L'AUTORITA'
   Nella sua riunione di Consiglio del 28 giugno 2006;
   Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249, recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
   Visto  il  decreto  legislativo  1°  agosto  2003, n. 259, recante
"Codice  delle  comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
   Vista  la Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE
sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del
nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche,
relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto
disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 114 dell'8 maggio
2003;
   Visto  il decreto legislativo n. 206 del 2005, recante "Codice del
consumo,  a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 235
del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162;
   Visto il d.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 recante "Regolamento di
attuazione  degli  articoli  1,  2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127,    in    materia   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 275 del 24 novembre 1998;
   Vista  la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente
l'accesso  ai  documenti"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
   Vista  la  delibera  n. 335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante
"Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento concernente l'accesso ai
documenti  approvato  con  delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana n. 240 del 15 ottobre
2003;
   Vista la delibera n. 453/03/CONS, recante "Regolamento concernente
la  procedura  di  consultazione  di  cui all'articolo 11 del decreto
legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259"  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;
   Vista  la  delibera  n.  118/04/CONS  del  5  maggio 2004, recante
"Disciplina  dei  procedimenti  istruttori  di  cui  al  nuovo quadro
regolamentare  delle  comunicazioni  elettroniche",  pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana n. 116 del 19 maggio
2004,  e  le  conseguenti  disposizioni  organizzative  di  cui  alle
determinazioni n. 1/04, n. 2/04, n. 1/05 e n. 2/05;
   Vista  la  delibera  n. 320/04/CONS del 29 settembre 2004, recante
"Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui   alla   delibera  n.  118/04/CONS",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 241 del 13 ottobre 2004;
   Vista  la  delibera  n.  29/05/CONS  del  10 gennaio 2005, recante
"Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui   alla   delibera  n.  118/04/CONS",  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 16 del 21 gennaio 2005;
   Vista  la  delibera  n.  239/05/CONS  del  22 giugno 2005, recante
"Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui  alla  delibera  118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 159 del 11 luglio 2005;
   Vista  la  delibera  n.  2/06/CONS  del  2  febbraio 2006, recante
"Proroga  dei  termini  di conclusione dei procedimenti istruttori di
cui  alla  delibera  118/04/CONS" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 32 del 8 febbraio 2006;
   Vista  la  delibera  n.  373/05/CONS  del  16  settembre 2005, che
modifica   la   delibera   n.  118/04/CONS  recante  "Disciplina  dei
procedimenti  istruttori  di  cui al nuovo quadro regolamentare delle
comunicazioni  elettroniche",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;
   Vista  la  delibera  n. 3/CIR/99, recante "Regole per la fornitura
della  carrier  selection  equal  access in modalita' di Preselezione
(carrier  preselection)",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 303 del 28 dicembre 1999;
   Vista  la  delibera  n.  9/00/CIR,  recante "Disposizioni relative
all'attivazione   del  servizio  di  carrier  preselection:  data  di
sottoscrizione  del  contratto  di utenza", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana 30 ottobre 2000, n. 254;
   Vista  la  delibera n. 10/00/CIR, recante "Valutazione e richiesta
di  modifica  dell'offerta  di  interconnessione  di  riferimento  di
Telecom  Italia  2000",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica Italiana, n. 256 del 2 novembre 2000;
   Vista   la  delibera  n.  4/00/CIR,  recante  "Disposizioni  sulle
modalita'  relative  alla prestazione di carrier preselection (CPS) e
sui  contenuti  degli  accordi di interconnessione", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2000;
   Vista  la delibera n. 18/01/CIR, recante "Disposizioni ai fini del
corretto  adempimento  ai  contenuti  della  delibera n. 10/00/CIR da
parte  di Telecom Italia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202
del 31 agosto 2001;
   Vista la delibera n. 4/02/CIR, recante "Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2001 di Telecom
Italia",   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana, n. 87 del 13 aprile 2002;
   Vista  la  delibera  n.  78/02/CONS,  recante "Norme di attuazione
dell'articolo  28  del  D.P.R.  11  gennaio 2001, n. 77: fatturazione
dettagliata e blocco selettivo di chiamata" pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 103 del 4 maggio 2002;
   Vista la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire
la piena applicazione del principio di parita' di trattamento interna
ed  esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato
nella  telefonia  fissa"  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;
   Vista la delibera n. 2/03/CIR, recante "Valutazione e richiesta di
modifica  dell'offerta  di  riferimento  per  l'anno  2002 di Telecom
Italia",   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana, n. 56 del 8 aprile 2003;
   Vista   la   delibera   n.   3/03/CIR,  recante  "Criteri  per  la
predisposizione    dell'offerta    di   riferimento   2003   mediante
l'introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe
massime  applicabili",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, n. 68 del 22 marzo 2003;
   Vista   la  delibera  n.  4/03/CIR,  recante  "Integrazione  della
disposizioni  in materia di Carrier Preselection: norme in materia di
disattivazione   della   prestazione",   pubblicata   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 aprile 2003, n. 98;
   Vista la delibera n. 11/03/CIR, recante "Approvazione dell'offerta
di  riferimento  per l'anno 2003 di Telecom Italia", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana, n. 198 del 27 agosto
2003;
   Vista  la delibera n. 3/04/CIR, recante "Approvazione dell'offerta
di  riferimento  di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2004" pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana n. 124 del 28
maggio 2004;
   Vista  la delibera n. 1/05/CIR, recante "Approvazione dell'offerta
di  riferimento  di Telecom Italia S.p.A. per l'anno 2005" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 72 del 29 marzo
2005;
   Vista la delibera n. 11/06/CIR recante "Disposizioni regolamentari
per  la  fornitura  di  servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e
integrazione  del  piano  nazionale di numerazione", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n. 87 del 13 aprile
2006,  supplemento  ordinario n. 95 ed in particolare gli artt. 3 e 4
che     definiscono    rispettivamente    gli    obblighi    connessi
all'autorizzazione   per   la   fornitura   del  servizio  telefonico
accessibile  al  pubblico  e  specifiche  condizioni  e modalita' per
l'assegnazione  dei  diritti  d'uso  delle  numerazioni  per  servizi
geografici;
   Vista  la  delibera  n.  49/05/CIR  recante "Interpretazione della
delibera  n.  1/05/CIR:  disposizioni  concernenti  le  modalita'  di
gestione  del  servizio  di accesso disaggregato condiviso di Telecom
Italia  S.p.A."  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 180 del 4 agosto 2005;
   Vista  la  delibera  n.  30/05/CONS  del  10 gennaio 2005, recante
"Consultazione  pubblica sulla identificazione ed analisi dei mercati
all'ingrosso  della  raccolta, terminazione e transito delle chiamate
nella  rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del
significativo  potere  di mercato per le imprese ivi operanti e sugli
obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono
di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla
Raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi
della  Commissione  europea)",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 40 del 18 febbraio 2005;
   Vista  la  delibera  n.  45/06/CONS  recante "Mercati dei segmenti
terminali  di  linee  affittate  e dei segmenti di linee affittate su
circuiti  interurbani  (mercati  n.  13  e 14 fra quelli identificati
dalla  raccomandazione  della  Commissione  europea  n. 2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di
imprese  con  significativo potere di mercato ed individuazione degli
obblighi  regolamentari",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 45 del 23 febbraio 2006;
   Vista  la delibera n. 4/06/CONS "Mercato dell'accesso disaggregato
all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti
metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali
(mercato  n.  11  fra quelli identificati dalla raccomandazione della
commissione  europea  n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del
mercato,  valutazione  di  sussistenza  di  imprese con significativo
potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari" del
12 gennaio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;
   Considerata  la  consultazione  pubblica  di  cui alla delibera n.
30/05/CONS,   le   risultanze   della   medesima   e  le  valutazioni
dell'Autorita'  contenute  nell'allegato  A)  alla  presente delibera
l'allegato B) relativo ai criteri in materia di separazione contabile
e contabilita' dei costi;
   Considerata  l'analisi di impatto della regolamentazione contenuta
nell'allegato C) al presente provvedimento;
   Considerato  che  il  provvedimento  concernente  i "Mercati della
Raccolta,   Terminazione   e   Transito  delle  chiamate  nella  rete
telefonica   pubblica   fissa,   valutazione   di   sussistenza   del
significativo  potere  di  mercato  per  le  imprese  ivi  operanti e
obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono
di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla
raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi
della  commissione europea)" e' stato adottato dall'Autorita' in data
20  aprile  2006 ed inviato all'Autorita' Garante della Concorrenza e
del Mercato ed alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 28
aprile 2006;
   Visto  il  parere  dell'Autorita'  Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM), pervenuto in data 7 giugno 2006, relativo allo schema
di  provvedimento concernente "Mercati della Raccolta, Terminazione e
Transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa";
   Considerato che:
    - in  merito  alla  definizione  del mercato rilevante, l'AGCM ha
reputato condivisibile l'individuazione dei mercati della raccolta da
postazione  fissa  e  da  postazione pubblica, del transito a livello
nazionale,  di  area  gateway  e  distrettuale, della terminazione su
singola  rete  pubblica  fissa, verso internet in modalita' commutata
(dial-up) e verso le direttrici internazionali;
    - in  merito  alle  direttrici internazionali, l'AGCM ha ritenuto
giustificata  la  decisione di non sottoporre a regolazione ex-ante i
servizi  di  terminazione internazionale ed ha ritenuto comprensibile
la  scelta  di  affrontare  le  eventuali  restrizioni  all'accesso a
specifiche   direttrici   internazionali  nell'ambito  di  specifiche
analisi di mercato;
    - in  merito  alla  terminazione Internet, l'AGCM ha condiviso la
decisione  di  revocare le notifiche di Telecom Italia e di Wind come
operatori  con  significativo  potere  di  mercato  per  i servizi di
terminazione  Internet  in  modalita'  commutata  (dial-up), anche in
ragione  sempre minor rilevo del servizio nell'ambito delle modalita'
di   accesso   a   internet.   L'AGCM   ha   altresi'  auspicato,  in
considerazione    della    completa    integrazione   verticale   che
contraddistingue  le  offerte di Telecom Italia, che sia mantenuto il
controllo su eventuali pratiche discriminatorie interno-esterno per i
servizi  di  accesso  (dial-up) in decade 7, unitamente alla verifica
dell'effettiva  replicabilita'  delle  offerte  finali  di servizi di
accesso a Internet in modalita' commutata;
    - con   riferimento   all'ambito   di   applicazione  dei  rimedi
regolamentari,  l'AGCM  ha  condiviso  che  gli obblighi siano estesi
anche  alle tecnologie innovative qualora queste risultino, dal punto
di  vista funzionale, sostituibili con il servizio tradizionale ed ha
ritenuto,  in  base  al  principio di neutralita' tecnologica, che le
previsioni  atte  a regolare l'interconnessione e l'interoperabilita'
debbano  essere estese anche alla rete di Telecom Italia operante con
protocollo  IP,  sulla  quale  stanno  convergendo  le  nuove offerte
integrate di servizi voce/dati di tale operatore.
    - con  riferimento al mercato dei servizi di terminazione (n. 9),
l'AGCM  ha  sottolineato che la dominanza degli operatori alternativi
nei  mercati  della  terminazione  vocale su singola rete si fonda su
elementi  diversi  da  quelli  che  sono  alla  base  della dominanza
dell'operatore  storico,  poiche'  i primi, solo in pochi casi, hanno
potuto  usufruire  di  infrastrutture alternative a quelle di Telecom
Italia  nella  fornitura  dei  propri  servizi.  L'AGCM  ha  pertanto
condiviso   la  scelta  di  non  applicare  in  capo  agli  operatori
alternativi  le  medesime  misure  regolamentari  applicate a Telecom
Italia  (con  specifico  riferimento  agli  obblighi  di contabilita'
regolatoria   e   di  orientamento  al  costo).  Inoltre,  l'AGCM  ha
evidenziato  di  non ritenere giustificata l'imposizione in capo agli
operatori  alternativi di prezzi di terminazione reciproci rispetto a
Telecom  Italia,  la  quale  ha beneficiato del vantaggio competitivo
derivante  dall'aver  completato  la  realizzazione  di  una  rete di
telecomunicazioni  nazionale  in  condizioni  di  esclusiv  a e senza
obblighi  di  orientamento  al costo dei prezzi finali. Gli operatori
nuovi  entranti  sostengono  costi  diversi  da quelli dell'operatore
storico  a  causa  delle  diverse  architetture di rete, delle minori
economie  di  scala  e  di  scopo  e  nelle  maggiori difficolta' nel
reperimento   dei   capitali   finanziari.   L'AGCM,   pertanto,  con
riferimento  alla  fissazione  per  il servizio di terminazione degli
operatori  alternativi notificati del prezzo massimo di 1,54€cent/min
e   dalla   clausola  che  consente  agli  operatori  alternativi  di
richiedere  un  prezzo  di  terminazione  superiore a quello massimo,
qualora   questo   sia   giustificato  dai  costi,  ha  segnalato  la
possibilita'   che   agli   operatori  alternativi  venga  consentito
effettivamente  di  giustificare i propri costi di terminazione sulla
base delle scelte di sviluppo delle rispettive reti, considerando con
la dovuta attenzione le differenze tra la rete dell'operatore storico
e   quelle  degli  operatori  nuovi  entranti.  L'AGCM,  infine,  con
riferimento  alla  fissazione  di prezzo massimo com une per tutte le
reti,  ha  evidenziato  il rischio che tale previsione rappresenti un
incentivo  a  pratiche  anticompetitive  nel  caso  in  cui tutti gli
operatori  facciano  convergere  i  loro  prezzi  verso  tale  tetto,
indipendentemente  dalle  proprie  strutture di costo; in tale ottica
sarebbe  maggiormente  idoneo  ad  incentivare  lo  sviluppo di nuove
infrastrutture,    l'applicazione    dei   criteri   di   equita'   e
ragionevolezza,  accompagnati da una valutazione ex post dei costi di
rete degli operatori nuovi;
   Visto   il  parere  della  Commissione  europea  SG-Greffe  (2006)
D/202771  del 24 maggio 2006 relativo allo schema di provvedimento in
oggetto  con  la  quale  la Commissione europea ha fornito il proprio
commento ai sensi dell'art. 7 comma 3 delle Direttiva 2002/21/CE;
   Considerato  che:  in  merito alla riserva posta dall'Autorita' di
rivedere   annualmente   il  prezzo  massimo  di  terminazione  degli
operatori alternativi notificati, definendo il percorso regolamentare
per  la regolazione di tale prezzo massimo nell'ambito della prossima
analisi  di  mercato,  la Commissione europea, per garantire maggiore
certezza  del  diritto,  ha  invitato  l'Autorita' a riconsiderare la
necessita'  di  specificare  tale  percorso  regolamentare  gia'  con
l'adozione  delle  misure  finali  dell'attuale  analisi  di mercato,
sviluppando  quanto  prima  un  modello  di  costi per il calcolo del
valore  di  terminazione  degli  operatori  alternativi, che tenga in
considerazione  la necessita' degli stessi di divenire efficienti nel
tempo;
    - in  merito  alla  rimozione  della  notifica  in capo a Telecom
Italia  nel mercato all'ingrosso della terminazione internet dial-up,
la   Commissione  europea  ha  evidenziato  che  tutti  gli  obblighi
conseguenti devono essere revocati;
    - la  Commissione  europea  ha  invitato l'Autorita' ad aprire ai
sensi  dell'art. 7, comma 3 della Direttiva Quadro un procedimento di
analisi  del  mercato al dettaglio dei servizi di accesso ad Internet
in modalita' dial-up;
    - la  Commissione  europea  ha  rilevato inoltre la necessita' di
comunicare, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della Direttiva Quadro, gli
esiti  dell'analisi  di  mercato che l'Autorita' intende svolgere nel
mercato della terminazione internazionale;
   Ritenuto opportuno, alla luce dei pareri ricevuti, di avviare, con
separato  e  successivo provvedimento, un procedimento di analisi del
mercato  al dettaglio dei servizi di accesso ad internet in modalita'
dial-up,  secondo  le  procedure  di  cui  all'art.  12  del  Codice,
finalizzato  a  valutare  se  mantenere,  modificare  o  revocare gli
obblighi vigenti in tale mercato al dettaglio;
   Ritenuto,  altresi',  necessario  rimuovere  ogni  obbligo residuo
relativo  al mercato all'ingrosso della terminazione Internet dial-up
in  capo a Telecom Italia, prevedendo unicamente l'evidenza dei costi
di  terminazione  su  rete  internet  in contabilita' regolatoria per
consentire  le  verifiche  dei  servizi  al  dettaglio  di accesso ad
internet offerti da Telecom Italia;
   Ritenuto    opportuno   avviare,   con   separato   e   successivo
provvedimento,  un  procedimento  di analisi dei mercati all'ingrosso
della   terminazione   verso  specifiche  direttrici  internazionali,
secondo  le procedure di cui all'art. 12 del Codice, volto a valutare
la  sussistenza  di  imprese  con  significativo potere di mercato ed
eventualmente ad individuare i necessari rimedi regolamentari;
   Ritenuto  opportuno  realizzare un sistema di controllo dei prezzi
di terminazione che contemperi il diritto degli operatori alternativi
di vedere riconosciuti i costi realmente sostenuti con l'esigenza che
questi  ultimi  conseguano  la massima efficienza nella fornitura del
servizio di terminazione;
   Considerato  che,  a  questo  riguardo,  sia necessario predispone
modelli  previsionali  affidabili  per  la  valutazione  del costo di
terminazione  su  rete fissa degli operatori alternativi e che questa
attivita' necessiti di informazioni dettagliate circa i costi di rete
dei   diversi   operatori,  caratteristici  dello  specifico  modello
architetturale di rete e di servizi adottato;
   Considerato  che  tali  informazioni saranno acquisite nell'ambito
delle  attivita'  per  la  definizione  del  modello  di costi per il
calcolo  del valore di terminazione degli operatori alternativi, come
indicato dalla Commissione Europea;
   Considerato  che,  sulla  base  dei  valori  di costo derivati dal
suddetto modello contabile, sara' possibile individuare il sistema di
controllo   dei   prezzi   in  grado  di  incentivare  gli  operatori
all'efficienza  (ad  esempio, definendo un sistema di network cap con
parametro  di  recupero  di  produttivita' legato all'andamento della
domanda  ed  all'evoluzione  dei costi) ed, allo stesso tempo, di non
deprimere   gli   investimenti   necessari   alla   realizzazione  di
infrastrutture di rete alternative;
   Ritenuto   l'opportunita'   di   specificare   gia'  nel  presente
provvedimento  il  percorso regolamentare (glide path) per la discesa
programmata  dei  prezzi di terminazione degli operatori alternativi,
in  concreta  applicazione  di  quanto  richiesto  dalla  Commissione
Europea  nella lettera del 24 maggio 2006, ferma restando la volonta'
dell'Autorita'  di  non  deprimere  gli investimenti finalizzati alla
realizzazione di nuove infrastrutture;
   Tenuto   conto  che  gli  operatori  alternativi  sosterranno  nei
prossimi  anni  dei  cospicui  investimenti  per  consolidare la loro
presenza  sul  mercato,  ampliando la copertura delle proprie reti di
accesso  soprattutto per il tramite dei servizi di unbundling offerti
da  Telecom  Italia, nonche' utilizzando i nuovi servizi per favorire
lo  sviluppo  della  concorrenza,  introdotti all'esito delle recenti
analisi dei mercati dei servizi di accesso a larga banda (il servizio
bitstream)  e  dei mercati dei servizi di accesso in postazione fissa
(il servizio di wholesale line rental);
   Considerata   la   necessita'  di  coniugare  la  richiesta  della
Commissione  Europea di prevedere un percorso stringente di riduzione
dei   prezzi   di   terminazione  con  criteri  di  ragionevolezza  e
proporzionalita' in una visione prospettica di medio-periodo, tenendo
conto che tali investimenti richiedono una programmazione economica e
finanziaria basata su un arco temporale pluriennale e prevedendo come
obbiettivo  che  la simmetria dei prezzi di terminazione si raggiunga
in  un  arco temporale di un anno in piu', rispetto a quello (4 anni)
indicato  nella  proposta  di  decisione  relativa al procedimento in
oggetto;
   Ritenuto   che  una  simile  modifica  del  testo  precedentemente
adottato,  vertendo  su  di  un elemento non essenziale, distante nel
tempo  del provvedimento - e destinato tra l'altro a riesame entro il
31  dicembre  2006  -  non  esige  una  rinnovazione neppure parziale
dell'iter procedimentale seguito;
   Considerata   inoltre   l'esigenza   di   prevedere,  nel  periodo
quinquennale  sopra  indicato,  un cammino discendente con un impatto
meno marcato nel primo biennio e piu' accentuato nei successivi anni,
in linea con il presumibile sviluppo dei servizi di accesso;
   Ritenuto  opportuno  prevedere,  precisamente,  che, dopo il primo
anno  di  applicazione,  nelle  more  degli  esiti  del  processo  di
definizione  dei  costi degli operatori alternativi, il tetto massimo
di  prezzo puo' essere ridotto a 1,32€cent/min. Negli anni successivi
invece  si  applicheranno  tassi  di  riduzione  in  modo tale che si
pervenga,  al  termine  del  periodo, alla simmetria nelle tariffe di
terminazione  di  tutti  gli  operatori  con  un  valore  pari a 0,55
centesimi  di  euro  al  minuto.  Tale  valore  obbiettivo  e'  stato
determinato  tenendo conto che il prezzo di terminazione applicato da
Telecom   Italia   a   livello  di  singolo  SGT  (pari  nel  2006  a
0,73€cent/min)  nei  prossimi  anni  subira'  una riduzione prima del
13.7% e poi del 9,9% al lordo dell'inflazione stimata in misura media
annua  del  2%  (cosi'  come  previsto  nel  sistema  di  network cap
approvato  con  il presente provvedimento e soggetto a revisione dopo
tre  anni)  mentre  negli  anni successivi e' stato considerata, come
stima  prudenziale,  un'invarianza  nominale  del valore dell'SG T di
Telecom Italia;
   Ritenuto,  quindi,  opportuno,  al  fine  di garantire a tutti gli
operatori  interessati  maggiore  certezza di diritto nell'ambito del
quadro  regolamentare  per  i  servizi  di  terminazione  su  rete di
operatori   alternativi,   di   individuare   il   seguente  percorso
regolamentare:
    - per  il primo anno di vigenza del presente provvedimento, ossia
fino  al  30  giugno 2007, gli operatori alternativi rispetteranno il
vincolo massimo di prezzo di terminazione di 1,54€cent/mese, salva la
possibilita'   di   richiedere   la   deroga  sulla  base  dei  costi
effettivamente sostenuti;
    - a  partire  dal  1  luglio  2007,  per i successivi 12 mesi, il
vincolo massimo di prezzo si riduce a 1,32€cent/min;
    - nei   successivi  quattro  anni,  il  prezzo  del  servizio  di
terminazione  proseguira'  il  proprio decalage, assumendo i seguenti
valori:  1,11; 0,88; 0,69; 0,55 (centesimi di euro al minuto). Questi
valori saranno riesaminati dall'Autorita' all'esito dell'applicazione
del  modello  contabile  per il calcolo dei costi di terminazione per
gli operatori alternativi notificati;
    - entro  il 31 dicembre 2006, l'Autorita' definira' il modello di
contabilita' dei costi necessario per la valutazione della variazione
prospettica   presunta   del   valore   di   terminazione,  svolgendo
un'apposita   attivita'   istruttoria  con  la  partecipazione  degli
operatori alternativi notificati;
    - entro  il  30  marzo  2007,  una  volta determinati i valori di
costo,  l'Autorita'  individuera'  i possibili scenari prospettici di
mercato,  verificando  la  sostenibilita'  nel  medio  periodo  e  la
proporzionalita'  dei  vincoli  di  prezzo  prospettici  indicati nel
presente provvedimento.
   Ritenuto  necessario  che i contenuti dell'offerta del servizio di
linea di accesso di back-up ISDN in modalita' wholesale e le relative
restrizioni  alla  fornitura  (quali  ad  esempio  limitazioni  sulle
numerazioni  accessibili,  vincoli  di  fornitura congiunta con altri
servizi,   ecc.)   siano   definite   nell'ambito   dei  processi  di
implementazione della prestazione di wholesale fine rental;
   Udita  la  relazione  dei  Commissari  Nicola  D'Angelo  e Stefano
Mannoni,  relatori  ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera
                               Art. 1
                     (Definizioni e riferimenti)
            1. Ai fini del presente testo si intende per:
    a) "operatore": un'impresa titolare di autorizzazione generale;
    b) "autorizzazione  generale": il regime giuridico che disciplina
la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche
ad  uso  privato,  ed  i  relativi  obblighi specifici per il settore
applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di
comunicazione elettronica, conformemente al Codice;
    c) "operatore    notificato"    ovvero   "operatore   dominante":
l'operatore  designato  quale  detentore  di  significativo potere di
mercato;
    d) "operatore   alternativo":   qualsiasi  operatore  diverso  da
Telecom  Italia s.p.a., nonche' da qualsiasi sua societa' controllata
o collegata;
    e) "co-locazione":  il  servizio  che  consente  ad  un operatore
alternativo  di  disporre  di spazi presso le centrali dell'operatore
notificato  equipaggiati  per l'attestazione di collegamenti fisici e
per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;
    f) "flussi  di  interconnessione  alla  rete trasmissiva locale":
circuiti  di  capacita' dedicata tra il punto di presenza (di seguito
anche  PoP, Point of Presence) dell'operatore alternativo ed un punto
di  consegna  di  servizi  all'ingrosso  presso  un  nodo  della rete
trasmissiva locale (SL) di Telecom Italia. Tale servizio e' impiegato
anche   quando  il  PoP  e'  co-locato  presso  un  nodo  della  rete
trasmissiva  locale  (Stadio  di  Linea  di  seguito anche SL) per la
raccolta di servizi da nodi di pari livello;
    g) "flussi  di interconnessione alla rete trasmissiva regionale":
circuiti  di capacita' dedicata tra PoP dell'operatore alternativo ed
un  punto  di  consegna  di servizi all'ingrosso presso un nodo della
rete  trasmissiva  regionale  di  Telecom  Italia.  Tale  servizio e'
impiegato  anche quando il PoP e' co-locato presso un nodo della rete
trasmissiva  regionale  per  la  raccolta  di servizi da nodi di pari
livello;
    h) "raccordo interno di centrale": servizio di capacita' dedicata
che  consente  la  connessione tra apparati, anche di Telecom Italia,
co-locati presso la stessa centrale;
    i) "rete  di  accesso":  insieme delle infrastrutture di rete che
consentono  il  raccordo  tra  il  punto terminale di rete e la prima
centrale di Telecom Italia;
    j) "rete  di trasporto": insieme delle infrastrutture di rete che
consentono il trasporto e 1'instradamento dell'informazione;
    k) "servizi  aggiuntivi  ai  servizi  di raccolta, terminazione e
transito":  servizi  associati alla fornitura dei servizi di raccolta
terminazione  e  transito  di  traffico  dai nodi della rete fissa di
Telecom Italia;
    l) "orientamento  al  costo": la pratica di prezzi che garantisce
l'uguaglianza  tra  i ricavi complessivi di competenza d'esercizio di
un  dato  servizio  e  la  somma dei costi operativi e di capitale di
competenza d'esercizio del servizio stesso;
    m) "oneri   di   cessione   interna":   prodotto  tra  prezzi  di
trasferimento  derivanti  dall'Offerta  di  Riferimento  e volumi dei
servizi domandati internamente;
    n) "operatore  di  terminazione vocale": gli operatori di accesso
autorizzati alla fornitura del servizio di telefonia vocale;
    o) SGT:   Stadio  di  gruppo  di  transito,  secondo  livello  di
commutazione  della rete PSTN di Telecom Italia, sostituito nel 2004,
per  l'interconnessione  con  gli  altri  operatori,  da  66 nodi SGA
(Stadio di Gruppo di Aggregazione);
    p) SGU:  Stadio  di  gruppo urbano, primo livello di commutazione
della rete PSTN di Telecom Italia;
    q) "nodo  BBN  (Backbone  Network)":  uno dei 24 nodi di transito
nazionale  in tecnologia IP della rete integrata voce/dati di Telecom
Italia.
   2.  Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art.
1 del Codice delle comunicazioni elettroniche.