IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602;
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che
ha  esteso  l'applicazione  delle  disposizioni delle leggi 23 luglio
1991,  n.  223  e  5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori
ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3,  comma 137  della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
come  modificato  dall'art.  7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 47;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704
del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre
2004, registro n. 5, foglio n. 268;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge
14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7,
del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.  .115,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
  Visto  l'accordo  siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   alla   presenza   del
Sottosegretario  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
on. Pasquale Viespoli;
  Considerato  che  con  il  verbale  d'accordo,  intervenuto in data
8 marzo  2005,  presso  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali,  alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, e'
stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato
accordo  del  2 maggio  2002. Dal confronto e' emerso che, nonostante
gli  interventi  finora  effettuati  abbiano  conseguito apprezzabili
miglioramenti  sul  versante  occupazionale, permangono, tuttavia, le
difficolta'  produttive  ed  occupazionali  delle aziende del settore
degli   appalti  ferroviari  e,  pertanto,  e'  stata  confermata  la
necessita'  di  utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art.
1,  comma 155,  della  legge  n. 311/2004, gli ammortizzatori sociali
previsti  dalle  vigenti  normative,  in  favore  sia  dei soci delle
cooperative  in  regime  602/70  sia  nel  caso  in  cui  siano stati
raggiunti  i  limiti  temporali  previsti dall'art. 1, comma 9, della
legge n. 223/91;
  Vista  la  nota  datata  4 luglio  2005, con la quale l'I.N.P.S. ha
comunicato che al 31 dicembre 2004 la somma erogata per i trattamenti
relativi agli ammortizzatori sociali autorizzati sulla base di quanto
disposto   dal   citato   decreto   interministeriale  n.  34704  del
2 settembre  2004,  risulta  essere di circa 15.000.000,00 di euro, a
fronte  dello  stanziamento  previsto  per  l'anno  2004 pari ad euro
26.017.821,00.
  Vista la nota integrativa al verbale di accordo del-l'8 marzo 2005,
con la quale il Sottosegretario di Stato, on. Pasquale Viespoli preso
atto   che,   a  valere  sullo  stanziamento  previsto  dall'art.  1,
comma 137,  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350, sono risultate
eccedenti   le  somme  impegnate  e  finalizzate  all'attuazione  del
precedente accordo di settore del 10 febbraio 2004, e considerato che
l'art.   7-duodecies   del   decreto-legge  31 gennaio  2005,  n.  7,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, ha
prorogato l'utilizzazione delle risorse fino al 31 dicembre 2005 - ha
precisato  che,  per  quanto  attiene  all'accordo dell'8 marzo 2005,
potra'   essere  fatto  ricorso  alle  risorse  di  cui  all'art.  1,
comma 155,   della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  solo  previa completa utilizzazione
delle disponibilita' finanziarie residue relative all'anno 2004;
  Visti  i  decreti  direttoriali  n. 36903 dell'8 settembre 2005, n.
36904  del 9 settembre 2005, n. 36980 del 30 settembre 2005, n. 37296
del  7 novembre  2005,  n.  37647  del 20 dicembre 2005, n. 37757 del
16 gennaio   2006,   di   concessione  e/o  proroga  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  anche  per  contratto  di
solidarieta'  e del trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori
dipendenti  dalle aziende del settore degli appalti ferroviari, con i
quali   sono   state   completamente   utilizzate  le  disponibilita'
finanziarie residue relative all'anno 2004;
  Vista  la  nota  del  24 gennaio  2006,  con  la quale il Consorzio
nazionale cooperative pluriservizi ha inviato l'elenco delle societa'
aderenti  al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  602/1970, per le quali non e'
stato   possibile   utilizzare  le  predette  disponibilita'  residue
relative  all'anno 2004 e per le quali, pertanto, si rende necessario
autorizzare   la  concessione  e/o  la  proroga  del  trattamento  di
integrazione   salariale   per  contratto  di  solidarieta'  fino  al
31 dicembre  2005,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 155,  della legge
30 dicembre 2004, n. 311;
  Ritenuto,  pertanto,  di  poter  autorizzare  la concessione e/o la
proroga  del  trattamento  di integrazione salariale per contratto di
solidarieta'   in   favore   dei  soci  lavoratori  dipendenti  dalle
cooperative aderenti al consorzio nazionale cooperative portabagagli,
ex  decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970, indicate nel
predetto   prospetto  fornito  dal  Consorzio  nazionale  cooperative
pluriservizi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004 n.
311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2,  lettera b),  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
nella  legge  14 maggio  2005, n. 80, e come ulteriormente modificato
dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata
anche  senza  soluzione  di  continuita',  e  comunque  non  oltre il
31 dicembre  2005,  la  concessione e/o la proroga del trattamento di
integrazione   salariale  per  contratto  di  solidarieta',  definiti
nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali  in  data  8 marzo  2005,  in  favore di un numero
massimo  di 335 soci lavoratori dipendenti dalle societa' cooperative
aderenti  al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto
del  Presidente della Repubblica n. 602/70, individuate dal prospetto
allegato che fa parte integrante del presente provvedimento;
  Gli    interventi    sono    previsti   nel   limite   massimo   di
euro 1.651.875,00.