IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Viste  le  premesse  sulle quali e' fondato il predetto regolamento
(CEE) n. 510/06 e in particolare quelle relative alla opportunita' di
promuovere  prodotti  di  qualita' aventi determinate caratteristiche
attribuibili   ad  un'origine  geografica  determinata  e  di  curare
l'informazione  del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione
di scelte ottimali;
  Considerato  che  i  suddetti  obiettivi sono perseguiti in maniera
efficace  dai  consorzi  di  tutela, in quanto costituiti da soggetti
direttamente  coinvolti  nella  filiera produttiva, con un'esperienza
specifica  ed  una  conoscenza approfondita delle caratteristiche del
prodotto;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999;
  Visto  l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in
particolare  il  comma 15  che  individua le funzioni per l'esercizio
delle  quali  i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle
S.T.G.  possono  ricevere,  mediante provvedimento di riconoscimento,
l'incarico  corrispondente  dal  Ministero  delle  politiche agricole
alimentari e forestali;
  Visti  i  decreti  ministeriali  12 aprile  2000,  pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999,
relativi ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei
consorzi  di  tutela  delle  D.O.P.  e  delle I.G.P. ed ai criteri di
rappresentanza   negli   organi   sociali   dei   medesimi  consorzi,
determinati   in   ragione   della   funzione   di  rappresentare  la
collettivita'  dei  produttori  interessati  all'utilizzazione  delle
denominazioni  protette e alla conservazione e alla difesa della loro
reputazione,   costituenti  anche  lo  scopo  sociale  del  consorzio
istante;
  Visto   il   decreto  10 maggio  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  134 del 12 giugno 2001, recante
integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 112 del l6 maggio 2005, recante integrazione ai
citati decreti del 12 aprile 2000;
  Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalita' di
deroga  all'art.  2  del  citato  decreto del 12 aprile 2000, recante
disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentativita' per
il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P;
  Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
-  serie  generale  -  n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al
citato decreto del 4 maggio 2005;
  Visto  il  decreto  12 settembre  2000,  n.  410,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con
il  quale,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma 16,  della legge n.
526/1999,   e'   stato   adottato   il   regolamento  concernente  la
ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle  attivita' dei consorzi di
tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;
  Visto   il  decreto  12 ottobre  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  272 del 21 novembre 2000 con il
quale,   conformemente   alle   previsioni  dell'art.  14,  comma 15,
lettera d),  sono  state impartite le direttive per la collaborazione
dei  consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato
centrale  repressione  frodi  nell'attivita'  di  vigilanza, tutela e
salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 492 della Commissione del 18 marzo
2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
L73  del 19 marzo 2003 con il quale e' stata registrata l'indicazione
geografica protetta «Asparago Verde di Altedo»;
  Vista  l'istanza  presentata  dal Consorzio di tutela dell'Asparago
Verde  di  Altedo  I.G.P. con sede in Malalbergo (Bologna), presso la
sede municipale in piazza Unita' d'Italia n. 2, intesa ad ottenere il
riconoscimento  dello  stesso  ad  esercitare  le  funzioni  indicate
all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/l 999;
  Verificata la conformita' dello statuto del consorzio predetto alle
prescrizioni  indicate  all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000,
relativo  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle  D.O.P.  e  delle  I.G.P.  e  a  quelle  riportate  nel decreto
12 aprile 2000, di individuazione dei criteri di rappresentanza negli
organi sociali dei consorzi di tutela;
  Considerato  che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12
aprile    2000,    sopra    citato,    relativo   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei consorzi di tutela e' soddisfatta in quanto il
Ministero  ha  verificato  la partecipazione nella compagine sociale,
dei  soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella
filiera   ortofrutticoli   e  cereali  non  trasformati,  individuata
all'art.  4,  lettera b),  del  medesimo  decreto,  che rappresentano
almeno  i  2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di
controllo,  nel  periodo significativo di riferimento. La verifica di
cui sopra e' stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate
dal   consorzio   richiedente   e   delle   attestazioni   rilasciate
dall'organismo  privato  Checkfruit s.r.l., autorizzato a svolgere le
attivita'   di   controllo   sulla  indicazione  geografica  protetta
«Asparago  Verde  di  Altedo» con decreto ministeriale 6 giugno 2003,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 150
del 1° luglio 2003, successivamente prorogato;
  Considerate  le funzioni non surrogabili del consorzio di tutela di
una  D.O.P.  o  di  una  I.G.P.,  al  quale  l'art.  14  della  legge
21 dicembre  1999,  n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve
le   attivita'   di  controllo  svolte  ai  sensi  dell'art.  10  del
regolamento  (CEE)  n.  510/06  di  spettanza  dell'organismo privato
autorizzato  sopra  indicato, le attivita' concernenti le proposte di
disciplina  di  produzione, quelle di miglioramento qualitativo della
stessa,   anche  in  termini  di  sicurezza  alimentare,  nonche'  in
collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali,  le  attivita' di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.
da  abusi,  atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio
delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello
di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni
con  i  soggetti  interessati  al confezionamento e all'immissione al
consumo  del  prodotto  tutelato, non incidenti sulle caratteristiche
chimico-fisiche  e  organolettiche, sulla identificazione certa dello
stesso  e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito
europeo;
  Ritenuto   pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento  del
Consorzio  di  tutela dell'Asparago Verde di Altedo I.G.P. al fine di
consentirgli   l'esercizio   delle   attivita'   sopra  richiamate  e
specificamente  indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Lo  statuto  del  Consorzio di tutela dell'Asparago Verde di Altedo
I.G.P. con sede in Malalbergo (Bologna), presso la sede municipale in
piazza  Unita'  d'Italia  n.  2, e' conforme alle prescrizioni di cui
all'art.  3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali
relative  ai  requisiti  di rappresentativita' dei consorzi di tutela
delle  denominazioni  di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni
geografiche protette (I.G.P.).