IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo
2006  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CEE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunita' di
promuovere  prodotti  di  qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace  dai  consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge  21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma  15  che individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico  corrispondente  dal  Ministero  delle politiche agricole,
alimentari e forestali;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12  aprile  2000, pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati   dal   Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali  in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n.
526/1999,   relativi   ai  requisiti  di  rappresentativita'  per  il
riconoscimento  dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed
ai  criteri  di  rappresentanza  negli  organi  sociali  dei medesimi
consorzi,  determinati  in ragione delle funzioni di rappresentare la
collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle
denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro
reputazione,   costituenti  anche  lo  scopo  sociale  del  consorzio
istante;
  Visto   il  decreto  10  maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di
deroga  all'art.  2  del  citato  decreto del 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per
il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P;
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al
citato decreto del 4 maggio 2005;
  Visto  il  decreto  12  settembre  2000,  n.  410, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il
quale,  in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999,
e'  stato  adottato  il  regolamento  concernente la ripartizione dei
costi derivanti dalle attivita' dei consorzi di tutela delle D.O.P. e
delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
  Visto   il  decreto  12  ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,  conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera
d)  sono  state  impartite  le  direttive  per  la collaborazione dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e
salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 617 della Commissione del 4 aprile
2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L.
89  del  5 aprile 2003 con il quale e' stata registrata l'indicazione
geografica protetta «Pomodoro Pachino»;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  consorzio di tutela della I.G.P.
Pomodoro Pachino con sede in Pachino (Siracusa), via P. Cassar Scalia
n.   87,  intesa  ad  ottenere  il  riconoscimento  dello  stesso  ad
esercitare  le  funzioni  indicate all'art. 14, comma 15 della citata
legge n. 526/1999;
  Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000,
relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a quelle riportate nel decreto 12
aprile  2000,  di  individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela;
  Considerato  che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile    2000,    sopra    citato,    relativo   ai   requisiti   di
rappresentativita'  dei  consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto,
il   Ministero  ha  verificato  la  partecipazione,  nella  compagine
sociale,   dei   soggetti  appartenenti  alla  categoria  «produttori
agricoli»  nella  filiera  ortofrutticoli  e cereali non trasformati,
individuata   all'art.  4,  lettera  b)  del  medesimo  decreto,  che
rappresentano  almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto
organismo  di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La
verifica   di   cui   sopra   e'  stata  eseguita  sulla  base  delle
dichiarazioni   presentate   dal   consorzio   richiedente   e  delle
attestazioni  rilasciate  dall'organismo privato Socert - Societa' di
certificazione  a  r.l.,  autorizzato  a  svolgere  le  attivita'  di
controllo sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»
con  decreto  ministeriale  10 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  96  del  26 aprile  2003,
successivamente prorogato;
  Considerate  le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di
una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale  l'art. 14 della legge 21
dicembre  1999,  n.  526 attribuisce in via esclusiva, fatte salve le
attivita'  di  controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento
(CEE) n. 510/06 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra
indicato,  le  attivita'  concernenti  le  proposte  di disciplina di
produzione,  quelle  di miglioramento qualitativo della stessa, anche
in  termini di sicurezza alimentare, nonche' in collaborazione con il
Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,  le
attivita'  di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti
di   concorrenza   sleale,   contraffazioni,   uso   improprio  delle
denominazioni  protette  nel  territorio di produzione e in quello di
commercializzazione,  anche  mediante  la stipulazione di convenzioni
con  i  soggetti  interessati  al confezionamento e all'immissione al
consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche
chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello
stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito
europeo;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
consorzio  di  tutela  della  I.G.P.  «Pomodoro  Pachino»  al fine di
consentirgli   l'esercizio   delle   attivita'   sopra  richiamate  e
specificamente  indicate  all'art. 14, comma 15 della citata legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo statuto del consorzio di tutela della I.G.P. «Pomodoro Pachino»,
con  sede  in  Pachino  (Siracusa),  via  P.  Cassar Scalia n. 87, e'
conforme  alle  prescrizioni  di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile
2000,   recante   disposizioni  generali  relative  ai  requisiti  di
rappresentativita'  dei  consorzi  di  tutela  delle denominazioni di
origine  protette  (D.O.P.)  e delle indicazioni geografiche protette
(I.G.P.).