IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
                                  e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
  Vista  la  legge  n.  81  dell'11 marzo 2006 che ha convertito, con
modificazioni,  il  decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  2,  recante
interventi     urgenti     per     i     settori    dell'agricoltura,
dell'agroindustria,  della  pesca,  nonche'  in materia di fiscalita'
d'impresa;
  Visto  l'art.  1-bis,  comma 7, della medesima legge, che prevede a
favore  degli  allevatori  avicoli,  delle  imprese di macellazione e
trasformazione di carne avicola, nonche' mangimistiche operanti nella
filiera e degli esercenti attivita' di commercio all'ingrosso, talune
agevolazioni fiscali e previdenziali;
  Visto  l'art.  1-bis, comma 12, della richiamata legge, che dispone
che  il  Ministro  delle politiche agricole e forestali e il Ministro
della  salute  adottino,  con decreto di natura non regolamentare, le
disposizioni applicative dei commi 8, 10 e 11 della legge medesima;
  Sentito  il  parere  della  Conferenza  Permanente tra lo Stato, le
Regioni   e  le  Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano  espresso
nell'adunanza del 20 aprile 2006;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  1. Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 7, della legge 11 marzo 2006, n.
81,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2006 e fino al 31 ottobre 2006, e'
concessa   la  sospensione  dei  termini  relativi  a  adempimenti  e
versamenti tributari nonche' il pagamento di ogni contributo o premio
di  previdenza  e  assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico
dei  dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri,
a favore di:
    a) imprese  di  allevamento  avicolo  anche della filiera avicola
rurale,  biologica, e della fauna selvatica, compresi gli incubatoi e
i centri di imballaggio delle uova;
    b) imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola;
    c) imprese mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti
attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole.
  2.  Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i pagamenti delle
rate  delle  operazioni  creditizie  e di finanziamento, ivi comprese
quelle  poste  in  essere  dall'istituto  di  servizi  per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA).
  3.  Le imprese di cui al comma 1, possono accedere ad operazioni di
consolidamento   dell'indebitamento.   Il   calcolo  dell'equivalente
sovvenzione   sviluppata   dal   prestito   agevolato  concorre  alla
determinazione   degli  indennizzi  erogati  ai  sensi  del  presente
decreto.  Il  prestito  agevolato  consente di accedere alle garanzie
previste al comma 2 dell'art. 2.