L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 28 giugno 2006;
  Visti:
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre
2002;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 22 aprile 1999, n. 52/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 29 novembre 2002, n. 195/02 (di
seguito: deliberazione n. 195/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di
seguito: deliberazione n. 207/02);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  4 dicembre 2003, n. 138/03 (di
seguito: deliberazione n. 138/03);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di
seguito: deliberazione n. 248/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 5 settembre 2005, n. 184/05 (di
seguito: deliberazione n. 184/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 29 dicembre 2005, n. 298/05 (di
seguito: deliberazione n. 298/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  15 febbraio 2006, n. 31/06 (di
seguito: deliberazione n. 31/06);
    la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2006, n. 63/06;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 marzo  2006,  n.  64/06 (di
seguito: deliberazione n. 64/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  27 marzo  2006,  n.  65/06 (di
seguito: deliberazione n. 65/06);
    il  documento per la consultazione diffuso dall'Autorita' in data
17 maggio  2006, in materia di aggiornamento della componente materia
prima  delle  condizioni  economiche  di  fornitura del gas naturale,
obblighi  di rinegoziazione dei contratti economiche di fornitura del
gas   naturale,   obblighi   di   rinegoziazione   dei  contratti  di
compravendita all'ingrosso per gli esercenti l'attivita' di vendita e
misure  volte  a  garantire  la  promozione  del mercato (di seguito:
documento per la consultazione 17 maggio 2006);
    la   sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Lombardia  (di seguito: Tar Lombardia) 28 giugno 2005, n. 3478/05 (di
seguito: sentenza n. 3478/05);
    il  dispositivo  di decisione del Consiglio di Stato, sezione VI,
21 marzo  2006, n. 217/2006 (di seguito: decisione n. 217/06) nonche'
le relative motivazioni;
  Considerato che:
    con  la  deliberazione  n.  138/03,  l'Autorita',  in  attuazione
dell'art.  1  della  deliberazione  n.  207/02,  ha disciplinato, tra
l'altro,  le  modalita' di definizione delle condizioni economiche di
fornitura  che  gli esercenti l'attivita' di vendita del gas naturale
sono tenuti a proporre, unitamente a quelle dagli stessi definite, ai
clienti  finali  che  alla  data  del  31 dicembre  2002  erano nella
condizione  di cliente non idoneo; e che la medesima deliberazione n.
138/03,    ai    fini    dell'aggiornamento   della   componente   di
commercializzazione  all'ingrosso,  ha  recepito  il  regime definito
dalla deliberazione n. 195/02;
    con  la  deliberazione  n.  248/04  l'Autorita'  ha modificato il
predetto regime di aggiornamento, introducendo, tra l'altro:
      una  disposizione  che  assicura  variazioni  della  componente
materia prima ridotte ad un valore pari al 75%, qualora il prezzo del
Brent  ricada  al  di  fuori  dell'intervallo  compreso  tra  20 e 35
dollari/barile (c.d. clausola di salvaguardia);
      la rettifica dei pesi adottati nel paniere di riferimento;
      le quotazioni del Brent dated come riferimento per il greggio;
    l'art.  2 della deliberazione n. 248/04 ha previsto l'obbligo per
gli  esercenti l'attivita' di vendita, nei contratti di compravendita
all'ingrosso  del  gas  naturale  in  essere  alla data di entrata in
vigore  del  medesimo  provvedimento  che non prevedevano clausole di
aggiornamento  o  di  revisione dei prezzi in caso di modifiche della
disciplina di aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura,
di  offrire  ai propri clienti condizioni economiche coerenti con gli
esiti  dell'aggiornamento  della  componente materia prima effettuato
sulla   base   della   metodologia   introdotta   con   la   medesima
deliberazione;
    con  la  sentenza  n.  3478/05,  il Tar Lombardia ha annullato la
deliberazione n. 248/04;
    con  la  deliberazione n. 184/05, l'Autorita' ha proposto appello
innanzi  al Consiglio di Stato avverso la sopramenzionata sentenza di
annullamento della deliberazione n. 248/04;
    con la decisione n. 217/06, il Consiglio di Stato ha annullato la
sentenza n. 3478/05 del Tar Lombardia;
    con   la   deliberazione   n.  64/06,  l'Autorita'  ha  richiesto
informazioni  alle  imprese  allo  scopo di conoscere gli esiti delle
rinegoziazioni di cui all'art. 2 della deliberazione n. 248/04;
    la  deliberazione  n.  65/06  ha disposto che, entro il 30 giugno
2006,  gli  esercenti  l'attivita'  di  vendita riconoscano ai propri
clienti  finali  destinatari delle condizioni economiche di fornitura
di  cui  alla  deliberazione  n.  138/03,  una  somma pari a 0,072585
euro/GJ  moltiplicati  per  i  volumi  consumati dai medesimi clienti
finali  nel  trimestre  aprile-giugno  2006,  a  titolo  di  parziale
conguaglio,  lasciando  fermo  e  impregiudicato  il  diritto,  per i
clienti finali che hanno cambiato fornitore a partire dal 30 dicembre
2004  e  fino  al  28 marzo  2006, o che, attivi al 30 dicembre 2004,
abbiano  cessato  di  esserlo entro il 28 marzo 2006, di ottenere, su
richiesta, i sopramenzionati conguagli;
    a  conclusione  del  procedimento  volto  a  verificare, ai sensi
dell'art.  14,  comma 1,  della  deliberazione n. 138/03, il grado di
concorrenza  nella  vendita  del  gas  naturale  ai  clienti  finali,
l'Autorita'  con  deliberazione  n.  31/06  ha pubblicato il rapporto
«Situazione  del  mercato  della  vendita del gas naturale ai clienti
finali  in  Italia»,  dal  quale e' emersa la necessita' di mantenere
azioni  di  tutela regolatoria da parte della Autorita', a favore dei
clienti  finali  aventi modeste dimensioni di consumo, in particolare
dei  clienti  domestici;  e  che  cio' in quanto l'attuale assetto di
mercato  non  e'  ancora  in  grado  di assicurare a tali consumatori
possibilita'  concrete  di scelta dell'operatore piu' conveniente fra
tutti  i  concorrenti;  e  che  il  medesimo  rapporto  ha registrato
tuttavia  maggiore  concorrenza per le fasce di consumo piu' elevate,
nonche'  tra  quelle  oggetto  di  tutela per le tipologie di consumi
produttivi;
  Considerato inoltre che:
    rispetto  al  secondo  semestre  2004,  si  e'  assistito  ad  un
continuo,  ulteriore  ed  imprevisto  aumento  delle  quotazioni  dei
prodotti  energetici, che hanno raggiunto valori eccezionali; che, in
particolare,  a  fronte  di quotazioni medie mensili del Brent dated,
nel  secondo  semestre  2004,  intorno ai 40 dollari/barile, a maggio
2006  il  petrolio  si  e' attestato sui circa 70 dollari/barile, con
picchi  giornalieri di oltre 74 dollari/barile; si registra, inoltre,
diversamente  dal  passato, il permanere delle medesime quotazioni su
valori eccezionalmente elevati per lunghi periodi di tempo;
    i  livelli  raggiunti  dai  prezzi del petrolio negli ultimi mesi
configurano  scenari di prezzi energetici elevati e inattesi, nonche'
aumenti  cosi' repentini da non aver potuto trovare ancora riscontro,
a meno di eccezioni, nell'adozione di coerenti formule contrattuali a
lungo  termine,  essendo quelle attualmente esistenti tra importatori
ed  esportatori definite in un contesto caratterizzato da riferimenti
energetici significativamente diversi dagli attuali;
    si  sono  registrate  negli ultimi mesi forti tensioni sui prezzi
internazionali   del  gas  naturale  in  Europa,  per  effetto  della
volatilita'  dei prezzi registrati sui mercati dell'energia, ma anche
sui  mercati  spot  del  gas  naturale, in particolare nei primi mesi
dell'anno  corrente,  in  concomitanza  con  le  punte stagionali dei
consumi;
    i  prezzi  medi  all'importazione  del  gas  naturale  in  Europa
continuano a registrare negli ultimi mesi una dinamica piu' sostenuta
rispetto  a  quella riconosciuta dal regime di aggiornamento adottato
per  le  condizioni economiche di fornitura di cui alla deliberazione
n. 138/03;
    il sistema nazionale del gas, a fronte di una domanda in continua
crescita,  ha conosciuto negli ultimi due anni situazioni di notevole
criticita'  dal  lato dell'offerta, che hanno richiesto l'attivazione
della  procedura  di  emergenza di cui al decreto del Ministero delle
attivita'  produttive  12 dicembre 2005; esistono timori di scarsita'
dell'offerta  anche  per  il prossimo inverno; l'entrata in esercizio
nel  nostro  Paese  di  nuove  infrastrutture  o dei potenziamenti di
quelle esistenti e' attesa non prima di due-tre anni;
    nel   definire   i  criteri  di  aggiornamento  delle  condizioni
economiche  di  fornitura,  l'Autorita',  nel  rispetto del principio
della  promozione  dell'efficienza  di  cui alla legge n. 481/1995 ha
ritenuto  che  il  costo  riconosciuto per l'approvvigionamento debba
tenere  conto dei costi di importazione sia sul mercato nazionale che
su  quelli  internazionali,  al  fine  di  garantire competitivita' e
sicurezza al nostro mercato;
    alla  luce della particolare congiuntura dei mercati energetici e
del  gas  e  di  quanto  sopra  esposto,  con  il  documento  per  la
consultazione  17 maggio  2006 l'Autorita' ha pertanto evidenziato la
necessita':
      a) di  integrare e modificare i criteri di aggiornamento di cui
alla deliberazione n. 248/04,
        implementando  due  distinti meccanismi di aggiornamento: uno
da   applicare  al  corrispettivo  variabile  di  commercializzazione
all'ingrosso  delle  condizioni economiche di fornitura per i clienti
finali, mantenendo, come gia' previsto dalla deliberazione n. 248/04,
un  aggiornamento  trimestrale e una soglia di invarianza dell'indice
It  fissata  al  5%;  l'altro  relativo  al  costo  riconosciuto agli
esercenti  per la quota materia prima, per il quale si e' proposto un
aggiornamento  mensile e una soglia di invarianza ridotta all'interno
di un intervallo tra 0 e 1%;
        integrando,  per  un  periodo  di  due  anni,  la clausola di
salvaguardia  di  cui  alla  deliberazione n. 248/04, prevedendo, per
valori  di  Bt  a partire da 60 dollari/barile, l'aggiornamento delle
condizioni  economiche  di  fornitura  mediante  un  parametro \alpha
compreso  tra  0,90  e 0,95, da applicare ad entrambi i meccanismi di
cui al precedente alinea;
      b) di  istituire  un  Fondo  presso  la Cassa conguaglio per il
settore elettrico volto a compensare eventuali disallineamenti tra le
due    modalita'   di   aggiornamento,   alimentato   attraverso   un
corrispettivo addizionale alle condizioni economiche di fornitura;
      c) di  prevedere  l'obbligo  per  gli  esercenti l'attivita' di
vendita,  con  riferimento ai contratti di compravendita all'ingrosso
in  essere  al  28 marzo  2006  di  offrire,  ove  necessario,  nuove
condizioni  economiche di fornitura in coerenza con la metodologia di
aggiornamento   della   componente  materia  prima  prevista  con  la
deliberazione n. 248/04;
      d) di   stabilire   modalita'  per  i  conguagli  di  cui  alla
deliberazione  n.  298/05  volte  a  minimizzare,  in  occasione  dei
prossimi   aggiornamenti,   eventuali   incrementi  delle  condizioni
economiche  di fornitura per i clienti finali, tenuto anche conto del
sopracitato corrispettivo addizionale;
      e) di  prevedere,  con l'approssimarsi della data del 1° luglio
2007  prevista  dall'Unione  europea  per  la  completa  apertura dei
mercati  del  gas  naturale  e  al fine di promuovere l'esercizio del
diritto  di  idoneita'  da  parte  dei  clienti  finali,  di limitare
l'obbligo   posto   dalla  deliberazione  n.  207/02  agli  esercenti
l'attivita'  di  vendita  di  offrire condizioni economiche calcolate
sulla  base  di criteri definiti dall'Autorita', a beneficio dei soli
clienti finali domestici;
    dalle  osservazioni  pervenute  al documento per la consultazione
17 maggio 2006 sono emersi, tra l'altro:
      a) l'inadeguatezza  della  prospettata  modifica  del regime di
aggiornamento  mediante  l'introduzione  di un parametro compreso tra
0,90  e  0,95,  con  la  conseguente necessita', espressa da parte di
tutti  gli  operatori,  di  implementare  tale misura in modo tale da
assicurare, in questa particolare congiuntura, l'equilibrio economico
finanziario  delle imprese e di mantenere incentivi a favore di nuove
iniziative di importazione;
      b) la necessita' di rimuovere o quantomeno di ridurre la soglia
di  invarianza  all'interno  del  meccanismo di aggiornamento, tenuto
conto  degli  alti  livelli  di  prezzo  del gas oggi raggiunti e del
conseguente  impatto  in  valore  assoluto  della  soglia attualmente
prevista;
      c) un  orientamento  favorevole  al  mantenimento  di  un'unica
modalita' di aggiornamento per le imprese e i clienti finali, al fine
di  evitare il ricorso a complicati ed onerosi meccanismi asimmetrici
di  adeguamento,  e di disporre di un prezzo di riferimento unico per
il mercato;
      d) la  necessita'  di rivedere l'intervallo di operativita' e i
valori  del  parametro  a della clausola di salvaguardia, sia pure in
assenza di proposte univoche;
      e) le  difficolta'  finora  registrate da parte degli esercenti
l'attivita'  di  vendita  in  merito  alla  rinegoziazione  di  nuove
condizioni economiche in coerenza con la metodologia di aggiornamento
prevista   dalla   deliberazione   n.  248/04  e  l'opportunita'  che
l'Autorita' preveda adeguate misure per tale rinegoziazione;
      f) un  consenso  diffuso  alla  proposta di ridurre l'ambito di
applicazione  dell'obbligo di offrire condizioni economiche stabilite
sulla  base di criteri fissati dall'Autorita', anche se, ad avviso di
un'associazione  dei  consumatori,  sussistono fondate ragioni per il
mantenimento  di adeguati strumenti di tutela dei consumatori, tenuto
conto dello scarso livello di concorrenzialita' del mercato;
  Considerato    che    in    applicazione   della   disciplina   per
l'aggiornamento   delle  condizioni  economiche  di  fornitura,  come
modificata   dal  presente  provvedimento,  l'indice  dei  prezzi  di
riferimento  It,  relativo  al  gas naturale, registra una variazione
maggiore  della  soglia  di  invarianza  fissata,  rispetto al valore
assunto  dal  medesimo  indice  per  il  mese  di aprile  2006,  data
dell'ultimo aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura;
  Ritenuto che sia necessario:
    in  considerazione  di  quanto  emerso  in  consultazione e delle
ragioni sopra esposte, modificare le modalita' di aggiornamento delle
condizioni  economiche  di  fornitura  stabilite con deliberazione n.
248/04, prevedendo:
      l'integrazione  degli  intervalli di applicazione del parametro
\alpha  ,  definito dalla deliberazione n. 248/04, con la definizione
di  un  nuovo parametro indicato come \beta pari a 0,95 per valori di
Bt a partire da 60 dollari/barile;
      la riduzione della soglia di invarianza al 2,5%;
      il  riconoscimento  di  un  corrispettivo  aggiuntivo  in forma
fissa,   quantificato   in  1,5  centesimi  di  euro/mc,  con  potere
calorifico  superiore  di  riferimento  pari  a  38,52 MJ/mc, (0,0389
centesimi  di  euro/MJ),  tenendo  conto  del maggiore riconoscimento
derivante  dalle  modifiche  di  cui ai precedenti alinea in luogo di
quelle  proposte nel documento per la consultazione 17 maggio 2006, e
della necessita' di un ulteriore intervento al fine di assicurare una
dinamica  dei  costi riconosciuti tendenzialmente in linea con quelle
attuali  dei  prezzi internazionali di importazione del gas a livello
europeo, concorrendo cosi' alla sicurezza degli approvvigionamenti;
    stabilire  che  le  modifiche  di  cui  al precedente punto siano
adottate  in  via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2009,
in  ragione  dei tempi necessari per la rinegoziazione contrattuale a
monte,  nonche'  dell'attesa  entrata di nuovi operatori, conseguente
alla realizzazione di nuova capacita' di trasporto e rigassificazione
nei  prossimi anni, e dunque delle maggiori possibilita' di confronto
concorrenziale  sul  mercato  a  tale orizzonte temporale, prevedendo
pertanto   che,   entro  il  30 giugno  2008,  l'Autorita'  verifichi
l'opportunita'  di estendere l'applicazione di tali modifiche fino al
30 giugno  2009,  in  relazione agli andamenti dei prezzi sui mercati
internazionali  e  alle  esigenze  di  sicurezza  del  mercato  degli
approvvigionamenti a tale data;
    assicurare   la  copertura  di  eventuali  costi  addizionali  di
importazioni di breve termine, destinate a contribuire all'incremento
dell'offerta  di gas nel periodo di particolare criticita' atteso nei
prossimi mesi invernali;
    prevedere  il mantenimento di un'unica modalita' di aggiornamento
per  imprese  e  clienti  finali,  al  fine di semplificare gli oneri
amministrativi  per  le  imprese ed avere un unico riferimento per il
mercato, anche successivamente alla rimozione dell'obbligo di offrire
condizioni   economiche  stabilite  sulla  base  di  criteri  fissati
dall'Autorita';
  Ritenuto che sia altresi' opportuno:
    prevedere   per   gli   esercenti  l'attivita'  di  vendita,  con
riferimento  ai  contratti  di  compravendita  all'ingrosso stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione n.
248/04 e prima della data di entrata in vigore della deliberazione n.
65/06,  l'obbligo  di offrire nuove condizioni economiche in coerenza
con  la  metodologia  di aggiornamento della componente materia prima
introdotta  dall'art. 1, comma 2, della deliberazione n. 248/04, come
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27
del 3 febbraio 2005;
    in  ragione delle concrete modalita' di attuazione del vincolo di
rinegoziazione di cui al precedente punto, nonche' ai sensi dell'art.
2 della deliberazione n. 248/04, porre a carico del sistema una parte
dei  relativi  oneri,  secondo  modalita' da definirsi con successivo
provvedimento;
    mantenere  il  riconoscimento dell'ammontare gia' previsto con la
deliberazione n. 65/06 a titolo di parziale conguaglio;
    prevedere,  a partire dal 1° ottobre 2006, in concomitanza con la
scadenza  prevista per il meccanismo di compensazione di cui all'art.
4,  comma 3, della deliberazione n. 138/03, di limitare l'obbligo per
gli  esercenti l'attivita' di vendita di offrire, unitamente a quelle
dagli  stessi definite, le condizioni economiche di fornitura, di cui
alla  deliberazione  n.  138/03,  ai  clienti  domestici,  secondo la
classificazione   di   cui   all'art.  13,  comma 3,  della  medesima
deliberazione  n.  138/03,  in  virtu'  dell'esigenza, da un lato, di
mantenere  forme  di tutela per tale categoria, dall'altro di avviare
al  confronto  sul  mercato  libero  gli  utilizzatori  di gas a fini
produttivi  anche  in considerazione dell'apertura totale dei mercati
del gas e dell'elettricita' in tutta Europa prevista per il 1° luglio
2007 dalla direttiva europea 2003/55/CE;
  Ritenuto  infine  che sia necessario modificare, con decorrenza dal
trimestre   luglio-settembre   2006,   le  condizioni  economiche  di
fornitura  del  gas naturale di cui all'art. 3 della deliberazione n.
138/03,  in  esito all'applicazione della disciplina di aggiornamento
prevista dal presente provvedimento;
                              Delibera:
                               Art. 1.
Integrazioni  e  modificazioni delle deliberazioni dell'Autorita' per
l'energia   elettrica   e  il  gas  29 dicembre  2004,  n.  248/04  e
                    29 novembre 2002, n. 195/02.
  1.1.  L'articolo  1,  comma 2,  della  deliberazione  n. 248/04, e'
sostituito dal seguente comma:
  «1.2  All'art.  1,  comma 3,  della deliberazione dell'Autorita' n.
195/02 il testo successivo alle parole "seguente comma" e' sostituito
dal  seguente  testo:  "Nel  caso  in  cui  si  registrino variazioni
dell'indice It, in aumento o diminuzione, maggiori del 2,5 % rispetto
al valore preso precedentemente a riferimento (It-1 ), ossia se:

          ---->  Vedere formula a pag. 56 della G.U.  <----

il   corrispettivo   variabile   relativo   alla  commercializzazione
all'ingrosso  di  cui  all'art.  7,  comma 1,  della deliberazione n.
138/03  e'  aggiornato  apportando una variazione DeltaQE, positiva o
negativa  tale  che QEt = QEt-1 + DeltaQE, dove QEt-1 e' il valore di
QE,   vale   a   dire   della   quota   a   copertura  dei  costi  di
approvvigionamento   del  gas  naturale  compresa  nel  corrispettivo
variabile  relativo  alla commercializzazione all'ingrosso, calcolato
per  il  precedente aggiornamento. La variazione DeltaQE e' calcolata
mediante  una  delle  formule  di  cui  al punto 1 dell'Allegato A al
presente provvedimento"».
  1.2  All'art.  1  della deliberazione n. 195/02 come modificato dal
presente  provvedimento,  dopo  il  comma 3, sono aggiunti i seguenti
commi:
  «1.3-bis  A partire dal 1° luglio 2006 e fino al 30 giugno 2008, la
variazione DeltaQE, positiva o negativa, di cui al precedente art. 1,
comma 3, e' tale che QEt = QEt-1 + DeltaQE + QF, dove
    QEt-1 e' definita come all'art. 1, comma 3;
    QF e' pari a 0,0389 centesimi di euro/MJ (0,389 euro/GJ);
    DeltaQE e' definita come all'art. 1, comma 3 e calcolata mediante
una  delle  formule  di  cui  al  punto 2 dell'allegato A al presente
provvedimento.
  1.3-ter Entro il 30 giugno 2008, l'Autorita' verifica le condizioni
per  l'ulteriore estensione fino al 30 giugno 2009 delle disposizioni
di cui al precedente comma.».