IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'Universita'
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'Universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareti conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Visti  i  pareti espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del
16 maggio  2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione
del  sistema  universitario ha individuato gli standard minimi di cui
devono  disporre  gli  istituti richiedenti in relazione al personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  decreto  in  data  24 marzo  2006, con il quale e' stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento;
  Visti  il  proprio  decreto in data 23 luglio 2004 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2004, con il quale l'«Istituto
di psicoterapia espressiva: psicoterapie integrate all'arte terapia e
alla  danza  movimento  terapia» e' stato abilitato ad attivare nella
sede  di  Bologna,  via  Barberia 13, un corso di specializzazione in
psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del
1998;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  predetto  istituto ha chiesto
l'autorizzazione   ad   aumentare   il   numero  massimo  di  allievi
ammissibili  al  primo  anno di corso da 8 a 20 unita' e per l'intero
corso a 80 unita';
  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito
all'istanza  presentata  dall'Istituto  sopra  indicato, espressa dal
predetto   Comitato   nazionale   per   la  valutazione  del  sistema
universitario nella riunione del 28 settembre 2005 trasmessa con nota
n. 730 del 28 settembre 2005;
  Visto  il  parere  favorevole espresso dalla suindicata Commissione
tecnico-consultiva  di  cui  all'art. 3 del regolamento, nella seduta
del 14 luglio 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'«Istituto  di psicoterapia espressiva: psicoterapie integrate
all'arte  terapia  e  alla  danza  movimento  terapia»  abilitato  ad
istituire  e  ad  attivare  con decreto 23 luglio 2004, nella sede di
Bologna,   via   Barberia,   13,  un  corso  di  specializzazione  in
psicoterapia   ai   sensi   del   regolamento  adottato  con  decreto
ministeriale  11 dicembre 1998, n. 509 e' autorizzato ad aumentare il
numero  massimo  di  allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20
unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
    Roma, 31 luglio 2006
                                         Il direttore generale: Masia