LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
                   NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

nella seduta del 26 luglio 2006;
                            Premesso che:
  1. La Ustica Lines S.p.a. svolge il servizio di trasporto marittimo
passeggeri sulle tratte Milazzo-Eolie;
  2.  in data 10 maggio 2006, Ustica Lines S.p.a. e le organizzazioni
sindacali   FILT-CGIL,   FIT-CISL,   Uiltrasporti   e  Usclac-Uncdim,
segreterie  provinciali  del  settore  marittimo  di  Messina,  hanno
sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da
garantire  in caso di sciopero per il personale marittimo in servizio
presso le navi della flotta;
  3.  In  data 23 maggio 2006, il testo del predetto accordo e' stato
inviato in commissione per la valutazione di idoneita';
  4. Con note del 12 giugno 2006, prot. numeri 6606, 6607, 6608, pos.
24475,   la  Commissione  ha  avviato  una  istruttoria,  onde  poter
pervenire  ad  una  adeguata  valutazione  dell'accordo  in  oggetto,
richiedendo  alle  aziende  Ustica  Lines  S.p.a.,  N.G.I.  traghetti
S.p.a.,  Siremar S.p.a., di fornire, attraverso idonea documentazione
scritta, dati relativi a:
    a)  servizi  erogati  dalle  aziende  sopra indicate sulle tratte
Milazzo-Eolie;
    b)  orari  dei  servizi sia in inverno che in estate e nei giorni
festivi;
    c) eventuali altre aziende che coprono le stesse tratte;
  5. Con note del 20 giugno 2006, prot. numeri 7009, 7010, 7011, pos.
24475,  la Commissione ha rinnovato alle aziende sopra specificate le
richieste descritte nel punto n. 4 del premesso;
  6.  Ustica  Lines S.p.a., N.G.I. traghetti S.p.a. e Siremar S.p.a.,
hanno  risposto  alle  richieste della Commissione rispettivamente in
data 20 giugno 2006, 21 giugno 2006 e 28 giugno 2006;
  7.   In  data  6 luglio  2006  il  testo  dell'accordo  oggetto  di
valutazione  e'  stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei
consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art.
13,  comma 1,  lettera a),  della  legge 12 giugno 1990, n. 146, come
modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  ricevendo parere
favorevole  dell'Unione  nazionale  consumatori (il 10 luglio 2006) e
dell'Associazione  difesa orientamento consumatori (ADOC il 12 luglio
2006);
                          Considerato che:
  1.  Lo  sciopero  nel settore marittimo e' attualmente disciplinato
dalla  legge  12 giugno  1990,  n.  146,  come modificata dalla legge
11 aprile  2000,  n. 83, nonche' dall'accordo del Gruppo Tirrenia del
1° agosto   2000   (valutato   idoneo  con  delibera  n.  00/231  del
16 novembre  2000, integrato con le modifiche introdotte dall'accordo
del  14 dicembre  2001,  valutato  idoneo  con  delibera n. 02/27 del
14 febbraio  2002,  e  dall'accordo  del  15 settembre 2003, valutato
idoneo  con  delibera  n.  03/149  del 29 ottobre 2003, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003);
  2.  L'accordo  oggetto di valutazione, sottoscritto da Ustica Lines
S.p.a.  e  dalle  organizzazioni sindacali segreterie provinciali del
settore  marittimo  di  Messina,  FILT-CGIL, FIT-CISL, Uiltrasporti e
Usclac-Uncdim,   contiene   la   sola  disciplina  delle  prestazioni
indispensabili  da  garantire  in caso di sciopero, ferme restando le
disposizioni  contenute  nella  legge  n.  146  del 1990 e successive
modificazioni,   nonche'   i   contenuti  dell'accordo  Tirrenia  del
1° agosto  2000  e  successive  modifiche, espressamente citato dalle
parti nelle premesse del testo;
  3.  In  particolare le parti concordano che in caso di sciopero nel
periodo   invernale   (dal   1° ottobre   al   14  giugno)  la  linea
Milazzo-Eolie  con partenza da Milazzo alle ore 7,25 non partecipera'
alla  protesta  ed  effettuera'  il  normale  itinerario  di andata e
ritorno  garantendo  i  collegamenti  con le isole. Mentre in caso di
sciopero  nel periodo estivo (dal 15 giugno al 30 settembre) la linea
Milazzo-Eolie,   con   partenza   da   Milazzo  alle  ore  7,50,  non
partecipera'  allo  sciopero  ed effettuera' il normale itinerario di
andata e ritorno garantendo i collegamenti con le isole;
  4. In caso di sciopero dei lavoratori marittimi della flotta Ustica
Lines  S.p.a.  verra'  garantita  come prestazione indispensabile una
sola corsa sia in inverno che in estate;
  5.  Dalla  istruttoria  compiuta dalla Commissione e' emerso che la
stessa  tratta  e'  servita  dalle  Compagnie Siremar S.p.a. e N.G.I.
Traghetti  S.p.a., le quali garantiscono il trasporto sia nel periodo
invernale che in quello estivo, parimenti ad Ustica Lines S.p.a., dal
lunedi'  alla  domenica.  In  particolare  nel periodo invernale sono
previste   corse  in  partenza  da  Milazzo  alle  ore  6,30  (N.G.I.
Traghetti),  alle  ore  10 (Siremar), alle ore 21 (N.G.I. Traghetti);
mentre  nel perido estivo alle ore 6,30, 7,30, 21 (N.G.I. Traghetti),
ore  10,  14,30  (Siremar  S.p.a.) con potenziamento delle stesse nel
periodo di massima affluenza degli utenti (luglio-agosto);
  6.  Risulta  pertanto  garantito  il  diritto  alla  mobilita'  del
cittadino-utente;
                            Valuta idoneo
L'accordo  aziendale  sottoscritto  in data 10 maggio 2006 tra Ustica
Lines  S.p.a.  e  le  segreterie provinciali del settore marittimo di
Messina   delle   organizzazioni   sindacali   FILT-CGIL,   FIT-CISL,
Uiltrasporti e Usclac-Uncdim, relativo alla individuazione delle sole
prestazioni   indispensabili   da  garantire  in  caso  di  sciopero,
precisando  che  per  tutte  le altre disposizioni resta fermo quanto
stabilito  dalla legge n. 146 del 1990 e successive modifiche nonche'
dall'accordo  Tirrenia  del  1° agosto  2000 e successive modifiche e
integrazioni;
                              Dispone:
  La  comunicazione della presente delibera alla Ustica Lines S.p.a.,
alle  segreterie  provinciali  del settore marittimo di Messina delle
organizzazioni   sindacali   FILT-CGIL,   FIT-CISL,   Uiltrasporti  e
Usclac-Uncdim,   ai   Presidenti  delle  Camere,  al  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  al Ministro dei trasporti e al prefetto di
Messina, nonche' l'inserimento nel sito Internet della Commissione;
                          Dispone altresi':
  La  pubblicazione  della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2006
                                               Il presidente: Martone