IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Schneider  Cruces Julia, cittadina
spagnola  nata  a  Malaga il 17 novembre 1976, diretta a ottenere, ai
sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il
riconoscimento del titolo spagnolo di psicologo, ai fini dell'accesso
ed esercizio in Italia della professione di psicologa;
  Considerato che 1a richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Licenciada  en  Psicologia»  conseguito  presso  l'«Universidadt  de
Malaga» in data 27 novembre 2000;
  Considerato  inoltre  che  la richiedente e' iscritta all'«Illustre
Colegio  Oficial  de  Andalucia  Oriental»  come  attestato in data 8
luglio 2005;
  Preso  atto della documentazione attestante formazione ed attivita'
professionale in atti allegata;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta dell'11 aprile 2006;
  Preso  atto  del  conforme  parere  in  atti del rappresentante del
Consiglio nazionale di categoria;
  Considerato  che  la  richiedente  ha  una formazione professionale
completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
psicologa - sez. A, per cui non appare necessario applicare le misure
compensative;
                              Decreta:
  Alla  sig.ra  Schneider  Cruces  Julia,  cittadina  spagnola nata a
Malaga  il  17 novembre 1976, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei
Psicologi - sez. A, l'esercizio della professione in Italia.

    Roma, 28 luglio 2006

                                          Il direttore generale: Papa