LA COMMISSIONE

  nella seduta del 19 luglio 2006;
                              Premesso
che  l'azienda  SITA  S.p.a. di Firenze svolge attivita' di trasporto
pubblico locale;
  che,  in  data  10 settembre 1992, questa Commissione ha dichiarato
idoneo  l'accordo  aziendale  contenente  la  regolamentazione  delle
prestazioni indispensabili, sottoscritto in data 22 novembre 1991 tra
l'azienda  SITA  S.p.a.  di Firenze e la R.S.A. FILT-CGIL, FIT-CISL e
UILT-UIL;
  che, in data 18 ottobre 2002, l'azienda SITA S.p.a. di Firenze e la
R.S.U.  FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL hanno concluso un
accordo  aziendale  sulle  prestazioni indispensabili da garantire in
caso di sciopero del personale dipendente dall'Azienda, giusta quanto
previsto  dalla  legge  n.  146/1990  come  modificata dalla legge n.
83/2000,  e  in  adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della
regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili
adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del
31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2002, n. 70;
  che,  in data 6 dicembre 2002, tale accordo e' stato trasmesso alle
associazioni  degli  utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del
relativo  parere,  ai  sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della
legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile
2000, n. 83;
  che,  in  data  9 dicembre  2002,  il comitato centrale dell'Unione
nazionale   consumatori  ha  espresso  avviso  favorevole  in  ordine
all'accordo  in quanto in esso «si prevede l'assolvimento dei servizi
minimi   essenziali   per  assicurare  il  trasporto  di  determinate
categorie di utenti»;
                             Considerato
che  lo  sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico  locale  e'
attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come
modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una
regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili
adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del
31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2002, n. 70;
  che  la  predetta  regolamentazione  provvisoria  rinvia ad accordi
collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
    a) dettagliata  descrizione  del  tipo  e  dell'area territoriale
nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'Azienda (art. 10,
lettera A);
    b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere
garantito il servizio completo (art. 11, lettera B);
    c) individuazione  delle  seguenti modalita' operative necessarie
al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
      - i   servizi   esclusi   dall'ambito   di  applicazione  della
disciplina  dell'esercizio  del diritto di sciopero (noleggio, sosta,
servizi amministrativi..);
      - procedure  da  adottare  all'inizio  dello  sciopero  e  alla
ripresa del servizio;
      - procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta
la durata delle fasce;
      - criteri,  procedure  e  garanzie  da adottare per i servizi a
lunga percorrenza;
      - garanzia   dei   presidi  aziendali  atti  ad  assicurare  la
sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti,  dei  lavoratori,  degli
impianti e dei mezzi;
      - eventuali  procedure  da  adottare  per  forme alternative di
agitazioni sindacali;
      - in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari
al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di
prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per
la continuita' delle attivita' produttive;
      - individuazione  delle  aziende  che  per tipo, orari e tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
      - individuazione  dei  servizi  da garantire in occasione dello
sciopero di cui all'art. 15;
  che   l'art.   10,   lettera  A),  stabilisce  anche  che  «in  via
sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero»;
                              Rilevato
che  le  fasce  orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta
dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per
i  quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve
essere  garantito  il servizio completo sono cosi' individuate: dalle
4,15 alle 8,15 e dalle 12,30 alle 14,30;
  che  al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia
le  parti  hanno  previsto  che  «le corse avviate nelle fasce orarie
perverranno  fino  a  capolinea,  alla  stessa  stregua  le  corse in
svolgimento  all'ora  di  avvio  dell'agitazione saranno regolarmente
condotte  fino  al  capolinea,  ove  il  servizio  puo'  cessare  per
l'adesione allo sciopero»;
    che  le  parti hanno previsto, altresi', che durante l'astensione
dal  lavoro sia garantita l'operativita' di quattro presidi aziendali
(un  addetto al movimento; un responsabile per l'officina; una unita'
di pronto soccorso; un responsabile per l'autostazione);
    che,  pur  se  il  predetto accordo nulla stabilisce con riguardo
alle  altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16
della  regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le
parti,   nulla   osta  alla  valutazione  di  idoneita'  dell'accordo
medesimo,  da  considerarsi  come  attuazione  almeno  parziale delle
previsioni  di  cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando
l'auspicio  al  raggiungimento  di  nuovo accordo integrante tutte le
previsioni della regolamentazione medesima;
                            Valuta idoneo
ai  sensi  dell'art.  13,  comma 1, lettera a), della legge 12 giugno
1990,  n.  146,  come  modificata  dalla legge 11 aprile 2000, n. 83,
l'accordo  aziendale  in materia di sciopero del personale dipendente
dalla  azienda  SITA  S.p.a.  di  Firenze,  concluso  con  la  R.S.U.
FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL e FAISA-CISAL in data 18 ottobre 2002;
                               Precisa
che,  per  tutti  gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della
legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano
in  vigore  le  regole  di  cui  alla  citata  legge  n.  146/1990, e
successive  modificazioni,  nonche'  alla menzionata regolamentazione
provvisoria del settore;
                               Dispone
la  comunicazione della presente delibera alla azienda SITA S.p.a. di
Firenze,  la  R.S.U.  FILT-CGIL,  FIT-CISL,  UILT-UIL  e  FAISA-CISAL
dell'azienda  SITA  S.p.a.  di  Firenze,  al  prefetto di Firenze, al
Ministro dei trasporti, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del
Consiglio dei Ministri, nonche' l'inserimento sul sito Internet della
Commissione;
                           Dispone inoltre
la  pubblicazione  della  presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 19 luglio 2006

                                               Il presidente: Martone