IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
    Visto  il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992;
    Visto  l'art.  5,  comma 6,  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006  che  consente  allo  Stato  membro  di  accordare, a titolo
transitorio,  la  protezione  a livello nazionale della denominazione
trasmessa  per  la  registrazione  e,  se  del  caso,  un  periodo di
adattamento;
    Visto  il decreto del 25 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (serie  generale)  n.  58 del
10 marzo  2004  relativo  alla  protezione  transitoria  accordata  a
livello  nazionale  alla  denominazione  Riso  di Baraggia Biellese e
Vercellese  per  la  quale  e' stata inviata istanza alla Commissione
europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;
    Visto  il  decreto  n.  64479  del  13 luglio 2006 che riserva la
protezione  nazionale  a titolo transitorio accordata con il suddetto
decreto  del 25 febbraio 2004, al prodotto ottenuto in conformita' al
disciplinare  di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota
del 12 luglio 2006, n. 64413 e allegato al decreto stesso;
    Considerato  che  l'Associazione  Riso  di  Baraggia  Biellese  e
Vercellese  quale  soggetto  richiedente  su  indicazione dei Servizi
della  Commissione  ha  ritenuto  opportuno  modificare la domanda di
riconoscimento del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese richiedendo
la   registrazione  come  DOP  anziche'  come  IGP  e  ha  provveduto
all'adeguamento dell'intero dossier;
    Ritenuta  la  necessita'  di riferire la protezione transitoria a
livello nazionale al disciplinare di produzione modificato come sopra
indicato  e  trasmesso  al competente organo comunitario con nota del
28 luglio 2006, numero di protocollo n. 64753;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata
con  decreto  25 febbraio  2004,  alla denominazione Riso di Baraggia
Biellese   e   Vercellese   e'  riservata  al  prodotto  ottenuto  in
conformita'   al  disciplinare  di  produzione  trasmesso  all'organo
comunitario  con  nota  del  28 luglio  2006, numero di protocollo n.
64753 e allegato al presente decreto.