IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168; Considerato che, con 1'apposito accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 giugno 2005, alla presenza del sottosegretario di Stato on. Viespoli, e' stata individuata la fattispecie, per la quale sussiste la condizione prevista dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,nella legge 14 maggio 2005, n.80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in quanto, mediante la concessione della proroga del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alla suddetta fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Considerato che dal predetto accordo, relativo agli ex dipendenti delle aziende appaltatrici dell'indotto della centrale termoelettrica del SULCIS, si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei mede-simi trattamenti scaduti nel dicembre 2004 e autorizzati con decreto n. 34702 del 2 settembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2004, registro 5, foglio 309; Visti gli elenchi nominativi vidimati dall'INPS, relativi ai lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilita', entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori ex dipendenti delle aziende appaltatrici dell'indotto della centrale termoelettrica del SULCIS; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e autorizzata la concessione della proroga del trattamento speciale di disoccupazione e di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 giugno 2005, in favore di un numero massimo di trentotto ex dipendenti delle imprese appaltatrici dell'indotto della centrale termoelettrica del SULCIS, di seguito indicati: a) quattro unita' che erroneamente non erano state inserite nell'elenco dei lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita' nell'anno 2004, per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 56.623,68. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%; b) due unita',in pensione dal 1° aprile 2005, per il periodo dal l° gennaio 2005 al 3l marzo 2005. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 7077,96. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%; c) trentasei unita', nelle quali sono compresi i quattro lavoratori indicati al punto a), per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 509.613,12. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.