LA COMMISSIONE

  Nella seduta del 19 luglio 2006
  Premesso:
    che  l'azienda  Linee  Lecco  S.p.a. di Lecco svolge attivita' di
trasporto pubblico;
    che,  in  data  27 febbraio 2004 la Azienda Linee Lecco S.p.a. di
Lecco ha concluso con le Segreterie territoriali delle organizzazioni
sindacali  Filt-Cigl,  Fit-Cisl,  Uilt-Uil  di  Lecco  e le RR.SS.AA.
Filt-Cigl,  Fit-Cisl, Uilt-Uil un accordo aziendale sulle prestazioni
indispensabili  da  garantire  in  caso  di  sciopero  del  personale
dipendente  dall'azienda,  giusta  quanto  previsto  dalla  legge  n.
146/1990  come  modificata  dalla  legge n. 83/2000, e in adeguamento
alle previsioni di cui all'art. 11 della Regolamentazione provvisoria
delle   prestazioni  indispensabili  adottata  dalla  Commissione  di
garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
    che,  in  data 30 settembre 2005, tale accordo e' stato trasmesso
alle  associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione
del  relativo  parere,  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a),
della  legge  12 giugno  1990,  n.  146,  come modificata dalla legge
11 aprile 2000, n. 83;
    che,   in  data  16 novembre  2005,  l'Adoc  ha  espresso  parere
favorevole sul contenuto dell'accordo;
  Considerato:
    che  lo  sciopero  nel  settore  del trasporto pubblico locale e'
attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come
modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una
Regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili
adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del
31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2002, n. 70;
    che  la  predetta  Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi
collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
      a) dettagliata  descrizione  del  tipo e dell'area territoriale
nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,
lettera A);
      b) individuazione  delle  fasce  orarie  durante  le quali deve
essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
      c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie
al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
        i   servizi   esclusi   dall'ambito   di  applicazione  della
disciplina  dell'esercizio  del diritto di sciopero (noleggio, sosta,
servizi amministrativi..);
        procedure  da  adottare  all'inizio  dello  sciopero  e  alla
ripresa del servizio;
        procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta
la durata delle fasce;
        criteri,  procedure  e  garanzie  da adottare per i servizi a
lunga percorrenza;
        garanzia   dei   presidi  aziendali  atti  ad  assicurare  la
sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti,  dei  lavoratori,  degli
impianti e dei mezzi;
        eventuali  procedure  da  adottare  per  forme alternative di
agitazioni sindacali;
        in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari
al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di
prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per
la continuita' delle attivita' produttive;
        individuazione  delle  aziende  che  per tipo, orari e tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
        individuazione  dei  servizi  da garantire in occasione dello
sciopero di cui all'art. 15;
    che   l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce  anche  che  «in  via
sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero»;
  Rilevato:
    che  le  fasce  orarie  coincidenti  con  i  periodi  di  massima
richiesta  dell'utenza  o con le esigenze di particolari categorie di
utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le
quali  deve  essere  garantito  il  servizio completo urbano (Lecco e
Calolziocorte) ed extraurbano sono cosi' individuate: dalle 6,30 alle
9 e dalle 12 alle 15,30;
    che  al  fine  di  rendere  effettiva  la  durata  delle fasce di
garanzia  e  la  pronta  riattivazione  del servizio al termine dello
sciopero, in base ai tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi,
le  parti  hanno stabilito sia che «gli agenti escono dal deposito di
Lecco  e  Calolziocorte  tanti minuti prima della fine dello sciopero
quanto ne servono per essere presenti alla fermata coincidente con la
ripresa  del  servizio»  e  che al termine del servizio «le corse che
prevedono  la  partenza  dal  capolinea  16  minuti prima dell'orario
previsto  quale termine dell'effettivo servizio termineranno la corsa
fino a capolinea»;
  che,  comunque,  in  relazione  al servizio extraurbano, per meglio
conseguire  le  finalita'  di  cui  sopra  potranno essere realizzati
«trasferimenti a vuoto»;
  che,  ai  sensi dell'art. 16 della Regolamentazione provvisoria, le
parti  sociali  hanno  previsto  la garanzia delle corse speciali per
«passeggeri handicappati» fino alle ore 18;
  che le parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione dal
lavoro  sia garantita l'operativita' di presidi aziendali (in ipotesi
di  scioperi  di  24  ore  di  un  Agente Movimento e un responsabile
Ufficio  movimento;  un  meccanico;  un  addetto all'informazione; in
ipotesi  di  scioperi  di  durata inferiore alle 24 ore un addetto al
Movimento);
  che  il richiamo contenuto nella premessa all'accordo nazionale per
il trasporto pubblico locale del 7 febbraio 1991 e alla sola legge n.
146/1990   non   deve  essere  tenuto  in  considerazione  in  quanto
manifestamente  frutto  di  mero  errore  materiale, atteso che detto
accordo  risulta  da  tempo  superato  sia dalla legge n. 83/2000 sia
dalla Regolamentazione provvisoria approvata da questa Commissione di
garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
  che,  pertanto,  per  tutto  quanto  non espressamente previsto dal
presente Accordo le parti si atterranno a quanto previsto dalla legge
n.  146/1990  cosi'  come  modificata  dalla  legge 83/2000 nonche' a
quanto  previsto  dalla disciplina del settore del Trasporto pubblico
locale  contenuta  nella  Regolamentazione  provvisoria  approvata da
questa  Commissione  di Garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio
2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
    che,  pur  se  il  predetto accordo nulla stabilisce con riguardo
alle  altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16
della  Regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le
parti,   nulla   osta  alla  valutazione  di  idoneita'  dell'accordo
medesimo,  da  considerarsi  come  attuazione  almeno  parziale delle
previsioni  di  cui alla Regolamentazione provvisoria, fermo restando
l'auspicio  al  raggiungimento  di  nuovo accordo integrante tutte le
previsioni della Regolamentazione medesima;
  Valuta  idoneo,  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della
legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile
2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale
dipendente  Azienda  Linee  Lecco  S.p.a.  di Lecco, concluso in data
27 febbraio  2004 con le Segreterie territoriali delle organizzazioni
sindacali  Filt-Cigl,  Fit-Cisl,  Uilt-Uil  di  Lecco  e le RR.SS.AA.
Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil;
  Precisa  che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art.
2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame,
restano in vigore le regole contenute nella legge 146/1990 e ss. mod.
e nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;
                               Dispone
la  comunicazione  della  presente  delibera alla Azienda Linee Lecco
S.p.A.  di  Lecco,  alle segreterie territoriali delle organizzazioni
sindacali  Filt-Cigl,  Fit-Cisl,  Uilt-Uil  di  Lecco  e le RR.SS.AA.
Filt-Cigl,  Fit-Cisl, Uilt-Uil, al Prefetto di Lecco, al Ministro dei
trasporti,  ai  Presidenti  delle Camere, al Presidente del Consiglio
dei   Ministri,   nonche'   l'inserimento  sul  sito  Internet  della
Commissione;
                           Dispone inoltre
la  pubblicazione  della  presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 19 luglio 2006

                                               Il presidente: Martone