IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge n. 81 dell'11 marzo 2006 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa; Visto l'art. 1-bis, comma 7, della medesima legge, che prevede a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola, nonche' mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso, talune agevolazioni fiscali e previdenziali; Visto l'art. 1-bis, comma 12, della richiamata legge, che dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute adottino, con decreto di natura non regolamentare, le disposizioni applicative dei commi 8, 10 e 11 della legge medesima; Sentito il parere della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano espresso nell'adunanza del 20 aprile 2006; Decretano: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, della legge 11 marzo 2006, n. 81, a decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, e' concessa la sospensione dei termini relativi a adempimenti e versamenti tributari nonche' il pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri, a favore di: a) imprese di allevamento avicolo anche della filiera avicola rurale, biologica, e della fauna selvatica, compresi gli incubatoi e i centri di imballaggio delle uova; b) imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola; c) imprese mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole. 2. Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). 3. Le imprese di cui al comma 1, possono accedere ad operazioni di consolidamento dell'indebitamento. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione sviluppata dal prestito agevolato concorre alla determinazione degli indennizzi erogati ai sensi del presente decreto. Il prestito agevolato consente di accedere alle garanzie previste al comma 2 dell'art. 2.