IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Visto  il  regolamento  (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  relativo  all'organizzazione  comune  del  mercato del settore
vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  della  commissione  n.  1623/2000 del
25 luglio 2000, recante modalita' d'applicazione del regolamento (CE)
n.  1493/1999,  relativo  all'organizzazione  comune  del mercato del
settore vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato;
  Visto  il  regolamento  (CE)  della  commissione  n.  2729/2000 del
14 dicembre  2000,  recante  modalita' d'applicazione per i controlli
nel settore vitivinicolo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  della  commissione  n.  884/2001  del
24 aprile  2001, che stabilisce modalita' di applicazione relative ai
documenti  che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
  Vista  la  legge  20 febbraio  2006, n. 82, recante disposizioni di
attuazione  della  normativa comunitaria concernente l'organizzazione
comune  di  mercato (OCM) del vino e, in particolare, gli articoli 6,
comma 1, lettera g), e 8, comma 1, primo periodo;
  Visto  il  decreto-legge  18 giugno  1986,  n. 282, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha
previsto  l'istituzione  dell'ispettorato  centrale repressione frodi
presso  il  Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle
infrazioni   nella   preparazione   e   nel  commercio  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle politiche agricole forestali
del 19 dicembre 2005, recante revisione degli uffici e dei laboratori
di   livello  dirigenziale  non  generale  dell'ispettorato  centrale
repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali;
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del   Consiglio   dei  Ministri  e  dei  Ministeri,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Considerata  la necessita', ai fini dei controlli, che le attivita'
di  trasformazione  delle uve in mosti aventi un titolo alcolometrico
volumico  naturale  inferiore  a  8% vol  debbono  essere distinte in
conformita'   alla   loro   diversa   destinazione  cui  soggiacciono
nell'ambito   dell'organizzazione   comune  di  mercato  del  settore
vitivinicolo;
  Considerato  che,  ai  sensi  dei  citati  articoli della  legge n.
82/2006,  i  mosti  aventi  titolo  alcolometrico inferiore all'8 per
cento  in  volume,  destinati  alla preparazione di succo di uve e di
succhi  di  uve  concentrati, possono essere detenuti nelle cantine e
negli   stabilimenti   enologici,   nonche'   nei  locali  annessi  o
intercomunicanti,   anche   attraverso   cortili,   a  qualunque  uso
destinati,  senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano
rispettate  le  modalita'  definite  con  decreto  del Ministro delle
politiche agricole e forestali;
  Ritenuto  necessario  stabilire  le  modalita'  da osservare per la
detenzione,  senza  la  prescritta  denaturazione, dei predetti mosti
aventi titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento in volume nelle
cantine  e negli stabilimenti enologici, nonche' nei locali annessi o
intercomunicanti,   anche   attraverso   cortili,   a  qualunque  uso
destinati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  In  applicazione  del  combinato  disposto  di  cui all'art. 6,
comma 1,  lettera g)  e  dell'art.  8,  comma 1, primo periodo, della
legge n. 82/2006, con il presente decreto sono stabilite le modalita'
da osservarsi per la detenzione dei mosti aventi titolo alcolometrico
inferiore   all'8   per   cento   in   volume,  senza  la  prescritta
denaturazione,  nelle cantine e negli stabilimenti enologici, nonche'
nei  locali  annessi  o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a
qualunque  uso  destinati,  purche'  tali  mosti siano destinati alla
preparazione di succhi di uve e di succhi di uve concentrati.