L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 19 luglio 2006;
  Visti:
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del  26 giugno  2003  (di  seguito:  direttiva 2003/54/CE) relativa a
norme  comuni  per  il  mercato  interno dell'energia elettrica e che
abroga la direttiva 96/92/CE;
    la   legge  14 novembre  1995,  n.  481  (di  seguito:  legge  n.
481/1995);
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto
legislativo n. 79/1999);
    la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);
    l'art. 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 «Disposizioni
urgenti  in  materia  di finanza regionale e locale», convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;
    l'art.  56 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 «Testo
unico  delle  disposizioni  legislative  concernenti le imposte sulla
produzione  e  sui  consumi  e  le relative sanzioni amministrative e
penali»;
    il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia
di protezione dei dati personali»;
    il  titolo  I, art. 10, comma 1, il titolo II, art. 21, il titolo
IV,  art.  73  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633  «Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul valore
aggiunto»;
    il  decreto  del  Ministro  delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370
«Particolari   modalita'  di  applicazione  dell'imposta  sul  valore
aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei
rifiuti  solidi  urbani  ed  assimilati ed il servizio di fognatura e
depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta»;
    il  punto  1  delle  disposizioni  finali  del  provvedimento del
Comitato  interministeriale  dei  prezzi  19 dicembre  1990,  n.  45,
recante  modificazioni ai provvedimenti vigenti in materia di tariffe
e  condizioni  di  fornitura per l'energia elettrica pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
302 del 29 dicembre 1990;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 28 dicembre 1999, n. 200/99;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  16 marzo  2000,  n.  55/00 (di
seguito: deliberazione n. 55/00);
    la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2001, n. 310/01;
    l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003,
n.  168/03,  come successivamente integrato e modificato (di seguito:
deliberazione n. 168/03);
    l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004,
n. 4/04, come successivamente integrato e modificato;
    l'allegato  A  alla deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004,
n.  5/04  come  successivamente  integrato  e  modificato (di seguito
deliberazione n. 5/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  21 giugno  2005, n. 117/05 (di
seguito: deliberazione n. 117/05);
    l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n.
111/06;
    il  Documento  per la consultazione «Revisione della direttiva in
materia  di  trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di
elettricita»;
  Considerato che:
    l'art.  2,  comma 12, lettera h), della legge n. 481/1995 prevede
che   l'Autorita'   emani   direttive  concernenti  la  produzione  e
l'erogazione  dei  servizi da parte dei soggetti esercenti, sentiti i
soggetti  esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei
consumatori;
    l'art.  2,  comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995 assegna
all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza
dello  svolgimento  dei  servizi  dalla  stessa  regolati  al fine di
garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
la  possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi e
finali;
    l'Autorita' ha definito, con deliberazione n. 55/00, disposizioni
in  materia  di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi
di elettricita', che si applicano ai clienti del mercato vincolato;
    relativamente  all'applicazione della deliberazione n. 55/00 sono
state  segnalate,  da  parte  di  clienti finali e di associazioni di
consumatori e utenti, criticita' relative alla comprensibilita' della
bolletta,  in  particolare  con  riguardo  alla  parte in cui vengono
esposti  i  corrispettivi e i calcoli; tali criticita' sono dovute in
parte  alla  complessita'  del  sistema  tariffario  e  in parte alle
modalita' di esposizione adottate dagli esercenti;
    dal 1° luglio 2004 sono clienti idonei tutti i clienti finali non
domestici,  per  effetto  della disposizione di cui all'art. 21 della
direttiva    2003/54/CE,   trasposta   nell'ordinamento   legislativo
nazionale  all'art.  14,  comma 5-quater,  del decreto legislativo n.
79/1999,  come  integrato  dall'art.  1,  comma 30,  della  legge  n.
239/2004;  e  che, dal 1° luglio 2007, saranno idonei tutti i clienti
finali;
    la  bolletta  rappresenta il principale strumento di contatto tra
il cliente finale e il fornitore di energia elettrica, attraverso cui
il cliente puo' conoscere quali sono i suoi consumi e i corrispettivi
che gli vengono addebitati per la fornitura di energia elettrica; nel
mercato  liberalizzato  la  bolletta  deve  consentire  al cliente di
verificare  la corretta applicazione delle condizioni contrattuali ed
economiche  sottoscritte,  nonche'  di confrontare le offerte che gli
vengono proposte, al fine di una scelta consapevole del fornitore;
    con   la  deliberazione  n.  117/05  l'Autorita'  ha  avviato  un
procedimento  per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto la
revisione  della direttiva in materia di trasparenza dei documenti di
fatturazione dei consumi di elettricita' di cui alla deliberazione n.
55/00;
    il  15 febbraio  2006  l'Autorita' ha diffuso un Documento per la
consultazione avente ad oggetto «Revisione della direttiva in materia
di   trasparenza   dei  documenti  di  fatturazione  dei  consumi  di
elettricita» (di seguito: documento di consultazione);
    nel  documento  di  consultazione sono state avanzate proposte di
modifica   della  deliberazione  n.  55/00,  volte  a  migliorare  la
comprensibilita'  e  la  trasparenza  della  bolletta,  prevedendo in
particolare:
      l'estensione  della direttiva ai clienti del mercato libero che
abbiano   conferito   mandato   per   la  stipula  dei  contratti  di
distribuzione e dispacciamento;
      l'obbligo,  per  gli  esercenti,  di  riportare  in bolletta un
quadro  sintetico e un quadro di dettaglio dei corrispettivi, redatti
secondo gli schemi proposti dall'Autorita';
      l'obbligo,  per  gli  esercenti,  di  indicare in ogni bolletta
l'informazione  relativa  ai  consumi annui del cliente, calcolata in
base  alle  due  ultime  letture  effettive  rilevate,  o  il consumo
progressivo dell'anno in corso;
      l'obbligo,  per gli esercenti, di inserire in bolletta un campo
per le comunicazioni dell'Autorita' e di indicare in maniera evidente
i  recapiti  per  l'inoltro  di  reclami o richieste di informazioni,
anche in forma scritta;
    le finalita' generali dell'intervento, volto alla semplificazione
e  al  miglioramento  della  leggibilita'  della  bolletta sono state
condivise dalla gran parte dei soggetti interessati;
    le  osservazioni  pervenute  all'Autorita'  da parte dei soggetti
interessati, hanno riguardato in particolare:
      l'estensione  delle  regole  di  trasparenza  delle bollette ai
clienti del mercato libero e l'ambito di applicazione di tali regole;
      l'inserimento   in   bolletta,  ai  fini  dell'esposizione  dei
corrispettivi, di un quadro sintetico e di un quadro di dettaglio e i
possibili  effetti di tali modalita' di esposizione dei corrispettivi
sulla flessibilita' delle offerte contrattuali degli esercenti;
      l'inserimento  in  bolletta delle altre informazioni al cliente
gia'  previste  dalla deliberazione n. 55/00 e di ulteriori contenuti
informativi  concernenti  i  consumi  del  cliente e le comunicazioni
dell'Autorita';
  Ritenuto che:
    sia   opportuna  la  revisione  della  direttiva  in  materia  di
trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricita'
di cui alla deliberazione n. 55/00;
    sia  opportuna  l'estensione  dell'ambito  di  applicazione della
direttiva  ai  clienti  del  mercato  libero  dotati  di minor potere
contrattuale;  a  tali clienti deve infatti essere garantita, tramite
le  informazioni  contenute in bolletta, ed espresse in un linguaggio
comune  a  tutti  gli  operatori,  la  possibilita'  di verificare la
correttezza  dei corrispettivi applicati e di valutare la convenienza
delle condizioni contrattuali pattuite con il fornitore;
    non  sia  pertanto opportuno dare seguito alla proposta di alcuni
soggetti   che   hanno   risposto   alla  consultazione  di  limitare
l'applicazione della direttiva ai soli clienti domestici;
    i  clienti  del  mercato  libero  destinatari di tale particolare
tutela  possano  essere individuati, in coerenza con quanto stabilito
in  materia  di  codice  di  condotta  commerciale  per la vendita di
energia  elettrica a clienti idonei finali, nei clienti alimentati in
bassa tensione, qualora siano forniti da un unico venditore;
    sia  opportuno  prevedere  che  in  ogni  bolletta debbano essere
inseriti   un   quadro   sintetico  e  un  quadro  di  dettaglio  dei
corrispettivi,  conformi  agli  schemi predisposti dall'Autorita', in
quanto  l'utilizzo  di  tali  quadri,  pur  uniformando  le regole di
esposizione   e   la   terminologia   utilizzata,  e  rendendo  cosi'
maggiormente  leggibile  la bolletta da parte dei clienti finali, non
impedisce  la  formulazione  di  offerte  di  prezzo  differenziate e
flessibili;
    sia  opportuno  prevedere  per  tutti  i  clienti un unico quadro
sintetico,  nel  quale  siano  riportati  i dati identificativi della
bolletta,  del  contratto e del punto di prelievo, le caratteristiche
della  fornitura  e la sintesi degli importi che compongono il totale
della bolletta;
    sia  opportuno  prevedere quadri di dettaglio differenziati per i
clienti  domestici  e  non  domestici  e  un  quadro  di dettaglio da
utilizzare  nel caso in cui il contratto sottoscritto dal cliente del
mercato  libero  preveda  un  corrispettivo unico per la fornitura di
energia elettrica;
    sia  opportuno  mantenere  l'obbligo  di  fornire  in bolletta le
informazioni  sui pagamenti e sugli effetti del ritardo nei pagamenti
e  le altre informazioni al cliente gia' previste dalla deliberazione
n.  55/00  e  prevedere  l'obbligo  di  fornire le seguenti ulteriori
informazioni:
      il  consumo medio annuo del cliente, sulla base delle letture o
autoletture  effettuate  o  della miglior stima disponibile, anche al
fine di agevolare la comparazione di eventuali offerte alternative da
parte del cliente idoneo;
      il  recapito per l'inoltro all'esercente di reclami o richieste
di informazioni, anche in forma scritta;
    sia  opportuno  prevedere  che  gli esercenti debbano predisporre
misure   affinche',  su  richiesta  dell'Autorita',  in  relazione  a
specifiche  circostanze,  sia  possibile l'inserimento in bolletta di
comunicazioni destinate ai clienti finali;
    sia  opportuno  non  prevedere  l'obbligo  di fornire, almeno una
volta all'anno, l'elenco delle componenti A, UC ed MCT, dovute per la
copertura  dei  costi sostenuti nell'interesse generale e degli oneri
generali  afferenti al sistema elettrico, e i corrispettivi fatturati
al  cliente  per  il periodo di riferimento, disaggregati per singole
componenti; sia invece opportuno prevedere che al fine di fornire, al
cliente che ne faccia richiesta, l'elenco di tali componenti, debbano
essere utilizzate denominazioni univoche, stabilite dall'Autorita';
    nelle  more  del  recepimento  di  quanto  previsto  dall'art. 3,
comma 6,  della direttiva n. 2003/54/CE, sia opportuno prevedere che,
almeno  una  volta  all'anno,  debba  essere  riportata  in  bolletta
l'informazione relativa al mix di fonti della produzione nazionale di
energia  elettrica  dell'anno  precedente, suddivise per tipologia di
impianto e per tipologia di combustibile;
                              Delibera:
  1.  Di  approvare  la direttiva per la trasparenza dei documenti di
fatturazione  dei  consumi  di  elettricita',  allegata alla presente
deliberazione  di  cui  costituisce  parte  integrante  e sostanziale
(allegato A).
  2. Di fissare al 1° gennaio 2007 la data di entrata in vigore della
direttiva di cui all'allegato A della presente deliberazione.
  3. Di  abrogare,  a decorrere dal 1° gennaio 2007, la deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas 16 marzo 2000, n.
55/00,  che  si  intende  sostituita  dall'allegato  A della presente
deliberazione.
  4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  Internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
    Milano, 19 luglio 2006
                                                 Il presidente: Ortis