IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 26 luglio 2005, n. 152 ed in particolare
l'art.   4,  comma 2,  nel  quale  si  dispone  che  agli  interventi
all'estero  del  Dipartimento della protezione civile si applicano le
disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
2 settembre  2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
criticita'  in  conseguenza  delle  grave  situazione in cui versa la
popolazione del sud del Sudan;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3468  del  13 ottobre  2005, n. 3518 del 27 aprile 2006 e n. 3527 del
16 giugno 2006, art. 5;
  Visto   l'art.  13,  comma 2,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005;
  Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante la nuova disciplina
della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo;
  Considerato  che  si  rende  necessario  perequare  il  trattamento
economico  del personale esperto impiegato per conto del Dipartimento
della protezione civile nelle diverse missioni umanitarie all'estero;
  Tenuto   conto   che  nell'ambito  delle  iniziative  di  carattere
umanitario  finalizzate  al  completo  e  pieno  ritorno alle normali
condizioni  di  vita  della popolazione del Sudan si rende necessario
avvalersi,  anche  per  il tramite di organizzazioni non governative,
della   collaborazione   di   personale  esperto  aventi  particolare
esperienza  anche  nella  gestione  di  programmi  internazionali  di
assistenza   umanitaria   e  di  riabilitazione  e  ricostruzione  di
strutture ed infrastrutture;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
17 febbraio  2006  recante  proroga,  fino  al 31 gennaio 2007, dello
stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia
di  Cosenza,  interessato  da  gravissimi  dissesti idrogeologici con
conseguenti diffusi movimenti franosi;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3427  del  29 aprile  2005,  n. 3472 del 21 ottobre 2005, n. 3485 del
22 dicembre 2005 e n. 3520 del 2 maggio 2006;
  Visto  il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
23 febbraio  2006,  n. 669 recante «attribuzioni e composizione della
Struttura  temporanea  di  missione per l'attuazione degli interventi
urgenti  diretti  a  fronteggiare  i  danni  conseguenti  a  dissesti
idrogeologici   con   annessi   movimenti  franosi  verificatisi  nel
territorio del comune di Cerzeto»;
  Considerate  le risultanze istruttorie relative al quadro economico
dell'intervento  di  ricostruzione della frazione di Cavallerizzo del
comune di Cerzeto rappresentate dal soggetto attuatore con nota n. 52
del 30 maggio 2006;
  Vista  la  nota  del  comune  di Cerzeto prot. n. 2559 del 6 giugno
2006;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3400
in  data 8 febbraio 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione
civile  diretti  a  fronteggiare  la grave situazione di inquinamento
ambientale  che  ha  interessato  il  territorio dei comuni di Asti e
Cirie»;
  Visto  l'art.  5  dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3491  in  data  25 gennaio  2006 recante: «Disposizioni
urgenti di protezione civile»;
  Vista  la nota del 26 maggio 2006 con la quale il sindaco di Asti -
Commissario delegato chiede la proroga del poteri commissariali;
  Vista la nota del 3 luglio 2006 della regione Piemonte;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
28 ottobre  2005  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di
emergenza  a  seguito  degli  eventi alluvionali che hanno colpito il
territorio  delle  province  di  Bari  e  Brindisi  nei  giorni  22 e
23 ottobre 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 novembre  2005,  n.  3475,  recante:  «Primi interventi urgenti di
protezione  civile  diretti  a  fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali  eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle
province  di  Bari  e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005» cosi'
come  modificata  dall'art.  3 dell'ordinanza di protezione civile n.
3485  del  2005,  dall'art.  11  dell'ordinanza  n.  3506  del 2006 e
dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3527 del 2006;
  Vista  la  nota  del  20 marzo  2006  del  Presidente della regione
Puglia;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3459
in  data  16 agosto 2005, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare l'emergenza idrica nel territorio della regione Puglia»;
  Vista  la  nota  13 giugno  2006,  con la quale il Presidente della
regione  Puglia ha rappresentato l'esigenza che vengano confermati in
capo  al  medesimo  i  poteri  di  Commissario  delegato  al  fine di
provvedere,  in  regime ordinario, all'attuazione ed al completamento
delle opere gia' programmate;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 giugno 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza
nel territorio del comune di Lipari;
  Visto  il  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  del  29 settembre  2002,  con il quale e' stata disposta la
proroga  del  sopra  citato  stato  di emergenza, sino al 31 dicembre
2002;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
10 gennaio  2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel
territorio  delle  isole  Eolie,  nelle  aree  marine  e  nelle fasce
costiere  interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in
atto nell'isola di Stromboli»;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
10 gennaio  2003,  con  il  quale  e'  stata disposta la proroga e la
dichiarazione  dello  stato  d'emergenza,  fino  al 31 dicembre 2003,
rispettivamente   nel   territorio  del  comune  di  Lipari  e  nelle
prospicienti aree marine;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre  2003,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello
stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 dicembre  2004,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello
stato   di  emergenza  nel  territorio  delle  isole  Eolie  fino  al
31 dicembre 2005;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
29 dicembre  2005,  con  il  quale e' stata disposta la proroga dello
stato   di  emergenza  nel  territorio  delle  isole  Eolie  fino  al
31 dicembre 2006;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo
2003,   n.   3266,   recante  «Primi  interventi  urgenti  diretti  a
fronteggiare  i  danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie,
derivanti  dagli  effetti  indotti  dai  fenomeni  vulcanici  in atto
nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;
  Vista  l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225,
recante:   «Disposizioni   urgenti   per  fronteggiare  l'eccezionale
afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  del 28 gennaio 2005, n.
3397,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione civile» e, in
particolare, l'art. 7;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  dell'11 luglio 2006, prot. GAB/2006/5378/B08, nella quale
per      la     risoluzione     delle     problematiche     afferenti
all'approvvigionamento  idrico  e  della  gestione delle acque reflue
urbane  del comune di Lipari detto Dicastero destina 12.000.000,00 di
euro;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
1° giugno  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio
2007,  lo  stato  di  emergenza  nel  settore dei rifiuti, nonche' in
materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati,
e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei ministri n.
3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del
30 marzo  2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004,
art.  1,  comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del
13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre
2004,  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del
29 dicembre  2004,  art.  2,  n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n.
3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429
del  29 aprile  2005,  art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n.
3449  del  15 luglio  2005,  art.  2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre
2005,  art.  5,  comma 6,  n.  3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del
19 dicembre  2005,  n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n.
3493  in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7, n. 3508 del
13 aprile  2006, art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006, art. 15, n. 3527
del  16 giugno  2006,  art. 8 e n. 3529 del 2006 recanti disposizioni
urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
14 dicembre   2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato,  fino  al
31 dicembre  2006,  lo stato di emergenza dello stato di emergenza in
relazione    alla    crisi   di   natura   socio-economico-ambientale
determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2006,  n.  3504,  recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile
dirette  a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale
determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno»;
  Vista  la  nota  del  12 giugno 2006 dell'Assessore alla protezione
civile della regione Abruzzo;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
14 ottobre  2005,  recante la dichiarazione di «Grande evento» per lo
svolgimento  dei  mondiali  di nuoto «Roma 2009» nel territorio della
provincia di Roma;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3489
del   29 dicembre   2005,   recante   «Disposizioni  urgenti  per  lo
svolgimento  nel  territorio  della provincia di Roma dei mondiali di
nuoto  «Roma  2009»,  cosi'  come  integrata  dagli  articoli 9  e 10
dell'ordinanza di protezione civile n. 3508 del 2006;
  Visto l'art. 11-quaterdecies del decreto-legge 30 novembre 2005, n.
203,  come  convertito  nella  legge  2 dicembre 2005, n. 248, con il
quale,  tra l'altro, vengono stanziati 2 milioni di euro, a decorrere
dall'anno  2007  per  15  anni,  per  consentire  l'organizzazione  e
l'adeguamento   degli   impianti   e   attrezzature   necessari  allo
svolgimento  dei  Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma
nel 2009;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre  2005  concernente  la proroga dello stato d'emergenza in
ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002
nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;
  Visto   l'art.   3,  comma 3,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505
del  9 marzo 2006, recante: «Ulteriori disposizioni relative al Fondo
per  interventi  straordinari  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  istituito  ai  sensi  dell'art.  32-bis  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326»;
  Vista  la  nota  n.  5916  del 3 dicembre 2005 del Presidente della
regione   Molise,   concernente   la   richiesta   di   utilizzare  i
finanziamenti   assegnati  alla  medesima  regione  da  destinare  al
proseguimento  delle  attivita' poste in essere ai sensi dell'art. 3,
comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
7 luglio  2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nel  territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi
alluvionali del giorno 3 luglio 2006;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3531
del  7 luglio 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile
diretti  a  fronteggiare  i danni conseguenti agli eccezionali eventi
atmosferici  che  hanno colpito il territorio della provincia di Vibo
Valentia il giorno 3 luglio 2006»;
  Vista la nota n. 330 del 13 luglio 2006 della regione Calabria;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3525
del  24 marzo  2006,  recante:  «Ulteriori  interventi  di protezione
civile diretti a fronteggiare le situazioni di criticita' in atto nel
territorio  delle  province  di  L'Aquila  e Teramo interessato dagli
interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso»;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3419
del  24 marzo 2006, recante: «Interventi urgenti di protezione civile
diretti  a  fronteggiare  la  situazione  di  pericolo  in  atto  nei
territori dei comuni di Ancona e Orbetello»;
  Vista  la  nota  n. 256 del 18 luglio 2006 del Commissario delegato
per il superamento dell'emergenza del sistema gran Sasso;
  Vista  la  nota  del  17 luglio  2006  della  prefettura  di Reggio
Calabria - Ufficio territoriale del Governo, con la quale il Prefetto
segnala  la  grave situazione di dissesto idrogeologico che interessa
la rupe del castello «Ruffo di Calabria» nel comune di Scilla;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
26 novembre   2004,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  in  ordine agli eventi sismici verificatisi nel territorio
della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 dicembre  2005,  concernente la proroga dello stato di emergenza in
ordine   agli   eventi  sismici  verificatisi  nel  territorio  della
provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
  Vista  l'ordinanza  del  presidente  del Consiglio dei ministri del
10 dicembre   2004,  n.  3385,  recante:  «Primi  interventi  urgenti
conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della
provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004»;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
21 marzo  2005, n. 3413, recante: «Disposizioni urgenti di protezione
civile  in  relazione allo stato di emergenza conseguente agli eventi
sismici  che  hanno  colpito il territorio della provincia di Brescia
nella notte del 24 novembre 2004»;
  Vista  l'ordinanza  di  protezione  civile  del 13 ottobre 2005, n.
3469,  recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione civile» e, in
particolare, l'art. 12;
  Vista  l'ordinanza  di protezione civile del 2 maggio 2006, n. 3520
recante   «Disposizioni   urgenti   di   protezione   civile»  e,  in
particolare, l'art. 5;
  Vista  la  nota del presidente della giunta regionale della regione
Lombardia  del  18 luglio 2006, prot. A1.2006.0084154, nella quale si
chiede  di  assicurare  la  continuita'  della gestione commissariale
mediante   l'attribuzione  della  funzione  di  commissario  delegato
all'assessore  alle  reti,  servizi  di  pubblica utilita' e sviluppo
sostenibile della predetta regione;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 dicembre  2005,  concernente  la dichiarazione di grande evento nel
territorio  della  provincia  di  Varese  per  garantire  il regolare
svolgimento del «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008»;
  Vista l'ordinanza di protezione civile del 19 aprile 2006, n. 3514,
recante interventi conseguenti alla dichiarazione di grande evento di
cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
2 dicembre  2005, cosi' come modificata dall'art. 9 dell'ordinanza di
protezione civile del 2 maggio 2006, n. 3520;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 6 aprile 2006
recante  la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del
comune di Ostuni (Brindisi), in relazione all'incaglio della motonave
Hanife Ana in localita' Torre Pozzella - Costa Merlata;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3517
del  27 aprile  2006,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del
5 maggio  2006,  cosi'  come modificata dall'art. 9 dell'ordinanza di
protezione civile n. 3527 del 16 giugno 2006;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285
del  30  aprile  2003,  recante:  «Ulteriori  disposizioni urgenti di
protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale
situazione internazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106
del 9 maggio 2003;
  Visto,   in  particolare,  l'art.  1,  comma 2,  lettera f),  della
predetta  ordinanza  con cui viene demandato al capo del Dipartimento
della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
il  compito,  tra  l'altro,  di  disporre  per il potenziamento delle
strutture   e  delle  attrezzature  dell'Istituto  nazionale  per  le
malattie  infettive  «Lazzaro  Spallanzani»  di  Roma  e dell'azienda
ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano;
  Vista  la  delibera  CIPE  n.  35  del  22 marzo 2006 con cui viene
assegnata  ai  predetti  istituti  ospedalieri  una parte della somma
accantonata  a  valere sulle residue disponibilita' di cui alla legge
n.  135/1990 per il completamento degli interventi di cui alla citata
ordinanza n. 3285/2003;
  Viste  le  note  del  22 febbraio  2006 e del 21 marzo 2006 con cui
l'Istituto  nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani»
di Roma e l'Ospedale «Luigi Sacco» di Milano rappresentano l'esigenza
di rendere immediatamente disponibili le predette somme;
  Vista la nota del 7 giugno 2006 del Ministero della salute;
  Viste  le  note  del  25 luglio 2006, del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  Ufficio legislativo, e CIPE con le quali si comunica
la  propria  intesa  rispetto al trasferimento immediato delle citate
risorse;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3390/2004 e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
2 marzo  2006  concernente  la dichiarazione dello stato di emergenza
nell'isola d'Ischia;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3521/2006;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri n.
3526/2006   inerente   agli   interventi   urgenti  nella  Repubblica
indonesiana;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
6 aprile  2006 concernente la proroga della dichiarazione dello stato
di emergenza nell'isola di Lampedusa;
  Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri n.
3350/2004;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
1° giugno  2006  recante  la  proroga, fino al 31 gennaio 2007, dello
stato  di  emergenza  nel territorio della regione Puglia nel settore
dei  rifiuti  urbani,  speciali  e  speciali  pericolosi,  bonifica e
risanamento  ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e  dei  sedimenti
inquinanti;
  Viste  le  ordinanze  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
27 giugno  1996,  n.  2450  e successive modificazioni, del 31 maggio
1999, n. 2985 e successive modificazioni;
  Vista  la nota della Prefettura di Bari prot. n. 06/6540/9C/GAB del
4 maggio 2006;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n. 3518 del 27 aprile 2006, il Dipartimento
della  protezione  civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e'  autorizzato,  fino  al  30 giugno 2007, a continuare ad avvalersi
degli   esperti   di  cui  all'art.  2,  comma 3,  dell'ordinanza  di
protezione civile n. 3468 del 13 ottobre 2005;
  2.  Al  fine  di  favorire la realizzazione di alcune iniziative di
carattere  umanitario  nel  Sudan,  il  Dipartimento della protezione
civile   e'   autorizzato   a   consentire  alle  organizzazioni  non
governative convenzionate con il Dipartimento medesimo, sulla base di
motivata  richiesta,  la  possibilita'  di  avvalersi  di  esperti di
comprovata professionalita', cui e' riconosciuto il regime giuridico,
economico,  fiscale  e  previdenziale  di  cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni.
  3.  Agli  oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si
provvede  a  carico  del  Fondo  della protezione civile che e' stato
appositamente  integrato  con  la  somma  di  euro  1.000.000,00  dal
Ministero dell'economia e delle finanze.