IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Viste le ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999,
n.  3048  del  31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del
25 maggio  2001,  n.  3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio
2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005;
  Considerato  che  in  relazione  al  sopra  menzionato  contesto di
criticita'  con  la  sola  eccezione del settore della rottamazione e
demolizione  dei  veicoli  fuori  uso  e  dei  relativi  componenti e
materiali,  sono  venute  meno  le  condizioni richieste dalla citata
legge  n.  225/1992  per la concessione di un'ulteriore proroga dello
stato di emergenza;
  Considerato,  tuttavia,  che  permane  una  diffusa  situazione  di
criticita'  sicche'  occorre  adottare  ogni  iniziativa utile per il
completamento  degli  interventi  in  atto,  anche  in un contesto di
necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
  Ritenuto  che  la  predetta situazione, suscettibile di determinare
gravi   pregiudizi   alla  collettivita',  puo'  essere  fronteggiata
avviando  ogni  iniziativa  utile  per  scongiurare il verificarsi di
ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose,
anche  assicurando  continuita'  alle  attivita'  poste  in essere in
regime  straordinario  e  derogatorio, finalizzate al superamento del
contesto critico in esame;
  Vista  la  nota  del  30 maggio  2006,  con cui il presidente della
regione   Siciliana   -  commissario  delegato  ha  rappresentato  la
necessita'  di procedere al definitivo completamento degli interventi
finalizzati al definitivo ritorno alle normali condizioni di vita;
  Ravvisata,  quindi,  l'esigenza  di  disciplinare le ulteriori fasi
realizzative  delle  opere  e  degli  interventi  finalizzati  a dare
continuita'  alle  azioni intraprese in regime straordinario, nonche'
di  conseguire  il  definitivo  superamento  del  contesto critico in
rassegna;
  Ritenuto,  quindi,  necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile  ex  art.  5,  comma 3,  della  legge n. 225 del 1992, con cui
disciplinare   gli   interventi   necessari   al  definitivo  rientro
nell'ordinario;
  Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  presidente della regione Siciliana, commissario delegato ai
sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2983/1999, e
successive modifiche ed integrazioni provvede, in regime ordinario ed
in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non
oltre  il  31 dicembre  2006, di tutte le iniziative gia' programmate
per  il  definitivo  superamento  del  contesto  critico  di  cui  in
premessa.
  2.  All'esito  delle  attivita'  di  cui al comma 1, il commissario
delegato   provvede,   altresi',  al  successivo  trasferimento  alle
amministrazioni  ed  enti  ordinariamente competenti dei beni e delle
attrezzature  acquisiti  per l'attuazione delle finalita' connesse al
superamento   del  contesto  critico  in  rassegna,  unitamente  alla
documentazione  contabile  ed  amministrativa  relativa alla gestione
commissariale.
  3.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di cui al comma 1, il
commissario  delegato  si  avvale  della  collaborazione degli uffici
tecnici  della  regione, degli enti locali anche territoriali e delle
amministrazioni periferiche dello Stato.
  4.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  comma 1, il
commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  avvalersi  di un soggetto
attuatore  nonche'  del  personale  gia' operante presso la struttura
commissariale ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in
premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle
vigenti disposizioni in materia.