IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
    Vista  la  direttiva  2005/88/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE,
sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'emissione   acustica  ambientale  delle  macchine  ed  attrezzature
destinate a funzionare all'aperto;
    Visto  il  decreto  legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante
attuazione   della   direttiva  2000/14/CE,  concernente  l'emissione
acustica  ambientale  delle  macchine  ed  attrezzature  destinate  a
funzionare all'aperto, e, in particolare, l'art. 14 che disciplina la
procedura di modifica degli allegati allo stesso decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  La  tabella  di  cui  all'allegato  I  - Parte B, del decreto
legislativo 4 settembre 2002, n. 262, e' sostituita dalla seguente:

           ----> vedere tabella a pag. 19 della G.U. <----

    (1) Pel   per   gruppi   elettrogeni   di   saldatura:   corrente
convenzionale di saldatura moltiplicata per la tensione convenzionale
a  carico  relativa al valore piu' basso del fattore di utilizzazione
del tempo indicato dal fabbricante.
    (2)  I  valori  delle  fase  II  sono  meramente indicativi per i
seguenti tipi di macchine e attrezzature:
      -- rulli vibranti con operatore a piedi;
      -- piastre vibranti (P> 3kW);
      -- vibrocostipatori;
      -- apripista (muniti di cingoli d'acciaio);
      -- pale caricatrici (munite di cingoli d'acciaio P > 55 kW);
      -- carrelli  elevatori  con  motore  a  combustione interna con
carico a sbalzo;
      -- vibrofinitrici    dotate   di   rasiera   con   sistema   di
compattazione;
      -- martelli  demolitori con motore a combustione interna tenuti
a mano (15 > m 30);
      -- tosaerba, tagliaerba elettrici e tagliabordi elettrici(L < o
= 50, L > 70).
    I  valori  definitivi  dipenderanno dall'eventuale modifica della
direttiva  a seguito della relazione di cui all'art. 20, paragrafo 1.
Qualora la direttiva non subisse alcuna modifica, i valori della fase
I si applicheranno anche nella fase II.
    (3)  Per  le  gru mobili dotate di un solo motore, i valori della
fase  I  si  applicano  fino  al  3  gennaio  2008. Dopo tale data si
applicano i valori della fase II.
    Nei casi in cui il livello ammesso di potenza sonora e' calcolato
mediante formula, il valore calcolato e' arrotondato al numero intero
piu' vicino.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 luglio 2006
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio