L'AUTORITA' Nella sua riunione di Consiglio del 28 giugno 2006; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 15 settembre 2003; Vista la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio 2003; Visto il decreto legislativo n. 206 del 2005, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162; Visto il d.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 recante "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 275 del 24 novembre 1998; Vista la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 20 giugno 2001; Vista la delibera n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante "Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 240 del 15 ottobre 2003; Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 28 gennaio 2004; Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, n. 2/04, n. 1/05 e n. 2/05; Vista la delibera n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004; Vista la delibera n. 29/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005; Vista la delibera n. 239/05/CONS del 22 giugno 2005, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 del 11 luglio 2005; Vista la delibera n. 2/06/CONS del 2 febbraio 2006, recante "Proroga dei termini di conclusione dei procedimenti istruttori di cui alla delibera 118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 32 del 8 febbraio 2006; Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 ottobre 2005, n. 230; Vista la delibera n. 3/CIR/99, recante "Regole per la fornitura della carrier selection equal access in modalita' di Preselezione (carrier preselection)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 28 dicembre 1999; Vista la delibera n. 9/00/CIR, recante "Disposizioni relative all'attivazione del servizio di carrier preselection: data di sottoscrizione del contratto di utenza", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 30 ottobre 2000, n. 254; Vista la delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 256 del 2 novembre 2000; Vista la delibera n. 4/00/CIR, recante "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000; Vista la delibera n. 18/01/CIR, recante "Disposizioni ai fini del corretto adempimento ai contenuti della delibera n. 10/00/CIR da parte di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 2001; Vista la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 87 del 13 aprile 2002; Vista la delibera n. 78/02/CONS, recante "Norme di attuazione dell'articolo 28 del D.P.R. 11 gennaio 2001, n. 77: fatturazione dettagliata e blocco selettivo di chiamata" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 103 del 4 maggio 2002; Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 153 del 27 giugno 2002; Vista la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di riferimento per l'anno 2002 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 56 del 8 aprile 2003; Vista la delibera n. 3/03/CIR, recante "Criteri per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2003 mediante l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 68 del 22 marzo 2003; Vista la delibera n. 4/03/CIR, recante "Integrazione della disposizioni in materia di Carrier Preselection: norme in materia di disattivazione della prestazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 aprile 2003, n. 98; Vista la delibera n. 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento per l'anno 2003 di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 198 del 27 agosto 2003; Vista la delibera n. 3/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 28 maggio 2004; Vista la delibera n. 1/05/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 72 del 29 marzo 2005; Vista la delibera n. 11/06/CIR recante "Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 87 del 13 aprile 2006, supplemento ordinario n. 95 ed in particolare gli artt. 3 e 4 che definiscono rispettivamente gli obblighi connessi all'autorizzazione per la fornitura del servizio telefonico accessibile al pubblico e specifiche condizioni e modalita' per l'assegnazione dei diritti d'uso delle numerazioni per servizi geografici; Vista la delibera n. 49/05/CIR recante "Interpretazione della delibera n. 1/05/CIR: disposizioni concernenti le modalita' di gestione del servizio di accesso disaggregato condiviso di Telecom Italia S.p.A." pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 4 agosto 2005; Vista la delibera n. 30/05/CONS del 10 gennaio 2005, recante "Consultazione pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati all'ingrosso della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 40 del 18 febbraio 2005; Vista la delibera n. 45/06/CONS recante "Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 45 del 23 febbraio 2006; Vista la delibera n. 4/06/CONS "Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari" del 12 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 33 del 9 febbraio 2006; Considerata la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 30/05/CONS, le risultanze della medesima e le valutazioni dell'Autorita' contenute nell'allegato A) alla presente delibera l'allegato B) relativo ai criteri in materia di separazione contabile e contabilita' dei costi; Considerata l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta nell'allegato C) al presente provvedimento; Considerato che il provvedimento concernente i "Mercati della Raccolta, Terminazione e Transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)" e' stato adottato dall'Autorita' in data 20 aprile 2006 ed inviato all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato ed alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 28 aprile 2006; Visto il parere dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), pervenuto in data 7 giugno 2006, relativo allo schema di provvedimento concernente "Mercati della Raccolta, Terminazione e Transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa"; Considerato che: - in merito alla definizione del mercato rilevante, l'AGCM ha reputato condivisibile l'individuazione dei mercati della raccolta da postazione fissa e da postazione pubblica, del transito a livello nazionale, di area gateway e distrettuale, della terminazione su singola rete pubblica fissa, verso internet in modalita' commutata (dial-up) e verso le direttrici internazionali; - in merito alle direttrici internazionali, l'AGCM ha ritenuto giustificata la decisione di non sottoporre a regolazione ex-ante i servizi di terminazione internazionale ed ha ritenuto comprensibile la scelta di affrontare le eventuali restrizioni all'accesso a specifiche direttrici internazionali nell'ambito di specifiche analisi di mercato; - in merito alla terminazione Internet, l'AGCM ha condiviso la decisione di revocare le notifiche di Telecom Italia e di Wind come operatori con significativo potere di mercato per i servizi di terminazione Internet in modalita' commutata (dial-up), anche in ragione sempre minor rilevo del servizio nell'ambito delle modalita' di accesso a internet. L'AGCM ha altresi' auspicato, in considerazione della completa integrazione verticale che contraddistingue le offerte di Telecom Italia, che sia mantenuto il controllo su eventuali pratiche discriminatorie interno-esterno per i servizi di accesso (dial-up) in decade 7, unitamente alla verifica dell'effettiva replicabilita' delle offerte finali di servizi di accesso a Internet in modalita' commutata; - con riferimento all'ambito di applicazione dei rimedi regolamentari, l'AGCM ha condiviso che gli obblighi siano estesi anche alle tecnologie innovative qualora queste risultino, dal punto di vista funzionale, sostituibili con il servizio tradizionale ed ha ritenuto, in base al principio di neutralita' tecnologica, che le previsioni atte a regolare l'interconnessione e l'interoperabilita' debbano essere estese anche alla rete di Telecom Italia operante con protocollo IP, sulla quale stanno convergendo le nuove offerte integrate di servizi voce/dati di tale operatore. - con riferimento al mercato dei servizi di terminazione (n. 9), l'AGCM ha sottolineato che la dominanza degli operatori alternativi nei mercati della terminazione vocale su singola rete si fonda su elementi diversi da quelli che sono alla base della dominanza dell'operatore storico, poiche' i primi, solo in pochi casi, hanno potuto usufruire di infrastrutture alternative a quelle di Telecom Italia nella fornitura dei propri servizi. L'AGCM ha pertanto condiviso la scelta di non applicare in capo agli operatori alternativi le medesime misure regolamentari applicate a Telecom Italia (con specifico riferimento agli obblighi di contabilita' regolatoria e di orientamento al costo). Inoltre, l'AGCM ha evidenziato di non ritenere giustificata l'imposizione in capo agli operatori alternativi di prezzi di terminazione reciproci rispetto a Telecom Italia, la quale ha beneficiato del vantaggio competitivo derivante dall'aver completato la realizzazione di una rete di telecomunicazioni nazionale in condizioni di esclusiv a e senza obblighi di orientamento al costo dei prezzi finali. Gli operatori nuovi entranti sostengono costi diversi da quelli dell'operatore storico a causa delle diverse architetture di rete, delle minori economie di scala e di scopo e nelle maggiori difficolta' nel reperimento dei capitali finanziari. L'AGCM, pertanto, con riferimento alla fissazione per il servizio di terminazione degli operatori alternativi notificati del prezzo massimo di 1,54cent/min e dalla clausola che consente agli operatori alternativi di richiedere un prezzo di terminazione superiore a quello massimo, qualora questo sia giustificato dai costi, ha segnalato la possibilita' che agli operatori alternativi venga consentito effettivamente di giustificare i propri costi di terminazione sulla base delle scelte di sviluppo delle rispettive reti, considerando con la dovuta attenzione le differenze tra la rete dell'operatore storico e quelle degli operatori nuovi entranti. L'AGCM, infine, con riferimento alla fissazione di prezzo massimo com une per tutte le reti, ha evidenziato il rischio che tale previsione rappresenti un incentivo a pratiche anticompetitive nel caso in cui tutti gli operatori facciano convergere i loro prezzi verso tale tetto, indipendentemente dalle proprie strutture di costo; in tale ottica sarebbe maggiormente idoneo ad incentivare lo sviluppo di nuove infrastrutture, l'applicazione dei criteri di equita' e ragionevolezza, accompagnati da una valutazione ex post dei costi di rete degli operatori nuovi; Visto il parere della Commissione europea SG-Greffe (2006) D/202771 del 24 maggio 2006 relativo allo schema di provvedimento in oggetto con la quale la Commissione europea ha fornito il proprio commento ai sensi dell'art. 7 comma 3 delle Direttiva 2002/21/CE; Considerato che: in merito alla riserva posta dall'Autorita' di rivedere annualmente il prezzo massimo di terminazione degli operatori alternativi notificati, definendo il percorso regolamentare per la regolazione di tale prezzo massimo nell'ambito della prossima analisi di mercato, la Commissione europea, per garantire maggiore certezza del diritto, ha invitato l'Autorita' a riconsiderare la necessita' di specificare tale percorso regolamentare gia' con l'adozione delle misure finali dell'attuale analisi di mercato, sviluppando quanto prima un modello di costi per il calcolo del valore di terminazione degli operatori alternativi, che tenga in considerazione la necessita' degli stessi di divenire efficienti nel tempo; - in merito alla rimozione della notifica in capo a Telecom Italia nel mercato all'ingrosso della terminazione internet dial-up, la Commissione europea ha evidenziato che tutti gli obblighi conseguenti devono essere revocati; - la Commissione europea ha invitato l'Autorita' ad aprire ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Direttiva Quadro un procedimento di analisi del mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad Internet in modalita' dial-up; - la Commissione europea ha rilevato inoltre la necessita' di comunicare, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Direttiva Quadro, gli esiti dell'analisi di mercato che l'Autorita' intende svolgere nel mercato della terminazione internazionale; Ritenuto opportuno, alla luce dei pareri ricevuti, di avviare, con separato e successivo provvedimento, un procedimento di analisi del mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad internet in modalita' dial-up, secondo le procedure di cui all'art. 12 del Codice, finalizzato a valutare se mantenere, modificare o revocare gli obblighi vigenti in tale mercato al dettaglio; Ritenuto, altresi', necessario rimuovere ogni obbligo residuo relativo al mercato all'ingrosso della terminazione Internet dial-up in capo a Telecom Italia, prevedendo unicamente l'evidenza dei costi di terminazione su rete internet in contabilita' regolatoria per consentire le verifiche dei servizi al dettaglio di accesso ad internet offerti da Telecom Italia; Ritenuto opportuno avviare, con separato e successivo provvedimento, un procedimento di analisi dei mercati all'ingrosso della terminazione verso specifiche direttrici internazionali, secondo le procedure di cui all'art. 12 del Codice, volto a valutare la sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed eventualmente ad individuare i necessari rimedi regolamentari; Ritenuto opportuno realizzare un sistema di controllo dei prezzi di terminazione che contemperi il diritto degli operatori alternativi di vedere riconosciuti i costi realmente sostenuti con l'esigenza che questi ultimi conseguano la massima efficienza nella fornitura del servizio di terminazione; Considerato che, a questo riguardo, sia necessario predispone modelli previsionali affidabili per la valutazione del costo di terminazione su rete fissa degli operatori alternativi e che questa attivita' necessiti di informazioni dettagliate circa i costi di rete dei diversi operatori, caratteristici dello specifico modello architetturale di rete e di servizi adottato; Considerato che tali informazioni saranno acquisite nell'ambito delle attivita' per la definizione del modello di costi per il calcolo del valore di terminazione degli operatori alternativi, come indicato dalla Commissione Europea; Considerato che, sulla base dei valori di costo derivati dal suddetto modello contabile, sara' possibile individuare il sistema di controllo dei prezzi in grado di incentivare gli operatori all'efficienza (ad esempio, definendo un sistema di network cap con parametro di recupero di produttivita' legato all'andamento della domanda ed all'evoluzione dei costi) ed, allo stesso tempo, di non deprimere gli investimenti necessari alla realizzazione di infrastrutture di rete alternative; Ritenuto l'opportunita' di specificare gia' nel presente provvedimento il percorso regolamentare (glide path) per la discesa programmata dei prezzi di terminazione degli operatori alternativi, in concreta applicazione di quanto richiesto dalla Commissione Europea nella lettera del 24 maggio 2006, ferma restando la volonta' dell'Autorita' di non deprimere gli investimenti finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture; Tenuto conto che gli operatori alternativi sosterranno nei prossimi anni dei cospicui investimenti per consolidare la loro presenza sul mercato, ampliando la copertura delle proprie reti di accesso soprattutto per il tramite dei servizi di unbundling offerti da Telecom Italia, nonche' utilizzando i nuovi servizi per favorire lo sviluppo della concorrenza, introdotti all'esito delle recenti analisi dei mercati dei servizi di accesso a larga banda (il servizio bitstream) e dei mercati dei servizi di accesso in postazione fissa (il servizio di wholesale line rental); Considerata la necessita' di coniugare la richiesta della Commissione Europea di prevedere un percorso stringente di riduzione dei prezzi di terminazione con criteri di ragionevolezza e proporzionalita' in una visione prospettica di medio-periodo, tenendo conto che tali investimenti richiedono una programmazione economica e finanziaria basata su un arco temporale pluriennale e prevedendo come obbiettivo che la simmetria dei prezzi di terminazione si raggiunga in un arco temporale di un anno in piu', rispetto a quello (4 anni) indicato nella proposta di decisione relativa al procedimento in oggetto; Ritenuto che una simile modifica del testo precedentemente adottato, vertendo su di un elemento non essenziale, distante nel tempo del provvedimento - e destinato tra l'altro a riesame entro il 31 dicembre 2006 - non esige una rinnovazione neppure parziale dell'iter procedimentale seguito; Considerata inoltre l'esigenza di prevedere, nel periodo quinquennale sopra indicato, un cammino discendente con un impatto meno marcato nel primo biennio e piu' accentuato nei successivi anni, in linea con il presumibile sviluppo dei servizi di accesso; Ritenuto opportuno prevedere, precisamente, che, dopo il primo anno di applicazione, nelle more degli esiti del processo di definizione dei costi degli operatori alternativi, il tetto massimo di prezzo puo' essere ridotto a 1,32cent/min. Negli anni successivi invece si applicheranno tassi di riduzione in modo tale che si pervenga, al termine del periodo, alla simmetria nelle tariffe di terminazione di tutti gli operatori con un valore pari a 0,55 centesimi di euro al minuto. Tale valore obbiettivo e' stato determinato tenendo conto che il prezzo di terminazione applicato da Telecom Italia a livello di singolo SGT (pari nel 2006 a 0,73cent/min) nei prossimi anni subira' una riduzione prima del 13.7% e poi del 9,9% al lordo dell'inflazione stimata in misura media annua del 2% (cosi' come previsto nel sistema di network cap approvato con il presente provvedimento e soggetto a revisione dopo tre anni) mentre negli anni successivi e' stato considerata, come stima prudenziale, un'invarianza nominale del valore dell'SG T di Telecom Italia; Ritenuto, quindi, opportuno, al fine di garantire a tutti gli operatori interessati maggiore certezza di diritto nell'ambito del quadro regolamentare per i servizi di terminazione su rete di operatori alternativi, di individuare il seguente percorso regolamentare: - per il primo anno di vigenza del presente provvedimento, ossia fino al 30 giugno 2007, gli operatori alternativi rispetteranno il vincolo massimo di prezzo di terminazione di 1,54cent/mese, salva la possibilita' di richiedere la deroga sulla base dei costi effettivamente sostenuti; - a partire dal 1 luglio 2007, per i successivi 12 mesi, il vincolo massimo di prezzo si riduce a 1,32cent/min; - nei successivi quattro anni, il prezzo del servizio di terminazione proseguira' il proprio decalage, assumendo i seguenti valori: 1,11; 0,88; 0,69; 0,55 (centesimi di euro al minuto). Questi valori saranno riesaminati dall'Autorita' all'esito dell'applicazione del modello contabile per il calcolo dei costi di terminazione per gli operatori alternativi notificati; - entro il 31 dicembre 2006, l'Autorita' definira' il modello di contabilita' dei costi necessario per la valutazione della variazione prospettica presunta del valore di terminazione, svolgendo un'apposita attivita' istruttoria con la partecipazione degli operatori alternativi notificati; - entro il 30 marzo 2007, una volta determinati i valori di costo, l'Autorita' individuera' i possibili scenari prospettici di mercato, verificando la sostenibilita' nel medio periodo e la proporzionalita' dei vincoli di prezzo prospettici indicati nel presente provvedimento. Ritenuto necessario che i contenuti dell'offerta del servizio di linea di accesso di back-up ISDN in modalita' wholesale e le relative restrizioni alla fornitura (quali ad esempio limitazioni sulle numerazioni accessibili, vincoli di fornitura congiunta con altri servizi, ecc.) siano definite nell'ambito dei processi di implementazione della prestazione di wholesale fine rental; Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera Art. 1 (Definizioni e riferimenti) 1. Ai fini del presente testo si intende per: a) "operatore": un'impresa titolare di autorizzazione generale; b) "autorizzazione generale": il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice; c) "operatore notificato" ovvero "operatore dominante": l'operatore designato quale detentore di significativo potere di mercato; d) "operatore alternativo": qualsiasi operatore diverso da Telecom Italia s.p.a., nonche' da qualsiasi sua societa' controllata o collegata; e) "co-locazione": il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell'operatore notificato equipaggiati per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi; f) "flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale": circuiti di capacita' dedicata tra il punto di presenza (di seguito anche PoP, Point of Presence) dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale (SL) di Telecom Italia. Tale servizio e' impiegato anche quando il PoP e' co-locato presso un nodo della rete trasmissiva locale (Stadio di Linea di seguito anche SL) per la raccolta di servizi da nodi di pari livello; g) "flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale": circuiti di capacita' dedicata tra PoP dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale di Telecom Italia. Tale servizio e' impiegato anche quando il PoP e' co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello; h) "raccordo interno di centrale": servizio di capacita' dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale; i) "rete di accesso": insieme delle infrastrutture di rete che consentono il raccordo tra il punto terminale di rete e la prima centrale di Telecom Italia; j) "rete di trasporto": insieme delle infrastrutture di rete che consentono il trasporto e 1'instradamento dell'informazione; k) "servizi aggiuntivi ai servizi di raccolta, terminazione e transito": servizi associati alla fornitura dei servizi di raccolta terminazione e transito di traffico dai nodi della rete fissa di Telecom Italia; l) "orientamento al costo": la pratica di prezzi che garantisce l'uguaglianza tra i ricavi complessivi di competenza d'esercizio di un dato servizio e la somma dei costi operativi e di capitale di competenza d'esercizio del servizio stesso; m) "oneri di cessione interna": prodotto tra prezzi di trasferimento derivanti dall'Offerta di Riferimento e volumi dei servizi domandati internamente; n) "operatore di terminazione vocale": gli operatori di accesso autorizzati alla fornitura del servizio di telefonia vocale; o) SGT: Stadio di gruppo di transito, secondo livello di commutazione della rete PSTN di Telecom Italia, sostituito nel 2004, per l'interconnessione con gli altri operatori, da 66 nodi SGA (Stadio di Gruppo di Aggregazione); p) SGU: Stadio di gruppo urbano, primo livello di commutazione della rete PSTN di Telecom Italia; q) "nodo BBN (Backbone Network)": uno dei 24 nodi di transito nazionale in tecnologia IP della rete integrata voce/dati di Telecom Italia. 2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.