Il  Ministro  per  i  diritti  e  le  pari  opportunita' emana il
seguente avviso per la presentazione dei progetti di fattibilita', di
seguito illustrati.
1. Premessa.
    Con  il  presente avviso si intende dare attuazione allo speciale
programma  di  assistenza previsto dall'art. 13 della legge 11 agosto
2003 n. 228, recante misure contro la tratta di persone e dall'art. 1
del  regolamento  di  attuazione approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica,   19 settembre  2005,  n.  237.  A  tal  fine  la
commissione  interministeriale  prevista  dall'art.  3,  comma 1, del
predetto regolamento di attuazione, valutera', sulla base dei criteri
e  delle  modalita'  previsti dal medesimo regolamento, i progetti di
fattibilita'    rivolti   specificamente   ad   assicurare   progetti
individualizzati  di assistenza che garantiscano, in via transitoria,
adeguate  condizioni  di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria
alle  vittime  dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice
penale,  come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della
citata legge n. 228/2003.
    Definizioni:
      programma di assistenza: per programma di assistenza si intende
il  programma  di  assistenza  nel suo complesso, cosi' come definito
all'art. 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228;
      progetti  di  fattibilita':  per  progetti  di  fattibilita' si
intendono  i  progetti  da  attivarsi  ad iniziativa di regioni, enti
locali  o  enti  privati,  tesi a realizzare i progetti di assistenza
individualizzati  e  presentati,  ai fini del finanziamento di cui al
programma  di  assistenza,  ai sensi del regolamento di attuazione di
cui  al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n.
237;
      progetti   individualizzati   di   assistenza:   per   progetti
individualizzati  di  assistenza  si  intendono i singoli progetti di
assistenza  da realizzarsi, nell'ambito dei progetti di fattibilita',
a  favore  delle  vittime  di  tratta  e  riduzione o mantenimento in
schiavitu'  o in servitu', di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 237/2005.
2. Obiettivi.
    Nel quadro dell'attuazione dello speciale programma di assistenza
previsto  dall'art. 13 della legge n. 228/2003, costituiscono oggetto
del  presente  avviso  i  progetti  di  fattibilita'  annuali volti a
realizzare  progetti  individualizzati  di assistenza della durata di
tre  mesi,  prorogabili fino ad altri tre, a favore delle vittime dei
reati  di  riduzione  o mantenimento in schiavitu' o in servitu' e di
tratta di persone.
    Tali   progetti,  che  tengano  conto  delle  eventuali  esigenze
collegate  alla  tipologia delle medesime vittime alla loro eta' e al
tipo di sfruttamento subito, devono prevedere in ogni caso:
      fornitura  alle  vittime  di  alloggio  e ricovero in strutture
adeguate;
      assistenza  che accompagni le vittime a far emergere la propria
condizione;
      disponibilita' di servizi socio-sanitari di pronto intervento;
      convenzioni  con  gli enti impegnati in programmi di assistenza
ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo
25 luglio  1998,  n.  286 e comunque con i servizi sociali degli enti
locali.
    I  progetti  di  fattibilita'  possono  essere  presentati  dalle
regioni, dagli enti locali e dai soggetti privati iscritti, alla data
di scadenza della presentazione della domanda di finanziamento di cui
al   presente   avviso,  nell'apposita  sezione  del  registro  delle
associazioni  e  degli  enti  che  svolgono  attivita'  a  favore  di
stranieri  immigrati  di  cui  all'art.  52,  comma 1, lettera b) del
regolamento  di  attuazione del testo unico concernente la disciplina
sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modifiche, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.
3. Risorse programmate.
    L'ammontare  delle  risorse destinate ai progetti di fattibilita'
di  cui  al  presente  avviso  e' di Euro 2.500.000,00 a valere sulle
risorse   assegnate   al   dipartimento  per  i  diritti  e  le  pari
opportunita',  ai  sensi dell'art. 13, comma 3, della legge 11 agosto
2003, n. 228 e dell'art. 2 del relativo regolamento di attuazione.
    Le iniziative saranno finanziate come segue:
      l'80% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;
      il  20%  del  totale  della  spesa a valere sulle risorse della
regione e dell'ente locale.
4. Destinatari.
    Sono destinatari dei progetti:
      persone  vittime  dei  reati  di  riduzione  o  mantenimento in
schiavitu' o in servitu' e di tratta di persone.
5. Proponenti ed attuatori.
    Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto di
fattibilita' e lo realizza.
    Il  proponente  e'  responsabile della realizzazione del progetto
presentato.
    Ove  l'attuazione  del  progetto o parte di esso venga affidata a
soggetti  terzi,  da  indicare  specificamente nel progetto stesso, i
proponenti   ne  rimangono  comunque  responsabili  e  mantengono  il
coordinamento delle azioni previste.
    I  soggetti  attuatori  privati  debbono comunque essere iscritti
nell'apposita  sezione  del  registro delle associazioni e degli enti
che  svolgono  attivita'  a  favore  di  stranieri  immigrati, di cui
all'art.  52,  comma 1,  lettera b) del regolamento di attuazione del
testo  unico  gia' citato, alla data di scadenza per la presentazione
della domanda di cui al presente avviso.
    Ai  fini  della  valida presentazione del progetto e' sufficiente
l'indicazione  del  soggetto  proponente  e  dell'eventuale  soggetto
attuatore.  Debbono  essere indicate forme di collaborazione con enti
impegnati, sul territorio di competenza del progetto, in programmi di
assistenza  ed integrazione sociale ai sensi dell'art. 18 del decreto
legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  attraverso  la produzione di
apposite  lettere  di  intenti.  Possono  essere  indicate  forme  di
partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici.
Qualora  nel  progetto  vengano indicate forme di collaborazione o di
partenariato  con  soggetti privati, queste devono essere specificate
in  maniera  analitica  e  gli  stessi  soggetti privati che svolgono
attivita'  di  assistenza  per  le finalita' di cui all'art. 13 della
citata  legge  debbono  essere  iscritti,  a pena di inammissibilita'
dell'intero   progetto,  alla  seconda  sezione  del  registro  delle
associazioni  e  degli  enti  che  svolgono  attivita'  a  favore  di
stranieri  immigrati  di  cui  all'art.  52,  comma 1, lettera b) del
regolamento di attuazione del testo unico gia' citato.
    Tale  iscrizione  deve  essere  idoneamente  documentata anche in
forma   di  autocertificazione  ai  sensi  dell'art.  2  della  legge
15 maggio 1997, n. 127.
    Ciascun proponente puo' presentare un solo progetto.
6. Durata dei progetti di fattibilita'.
    Ai  fini  del  presente  avviso  saranno ammessi alla valutazione
progetti  di  fattibilita'  della durata di dodici mesi che prevedano
progetti  individualizzati  di  assistenza  della durata di tre mesi,
prorogabili  per  un  ulteriore  periodo  non superiore a tre mesi da
parte  della  commissione,  previa  tempestiva  istanza  congruamente
motivata e ferma restando l'entita' di finanziamento gia' concesso.
7. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti.
    La   presentazione  dei  progetti  di  fattibilita'  deve  essere
corredata da:
      a) una relazione illustrativa sulla tipologia e la natura degli
interventi con le indicazioni circa:
        1)   gli   obiettivi  da  conseguire,  i  tempi  di  avvio  e
realizzazione e le varie fasi in cui si articola il progetto;
        2) le metodologie utilizzate e la tipologia delle azioni;
        3) il numero e la tipologia dei destinatari del progetto, con
indicazione   dell'eventuale   diversificazione   degli   ambiti   di
sfruttamento,  della  provenienza  delle  vittime,  dell'eta'  e  del
genere;
        4)  la  rete  dei  soggetti pubblici e privati coinvolti, con
particolare  riguardo  ai programmi ex art. 18 decreto legislativo n.
286/1998;
        5) le risorse umane utilizzate, specificandone le competenze,
le strutture, gli immobili e le attrezzature occorrenti;
        6) carattere innovativo del progetto;
      b) una   analisi  costi-benefici  relativa  alla  finalita'  da
perseguire,   con   particolare   riferimento   all'ampia  dimensione
territoriale  del  progetto  e/o  alla localizzazione del progetto in
zone  a  piu'  alta  diffusione  del  fenomeno,  ed  inoltre definita
attraverso  i  seguenti  indicatori:  numero di persone destinatarie;
effetto  moltiplicatore;  trasferibilita'  dei  risultati; promozione
delle buone pratiche;
      c) una  scheda  contenente tutti i dati relativi alla natura ed
alle caratteristiche del soggetto proponente e del soggetto attuatore
se   diverso  dal  proponente,  con  l'indicazione  delle  esperienze
maturate,  con  allegata  la  copia  del  decreto  di iscrizione alla
seconda  sezione  del  registro  di  cui  al  precedente  punto  5, o
dell'idonea    documentazione    dell'avvenuta   iscrizione   tramite
autocertificazione  ai  sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, della medesima iscrizione.
8. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.
    Ulteriori  informazioni  sul presente avviso e sulle procedure di
presentazione  dei  progetti  sono disponibili nel sito http://www.pa
riopportunita.gov.it.  I  soggetti  interessati  potranno contattare,
inoltre,  la  segreteria  tecnica della commissione interministeriale
per    l'attuazione    dell'art.    18,   tel. 06/67792450,   e-mail:
progettiarticolo18@palazzochigi.it
9. Procedure di selezione.
    9.1 Ammissibilita' dei progetti.
    L'ammissibilita'  dei  progetti viene riscontrata preventivamente
alla valutazione.
    Non sono ammessi i progetti:
      inviati  o  consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti
dal presente avviso;
      privi   della   domanda   di  candidatura  firmata  dal  legale
rappresentante  del  soggetto  proponente  (allegato  1  al  presente
avviso);
      privi  del  formulario allegato al presente avviso, firmato dal
legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 2 al presente
avviso);
      privi della documentazione di cui al precedente art. 7;
      privi  delle lettere di intenti con cui le regioni e/o gli enti
locali si impegnano, irrevocabilmente e in modo esplicito, qualora il
progetto  venga ammesso a finanziamento, a cofinanziarlo nella misura
del  20%  della  spesa  totale e a stipulare la relativa convenzione,
qualora  l'ente  proponente  o  attuatore  per  la  realizzazione del
progetto sia un ente privato;
      privi  dello  schema tipo di convenzione che le regioni e/o gli
enti  locali  intendono  stipulare  con  l'ente  privato proponente o
attuatore per la realizzazione del progetto;
      privi  dell'indicazione  dell'ente  attuatore,  qualora  l'ente
proponente  affidi  la  realizzazione del progetto o parte di esso ad
altro soggetto;
      presentati  da  soggetti  privati  non  iscritti  alla  seconda
sezione  del  registro,  di  cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del
regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  gia'  citato,  o  che
indichino soggetti attuatori o altri soggetti privati di cui al punto
5,  comma 4  ultimo  periodo,  non  iscritti alla seconda sezione del
registro, sopra citato;
      privi  delle  lettere di intenti prodromiche alla stipula delle
convenzioni  con  gli  enti  impegnati  in  programmi di assistenza e
integrazione  sociale  ai  sensi  dell'art. 18 decreto legislativo n.
286/1998, e con i servizi sociali degli enti locali.
    9.2 Valutazione dei progetti
    La   valutazione   dei   progetti  e'  svolta  dalla  commissione
interministeriale  prevista  dall'art.  3,  comma 1  del  decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2005, n. 237, regolamento di
attuazione della legge n. 228/2003.
    La  commissione  provvede alla valutazione dei progetti di cui al
punto   2  tramite  apposite  griglie  tecniche  di  attribuzione  di
punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri:
      a) esperienza  e  capacita'  organizzativa del proponente e del
soggetto o dei soggetti attuatori;
      b) disponibilita'   di   personale   in  possesso  di  adeguata
professionalita'  in grado di assistere le vittime in fase di avvio e
prosecuzione del procedimento penale;
      c) previsione  di  forme  di  partenariato  o di collaborazione
istituzionale   con   altri   soggetti   che  operano  nella  materia
(Prefetture,   Autorita'   giudiziaria,  Forze  dell'ordine,  Servizi
sanitari, Servizi sociali);
      d) articolazione e consistenza delle reti sociali predisposte;
      e) tipologia  di  forme di partenariato o di collaborazione con
gli  enti  titolari dei progetti finanziati ai sensi dell'art. 18 del
decreto legislativo n. 286/1998;
      f) tipologia dei destinatari in relazione alla diversificazione
degli  ambiti  di  sfruttamento,  della  provenienza  delle  vittime,
dell'eta', del genere;
      g) articolazione  e  consistenza  delle strutture logistiche di
accoglienza;
      h) localizzazione  del  progetto in zone a piu' alta diffusione
del  fenomeno  e/o ampia dimensione territoriale del progetto su base
sovraprovinciale, regionale o sovraregionale;
      i) carattere innovativo del progetto;
      j) ottimale rapporto costi/benefici.
10.  Obblighi  del  soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilita'
delle spese.
    Gli  obblighi  del  soggetto  ammesso al finanziamento e le spese
ammissibili  saranno  precisati  nell'apposito atto di concessione di
contributo  da  parte  del  dipartimento  per  i  diritti  e  le pari
opportunita' e sottoscritto dall'ente proponente.
11. Modalita' e termini di presentazione della domanda.
    I   soggetti  interessati  alla  presentazione  dei  progetti  di
fattibilita'  relativi  ai  progetti  individualizzati  di assistenza
dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute
nel presente avviso e nel formulario allegato.
    Le  domande,  firmate  dal  legale  rappresentante  del  soggetto
proponente,  dovranno essere presentate secondo le modalita' indicate
al  punto 7  e rispettando i criteri di ammissibilita' specificati al
punto 9.1.
    Le  buste  contenenti  le  proposte  (un originale piu' due copie
cartacee  e  floppy  disk o cd contenente il formulario, la relazione
illustrativa,  l'analisi  costi-benefici,  la  scheda descrittiva dei
soggetti proponente e attuatore/i) con indicazione del riferimento in
calce  a  destra:  «Progetti  di  assistenza - art. 13 della legge n.
228/2003»,  con  la  dicitura  «non  aprire»  dovranno  pervenire  al
Dipartimento per i diritti e le pari opportunita - Segreteria tecnica
della  commissione  interministeriale  per l'attuazione dell'art. 18,
largo Chigi, 19 - 00187 Roma, entro e non oltre quarantacinque giorni
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  avviso  nella Gazzetta
Ufficiale.  Le  domande  possono  essere spedite per posta celere con
raccomandata  a/r,  nel  qual  caso  fa  fede  il  timbro  postale di
spedizione.
    La  consegna  a  mano  potra' effettuarsi dal lunedi' al venerdi'
dalle  ore  9  alle  ore 14 presso il Dipartimento per i diritti e le
pari    opportunita',    Segreteria    tecnica    della   commissione
interministeriale, largo Chigi, 19 - Roma, 4° piano, stanza 4090.
    La  commissione  provvedera'  alla valutazione dei progetti entro
novanta giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.