IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il verbale di accordo stipulato, in data 22 febbraio 2006, ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Ministro, on. Roberto Maroni, tra le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Umbria e Veneto, le organizzazioni datoriali nazionali e regionali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il quale sono state concordate le misure da adottare per affrontare lo stato di crisi della filiera avicola e le conseguenti pesanti ricadute occupazionali derivanti dall'influenza aviaria; Visto l'accordo raggiunto, presso la sede della giunta regionale veneta, in data 29 novembre 2005, contenente il programma per il rilancio della filiera avicola, che e' stato integralmente recepito e sottoscritto dal predetto verbale di accordo in sede ministeriale del 22 febbraio 2006; Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilita', in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti alla filiera produttiva agroalimentare interessata alla crisi, ivi compresi i mangimifici, secondo le modalita' e le condizioni concordate nel medesimo verbale di accordo ministeriale. Decreta: Art. 1. I provvedimenti in deroga, previsti dall'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e concordati nel verbale di accordo in sede ministeriale in data 22 febbraio 2006 interessano il complesso della filiera agro alimentare, ivi compresi i mangimifici.