IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge  14 gennaio 1994, n. 20 e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato  dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge
14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7,
del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
  Considerato  che,  con  1'apposito  accordo  intervenuto  presso il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 23 giugno
2005,  alla  presenza  del  sottosegretario di Stato on. Viespoli, e'
stata individuata la fattispecie, per la quale sussiste la condizione
prevista  dal  sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre
2004,  n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del
decreto-legge    14    marzo    2005,    n.   35,   convertito,   con
modificazioni,nella  legge  14 maggio 2005, n.80 e come ulteriormente
modificato  dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in
quanto,   mediante  la  concessione  della  proroga  del  trattamento
speciale di disoccupazione e di mobilita', potra' essere agevolata la
gestione  delle  problematiche  occupazionali  relative alla suddetta
fattispecie,   mediante  il  graduale  e  progressivo  reimpiego  dei
lavoratori interessati;
  Considerato  che  dal predetto accordo, relativo agli ex dipendenti
delle aziende appaltatrici dell'indotto della centrale termoelettrica
del  SULCIS,  si  evince  che  il  numero delle unita' interessate e'
ridotto  nella  misura  di  almeno  il  10%  rispetto  al  numero dei
destinatari  dei  mede-simi  trattamenti  scaduti nel dicembre 2004 e
autorizzati  con  decreto n. 34702 del 2 settembre 2004, del Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali di concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze registrato alla Corte dei conti il 22
settembre 2004, registro 5, foglio 309;
  Visti  gli  elenchi  nominativi  vidimati  dall'INPS,  relativi  ai
lavoratori  aventi  diritto  alla proroga del trattamento speciale di
disoccupazione  e  di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 155 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni;
  Ritenuto,  per  quanto precede, di autorizzare la concessione della
proroga  del  trattamento  speciale di disoccupazione e di mobilita',
entro  il  31  dicembre  2005, in favore dei lavoratori ex dipendenti
delle aziende appaltatrici dell'indotto della centrale termoelettrica
del SULCIS;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2,  lettera b),  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato
dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con  modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e autorizzata
la   concessione   della   proroga   del   trattamento   speciale  di
disoccupazione  e  di  mobilita',  definita  nell'accordo intervenuto
presso  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23
giugno  2005,  in  favore  di  un  numero  massimo  di  trentotto  ex
dipendenti  delle  imprese  appaltatrici  dell'indotto della centrale
termoelettrica del SULCIS, di seguito indicati:
    a) quattro  unita'  che  erroneamente  non  erano  state inserite
nell'elenco   dei   lavoratori   aventi   diritto  alla  proroga  del
trattamento  di  mobilita'  nell'anno  2004,  per  il  periodo dal 1°
gennaio 2004 al 31 dicembre 2004.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 56.623,68.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%;
    b) due  unita',in pensione dal 1° aprile 2005, per il periodo dal
l° gennaio 2005 al 3l marzo 2005.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 7077,96.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%;
    c) trentasei   unita',   nelle  quali  sono  compresi  i  quattro
lavoratori  indicati  al punto a), per il periodo dal 1° gennaio 2005
al 31 dicembre 2005.
  Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 509.613,12.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.