimato
relativo  ai  mesi  da maggio  a giugno  dell'anno  2006 e mantenendo
invariata la previsione fatta nel precedente aggiornamento per i mesi
da luglio a dicembre del medesimo anno;
    limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente
sostenuti  dall'Acquirente  unico per l'acquisto di energia elettrica
ed  i costi stimati dall'Autorita' nella determinazione dell'elemento
PC,  al  5%  del valore medio della medesima componente in vigore nel
secondo trimestre;
    limitare il recupero dello scostamento tra i costi effettivamente
sostenuti   dall'Acquirente   unico   in   qualita'   di  utente  del
dispacciamento ed i costi stimati dall'Autorita' nella determinazione
dell'elemento  OD,  al 10% del valore medio della medesima componente
in vigore nel secondo trimestre;
    rinviare  ad  un successivo aggiornamento l'eventuale adeguamento
della componente UC1;
    prevedere  che  il  disallineamento finanziario evidenziato dalla
gestione  della  componente  A3 venga transitoriamente sopportato dal
Gestore  del  sistema  elettrico,  anche tenuto conto dei proventi da
interessi  attivi rinvenienti dalla gestione delle partite economiche
finanziate da parte della medesima componente, maturati nel corso dei
primi mesi del corrente anno;
    dare disposizioni alla Cassa affinche':
      a)  tramite  l'ottimizzazione  della gestione finanziaria delle
giacenze  disponibili  nei  conti  di gestione e, in primo luogo, dei
conti  di  cui  al  comma 59.1  del  Testo integrato, venga contenuto
l'onere  finanziario  derivante  dal  tardato pagamento dei costi non
recuperabili di cui al decreto 6 agosto 2004;
      b) in  relazione  a quanto indicato alla precedente lettera a),
provveda  a riavviare il pagamento delle partite economiche di cui al
richiamato  decreto  6 agosto  2004 gia' nel corso del mese di luglio
2006 e, successivamente, con cadenza trimestrale;
    adeguare  l'aliquota  della componente tariffaria A6, in coerenza
con  gli  obbiettivi  sopra  richiamati  di  contenimento  dell'onere
finanziario   derivante   dal   tardato   pagamento   dei  costi  non
recuperabili di cui al decreto 6 agosto 2004;
    disporre  l'avvio  della graduale restituzione da parte del Conto
A3 delle anticipazioni ricevute dal Conto A6, destinando a tale scopo
il gettito della componente tariffaria A3 raccolto direttamente dalla
Cassa,  salvo  quanto  erogato  direttamente  dalla  Cassa,  senza il
tramite  del  Gestore  del  sistema  elettrico,  a copertura di oneri
gravanti sul medesimo Conto A3;
    modificare  il  Testo  integrato,  prevedendo che il Conto per il
funzionamento  della  Cassa,  di  cui  al  comma 59.1, lettera o) del
medesimo  Testo integrato sia alimentato, proporzionalmente, da tutti
i conti gestiti dalla Cassa stessa;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.  Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni
riportate   all'art.   1   del   Testo  integrato,  allegato  A  alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
30 gennaio   2004,   n.   5/04   e  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni   (di  seguito  richiamato  come  il  Testo  integrato),
integrate come segue:
    Conto  A3  e' il conto di cui al comma 59.1, lettera b) del Testo
integrato, finanziato dalla componente tariffaria A3;
    Conto  A6  e' il conto di cui al comma 59.1, lettera e) del Testo
integrato, finanziato dalla componente tariffaria A6.