LA COMMISSIONE Nella seduta del 19 luglio 2006 Premesso: che l'azienda Linee Lecco S.p.a. di Lecco svolge attivita' di trasporto pubblico; che, in data 27 febbraio 2004 la Azienda Linee Lecco S.p.a. di Lecco ha concluso con le Segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Lecco e le RR.SS.AA. Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che, in data 30 settembre 2005, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; che, in data 16 novembre 2005, l'Adoc ha espresso parere favorevole sul contenuto dell'accordo; Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B); c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16): i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15; che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; Rilevato: che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo urbano (Lecco e Calolziocorte) ed extraurbano sono cosi' individuate: dalle 6,30 alle 9 e dalle 12 alle 15,30; che al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, in base ai tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi, le parti hanno stabilito sia che «gli agenti escono dal deposito di Lecco e Calolziocorte tanti minuti prima della fine dello sciopero quanto ne servono per essere presenti alla fermata coincidente con la ripresa del servizio» e che al termine del servizio «le corse che prevedono la partenza dal capolinea 16 minuti prima dell'orario previsto quale termine dell'effettivo servizio termineranno la corsa fino a capolinea»; che, comunque, in relazione al servizio extraurbano, per meglio conseguire le finalita' di cui sopra potranno essere realizzati «trasferimenti a vuoto»; che, ai sensi dell'art. 16 della Regolamentazione provvisoria, le parti sociali hanno previsto la garanzia delle corse speciali per «passeggeri handicappati» fino alle ore 18; che le parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operativita' di presidi aziendali (in ipotesi di scioperi di 24 ore di un Agente Movimento e un responsabile Ufficio movimento; un meccanico; un addetto all'informazione; in ipotesi di scioperi di durata inferiore alle 24 ore un addetto al Movimento); che il richiamo contenuto nella premessa all'accordo nazionale per il trasporto pubblico locale del 7 febbraio 1991 e alla sola legge n. 146/1990 non deve essere tenuto in considerazione in quanto manifestamente frutto di mero errore materiale, atteso che detto accordo risulta da tempo superato sia dalla legge n. 83/2000 sia dalla Regolamentazione provvisoria approvata da questa Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che, pertanto, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo le parti si atterranno a quanto previsto dalla legge n. 146/1990 cosi' come modificata dalla legge 83/2000 nonche' a quanto previsto dalla disciplina del settore del Trasporto pubblico locale contenuta nella Regolamentazione provvisoria approvata da questa Commissione di Garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della Regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla Regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della Regolamentazione medesima; Valuta idoneo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente Azienda Linee Lecco S.p.a. di Lecco, concluso in data 27 febbraio 2004 con le Segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Lecco e le RR.SS.AA. Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil; Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella legge 146/1990 e ss. mod. e nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore; Dispone la comunicazione della presente delibera alla Azienda Linee Lecco S.p.A. di Lecco, alle segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil di Lecco e le RR.SS.AA. Filt-Cigl, Fit-Cisl, Uilt-Uil, al Prefetto di Lecco, al Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione; Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 luglio 2006 Il presidente: Martone