IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'Universita'
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in  data  24 marzo  2006, con il quale e' stata
costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Vista  l'istanza  con  la  quale l'istituto «Scuola di psicoterapia
psicosomatica espressivo-transpersonale» ha chiesto l'abilitazione ad
istituire  e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia
in  Assisi  (Perugia)  c/o «La Cittadella», via Ancajani n. 3, per un
numero  massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a
quindici unita' e, per l'intero corso, a sessanta unita';
  Visto  in  particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e
del comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il  successivo  comma 7,  che prevede che il provvedimento di diniego
del  riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente commissione tecnico-consultiva nella
riunione  del  14 luglio  2006,  ha ratificato il parere espresso dal
precedente  organo consultivo il quale, a conclusione della attivita'
istruttoria  svolta,  ha  espresso parere contrario al riconoscimento
dell'istituto   richiedente,   evidenziando  in  particolare  che  la
proposta  formativa  abbia  alla  base  una  qualificata attivita' di
ricerca e sperimentazione terapeutica, condotta anche su casi limite.
L'esperienza   pluriennale   ha   comportato  di  usare  tecniche  di
intervento  ed  approcci terapeutici di varia natura e qualificazione
scientifica. Tuttavia l'apprezzabile quadro di riferimento al momento
attuale  non  si  configura  come modello teorico unitario e idoneo a
sostenere  un intervento formativo ancorato ad una specifica dottrina
internazionalmente  riconosciuta,  accreditata ed attualizzata in una
coerente tecnica psicoterapeutica. Il disegno complessivo che prevede
l'interazione  di  piu' tecniche di intervento e' ancora in progress,
per quanto promettente;
  Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   la  istanza  di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'istanza  di  riconoscimento  proposta  dall'istituto  «Scuola  di
psicoterapia  psicosomatica  espressivo-transpersonale»  con  sede in
Assisi  (Perugia)  c/o «La Cittadella», via Ancajani n. 3, per i fini
di  cui  all'art.  4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre
1998,  n.  509  e' respinta, visto il motivato parere contrario della
commissione   tecnico-consultiva  di  cui  all'art.  3  del  predetto
provvedimento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2006
                                         Il direttore generale: Masia