IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio,
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto   il  decreto  10 ottobre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (serie  generale)  n. 246 del
21 ottobre  2005  relativo  alla  protezione  transitoria accordata a
livello  nazionale  alla denominazione «Irpinia - Colline dell'Ufita»
riferita  all'olio  extravergine di oliva, trasmessa alla Commissione
europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le regioni;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare
l'art.  1,  commi 1 e 11, mediante i quali la denominazione Ministero
delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente
e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'Autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista  l'indicazione  espressa  dal  Comitato promotore DOP Irpinia
Colline  dell'Ufita,  con  la  quale veniva indicato, quale organismo
privato  per  svolgere  attivita'  di  controllo  sul prodotto di che
trattasi,   l'istituto   Is.Me.Cert.   -   Istituto  mediterraneo  di
certificazione  agroalimentare,  con  sede in Napoli, via G. Porzio -
Centro direzionale Isola G/1;
  Considerato  che l'organismo Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di
certificazione  agroalimentare,  risulta  gia'  iscritto  nell'elenco
degli  organismi di controllo privati per le denominazioni di origine
protetta  (DOP),  le  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)  e le
attestazioni  di  specificita'  (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14
della legge n. 526/1999;
  Considerato  che  l'istituto Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di
certificazione agroalimentare, ha dimostrato di aver adeguato in modo
puntuale  il  piano  di  controllo  predisposto  per la denominazione
«Irpinia  -  Colline  dell'Ufita»  riferita  all'olio extravergine di
oliva,  allo  schema  tipo  e  di  possedere  la  struttura  idonea a
garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;
  Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di
controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto
ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana del 14 luglio 1998, n. 162, con
particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle
norme EN 45011;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,  ai  sensi  del  comma 1 del citato art. 14 della legge n.
526/99, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  di  cui all'art. 10 del regolamento (CE) n.
5101/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,  in  quanto  autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della
legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10  regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che e'
stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali  una struttura di controllo con il compito di verificare ed
attestare  che  la  specifica denominazione risponda ai requisiti del
disciplinare;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  Is.Me.Cert.  - Istituto mediterraneo di certificazione
agroalimentare,   con   sede  in  Napoli,  via  G.  Porzio  -  Centro
direzionale Isola G/1, e' autorizzato, ai sensi del comma 1 dell'art.
14  della  legge  n.  526/1999, ad espletare le funzioni di controllo
previste  dall'art.  10  del  regolamento  (CE)  n.  5120/2006 per la
denominazione   Irpinia   -   Colline  dell'Ufita  riferita  all'olio
extravergine  di oliva, protetta transitoriamente a livello nazionale
con decreto 10 ottobre 2005.