IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  Commissione  del
12 giugno  1996,  relativo  alla registrazione della denominazione di
origine  protetta  «Parmigiano  Reggiano»,  ai sensi dell'art. 17 del
regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1571/2003  della  Commissione del
5 settembre  2003  che  modifica  alcuni elementi del disciplinare di
produzione   della  denominazione  di  origine  protetta  «Parmigiano
Reggiano»;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  il  decreto  del  13 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (serie  generale)  n.  27 del
2 febbraio  2006  relativo  alla  protezione  transitoria accordata a
livello  nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;
  Visto  il  decreto  del  6 marzo  2006,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (serie  generale)  n.  64 del
17 marzo 2006 relativo alla rettifica del decreto 13 gennaio 2006;
  Considerato che erroneamente nel disciplinare di produzione non era
stata  inserita  la  tipologia  «grattugiato»  gia'  riconosciuta con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991;
  Vista  la  nota del 14 luglio 2006, numero di protocollo 64488, con
la   quale  il  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali  ha  trasmesso  il  disciplinare  di produzione comprensivo
della tipologia «grattugiato»;
  Ritenuta  la  necessita'  di  riferire  la protezione transitoria a
livello   nazionale   al  disciplinare  di  produzione  trasmesso  al
competente  organo comunitario con la citata nota del 14 luglio 2006,
numero di protocollo 64488;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  La  protezione  a titolo transitorio a livello nazionale, accordata
con decreto 13 gennaio 2006 alla denomina-zione «Parmigiano Reggiano»
e'  riservata  al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di
produzione  trasmesso  all'organo  comunitario con nota del 14 luglio
2006, numero di protocollo 64488, allegato al presente decreto.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 20 luglio 2006.

                                      Il direttore generale: La Torre