IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) della commissione n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato del settore vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato; Visto il regolamento (CE) della commissione n. 2729/2000 del 14 dicembre 2000, recante modalita' d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) della commissione n. 884/2001 del 24 aprile 2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino e, in particolare, gli articoli 6, comma 1, lettera g), e 8, comma 1, primo periodo; Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole forestali del 19 dicembre 2005, recante revisione degli uffici e dei laboratori di livello dirigenziale non generale dell'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233; Considerata la necessita', ai fini dei controlli, che le attivita' di trasformazione delle uve in mosti aventi un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore a 8% vol debbono essere distinte in conformita' alla loro diversa destinazione cui soggiacciono nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo; Considerato che, ai sensi dei citati articoli della legge n. 82/2006, i mosti aventi titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succo di uve e di succhi di uve concentrati, possono essere detenuti nelle cantine e negli stabilimenti enologici, nonche' nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; Ritenuto necessario stabilire le modalita' da osservare per la detenzione, senza la prescritta denaturazione, dei predetti mosti aventi titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume nelle cantine e negli stabilimenti enologici, nonche' nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati; Decreta: Art. 1. 1. In applicazione del combinato disposto di cui all'art. 6, comma 1, lettera g) e dell'art. 8, comma 1, primo periodo, della legge n. 82/2006, con il presente decreto sono stabilite le modalita' da osservarsi per la detenzione dei mosti aventi titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume, senza la prescritta denaturazione, nelle cantine e negli stabilimenti enologici, nonche' nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, purche' tali mosti siano destinati alla preparazione di succhi di uve e di succhi di uve concentrati.