G.E.906.05
                            IL CONSIGLIO
Premessa.

  Da  parte  di stazioni appaltanti ed associazioni di categoria sono
stati  chiesti chiarimenti in ordine all'applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica n. 222/2003. Diversi dubbi interpretativi
sono stati evidenziati soprattutto in riferimento all'art. 7 di detto
decreto  del Presidente della Repubblica n. 222, riguardante la stima
dei costi della sicurezza.
  I quesiti sono stati posti in particolare su:
    l'attualita' del metodo di calcolo dei costi della sicurezza gia'
proposto dall'Autorita' nella determinazione n. 2/2001;
    l'ascrivibilita'  del  costo  delle  opere  provvisionali  (e  in
particolare dei ponteggi) ai costi della sicurezza.
  Alla  luce  del  mutato  quadro  normativo,  della  rilevanza degli
argomenti  relativi  alla  sicurezza  dei  lavoratori  nei  cantieri,
l'Autorita'  ha ravvisato l'esigenza di un nuovo pronunciamento sulla
materia,  gia'  oggetto  di  numerose  determinazioni (determinazioni
numeri 12/99, 37/2000, 2/2001, 11/2001, 2/2003).
  Allo  scopo  di pervenire ad una interpretazione condivisa sui temi
sollevati   nei   quesiti   e  sulle  altre  problematiche  derivanti
dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.
222/2003,  il  consiglio  dell'Autorita' ha deciso di procedere a una
audizione   delle  rappresentanze  delle  categorie  e  degli  organi
istituzionali interessati alla tematica.
  All'audizione,  tenutasi nei giorni 22 e 23 marzo 2006, hanno preso
parte    i   rappresentanti   delle   seguenti   amministrazioni   ed
associazioni:  i Ministeri della salute, del lavoro e delle politiche
sociali,  delle  infrastrutture  e  trasporti,  la Commissione salute
delle  regioni  e  province  autonome,  i  Consigli  nazionali  degli
architetti,  degli  ingegneri,  dei  geometri  e  dei  periti edili e
industriali,    l'ANCE,   le   associazioni   sindacali   FENEAL-UIL,
FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.
  In  sede  di  audizione, i soggetti cointeressati hanno espresso il
proprio  avviso  sulle  questioni  in  argomento, anche attraverso la
produzione di memorie scritte; tra gli altri, il rappresentante della
Conferenza  delle  regioni e delle province autonome ha presentato un
documento  contenente  le «Linee guida per l'applicazione del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 222/2003» redatte di concerto dal
«Coordinamento  tecnico delle regioni e delle province autonome della
prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro»  della Commissione salute e dal
gruppo  di  lavoro  «Sicurezza  appalti pubblici» di ITACA, organi di
coordinamento della suddetta Conferenza. Tale documento ha gia' avuto
ampia diffusione tramite le riviste specializzate ed e' stato accolto
favorevolmente dagli operatori del settore.
Inquadramento normativo.
  Sulla  sicurezza  nei  cantieri - materia al centro dell'attenzione
dell'opinione  pubblica  anche  a  seguito  dei tragici incidenti che
frequentemente  si  ripetono  - le disposizioni contenute nel decreto
del   Presidente   della   Repubblica   n.   222/2003   costituiscono
l'attuazione  della  previsione  dell'art. 31, comma 1 della legge n.
109/1994,  e  successive  modificazioni,  e  rappresentano  lo  snodo
attuale di una lunga evoluzione normativa, nella quale il concetto di
costo  della  sicurezza  ha  assunto  diverse  configurazioni e si e'
prestato a molteplici interpretazioni.
  Si  e'  passati,  infatti, da un regime in cui si ponevano a carico
dell'impresa  le  incombenze  concernenti la sicurezza dei lavoratori
sul  cantiere  (v.  l'art.  18,  comma 8  della  legge n. 55/1990) al
diverso sistema, nel quale i costi della sicurezza sono stati esclusi
dal  ribasso  d'asta  e  gli  stessi  margini di sicurezza sono stati
ampliati,  allo  scopo  di  garantire in cantiere il massimo grado di
protezione  possibile,  in  conformita'  ai principi fondamentali del
nostro ordinamento.
  La sicurezza dei lavoratori e' infatti materia di elevata rilevanza
sociale  che  trova fondamento nella Costituzione (art. 32 e art. 41,
comma 2)  e  nel  diritto  comunitario. Come significativo fattore di
garanzia  del  diritto  alla  salute, costituisce bene inderogabile a
rilevanza   pubblicistica   e   in   quanto   tale   sottratto   alla
disponibilita'  di  chiunque ne debba determinare i suoi contenuti in
applicazione delle disposizioni di legge e regolamenti.
  Coerentemente  a  tali principi, la legge n. 415/1998, modificativa
della  n.  109/1994,  per  quanto  riguarda  i  lavori pubblici, e il
decreto  legislativo n. 528/1999, di modifica del decreto legislativo
n. 494/1996, per tutte le tipologie di lavori, hanno introdotto nella
normativa nazionale la regola secondo cui, a garanzia della sicurezza
e  della salute dei lavoratori impegnati nei cantieri, il costo delle
misure   di   sicurezza,  degli  apprestamenti,  dei  dispositivi  di
protezione collettiva ed individuale, previsti nei piani, deve essere
determinato nel dettaglio, e' sottratto alla competizione del mercato
e va riconosciuto integralmente agli appaltatori, mediante esclusione
dallo sconto o ribasso d'asta.
  Pertanto,  i  costi  della  sicurezza, nel caso di lavori pubblici,
debbono   essere   preventivamente   quantificati   gia'  nella  fase
progettuale,  evidenziati  in  modo  distinto nei bandi di gara (cfr.
art.  31  della  legge  n.  109/1994,  e successive modificazioni) ed
esclusi dal ribasso, come ricordato.
  L'art.  12  del  decreto  legislativo  n.  494/1996 e l'art. 41 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 hanno indicato la
stima  dei  costi  della sicurezza come uno degli elementi essenziali
del  piano  di sicurezza e coordinamento (PSC), che, come e' noto, e'
di  competenza  del  coordinatore  della progettazione nominato dalla
S.A. e fa parte dei documenti contrattuali.
  Anche  il  piano  operativo  di  sicurezza  (POS)  ovvero  il piano
sostitutivo  (PSS),  nei  casi  in  cui e' richiesto, fanno parte dei
documenti  contrattuali.  In  assenza dei piani di sicurezza previsti
dalla norma i contratti di appalto o concessione sono nulli.
  La  definizione  dei  costi  della  sicurezza  previsti  nei piani,
quindi,  in  base alle norme citate e alla luce dell'art. 31, comma 2
della legge n. 109/1994, ha valenza contrattuale.
  Occorre  inoltre  evidenziare  che  l'art.  31  prevede  che vadano
«evidenziati  nei bandi di gara» per l'esclusione dal ribasso anche i
costi  derivanti dal POS e dal PSS, nonostante tali documenti vengano
redatti dopo l'aggiudicazione a cura dell'impresa aggiudicataria.
  I  contenuti  di  detto  art. 31 della legge n. 109/1994 sono stati
riprodotti integralmente nell'art. 131 del nuovo codice dei contratti
pubblici  approvato  con  il decreto legislativo n. 163 del 12 aprile
2006 (in vigore dal 1° luglio 2006), che, in parte qua, ha sostituito
l'art. 31.
  Tuttavia   il  comma 1  dell'art.  131  prevede,  come  sostanziale
diversita'  rispetto  all'art.  31,  l'autorizzazione  al  Governo di
introdurre  le  modifiche  «...  necessarie  al testo del decreto del
Presidente della Repubblica n. 222/2003».
  Sulla  base  delle  norme sopra richiamate, sono state elaborate in
ambito tecnico e giuridico interpretazioni non univoche su cosa debba
intendersi   nello   specifico   per   «costo   della  sicurezza»  e,
soprattutto, sui relativi criteri di computo.
  La  riflessione  a  riguardo,  in  ogni  modo,  non poteva ne' puo'
prescindere   da  alcune  disposizioni  della  normativa  dei  lavori
pubblici.
  In primis, l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999,  in  base  al  quale la composizione del prezzo unitario di
ogni  lavorazione  comprende  una  aliquota «percentuale per le spese
relative alla sicurezza» (comma 2, lettera b).
  Anche  nella  redazione dei prezziari ufficiali tradizionalmente la
spesa  per  eseguire  in  sicurezza ogni singola lavorazione e' stata
inclusa nel prezzo unitario della lavorazione stessa.
  L'art.  34 del regolamento n. 554/1999 andava letto in collegamento
con  l'art.  5  del capitolato generale sui lavori pubblici di cui al
decreto ministeriale n. 145/2000.
  Quest'ultimo  elenca  le  voci  comprese  nel  prezzo  dei lavori e
percio'  a  carico  dell'appaltatore:  tra  queste sono riferibili in
senso lato alla sicurezza quelle di cui alle lettere «a», «c» ed «i».
  Dall'art.   5   discende(va)   dunque   che   le  spese  per  opere
provvisionali   e   per   quant'altro  sia  direttamente  strumentale
all'esecuzione  dei  lavori,  cosi'  come  quelle per l'impianto e la
manutenzione del cantiere e il suo adeguamento al decreto legislativo
n.  626/1994,  erano  da  corrispondere  all'appaltatore  col  prezzo
contrattuale,  mediante  le  spese  generali  e,  quindi,  soggette a
ribasso.
  Le  due norme succitate delineavano pertanto una distinzione: da un
lato, i costi imputabili alla sicurezza in senso stretto, inclusi nei
prezzi  unitari  delle varie lavorazioni, da evidenziare nei bandi ed
esclusi  dal ribasso; dall'altro, altre voci di spesa riferibili alla
sicurezza  (ponteggi,  allestimento cantiere, etc.), che per il nesso
di strumentalita' con l'esecuzione dei lavori, erano tuttavia inclusi
nelle spese generali e dunque assoggettati a ribasso d'asta.
  Un  contributo  su tali aspetti e' stato offerto dall'Autorita' con
le  determinazioni  numeri 37/2000  e  2/2001  con  le quali e' stato
proposto  un  metodo di calcolo dei costi della sicurezza applicabile
sino  all'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui all'art. 31,
comma 1  della legge n. 109/1994, e successive modificazioni e dunque
da intendersi come metodo interlocutorio.
  L'Autorita'   aveva   indicato  come  le  spese  complessive  della
sicurezza  (Scs)  derivino  dalla  somma dei costi «diretti» (SRPi) -
relativi  alle  misure  e  procedure  di  sicurezza obbligatoriamente
previste  per ogni singola lavorazione e pertanto gia' valutati nella
determinazione  dei  prezzi unitari compresi nei relativi elenchi - e
dei  costi  «speciali»  (SSS)  -  riferiti  alle  misure di sicurezza
relative  allo  specifico  cantiere non comprese nei costi diretti di
cui sopra.
  Per  la  stima dei costi diretti, l'Autorita' aveva quindi previsto
che  dai  prezzi  unitari  relativi  alle  varie  lavorazioni venisse
scorporata   una  quota  afferente  alla  sicurezza,  in  una  misura
percentuale variabile da determinarsi analiticamente.
  Per  il  calcolo  dei  costi speciali, invece, il progettista della
sicurezza era tenuto ad effettuare un computo metrico estimativo.
Il  metodo  di  calcolo  dei  costi  della  sicurezza nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 222 del 3 luglio 2003.
  Il  contesto normativo prima brevemente descritto e' stato innovato
ad  opera  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
222/2003 - riguardante i «contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri  temporanei  e  mobili»  -  con  cui  e'  stato approvato il
regolamento  di attuazione, in virtu' della doppia delega ex art. 31,
comma  1,  legge n. 109/1994 ed ex art. 22 del decreto legislativo n.
528/1999.
  Il suo ambito di applicazione comprende sia i lavori privati, sia i
lavori  pubblici  ed  e'  volto a disciplinare i contenuti minimi dei
piani di sicurezza.
  Esso   dunque   rappresenta   un  livello  minimo  inderogabile  di
regolamentazione,   applicabile  a  qualunque  tipologia  lavorativa,
dall'opera  pubblica complessa al modesto intervento di manutenzione,
naturalmente  sempre  nel rispetto dei criteri della ragionevolezza e
della proporzionalita' ed adeguatezza.
  In particolare il tema della stima dei costi derivanti dai piani di
sicurezza e' affrontato nell'art. 7 del regolamento in questione.
  Questa  norma  contiene  al  comma 1  una elencazione dei costi che
«vanno  stimati  nei  costi  della  sicurezza»  nei  casi in cui vige
l'obbligo  di  redigere  il  PSC  ai sensi del decreto legislativo n.
494/1996.
  Tale  elenco  comprende:  gli  apprestamenti  previsti  nel PSC; le
misure   preventive  e  protettive  e  i  dispositivi  di  protezione
individuale  previsti nel PSC per le sole lavorazioni interferenti; i
mezzi  e  servizi  di  protezione  collettiva; le eventuali procedure
«speciali»  per la sicurezza; i sovraccosti connessi al coordinamento
temporale  tra  le  diverse  fasi  esecutive  e  le diverse imprese e
all'uso  comune  di  apprestamenti, infrastrutture mezzi e servizi di
protezione  collettiva, nonche' gli impianti tecnici per la sicurezza
del cantiere (impianti di terra, antincendio, evacuazione fumi).
  Si  tratta  di  voci  connesse  tutte alla specificita' del singolo
cantiere, e non alle modalita' ordinarie di esecuzione dei lavori.
  La  formulazione  della  norma  non  consente  interpretazioni  che
lascino  margini  per  integrare  o  ridurre  detto  elenco,  in sede
applicativa.
  Esso deve quindi considerarsi tassativo.
  Nel  comma 3,  inoltre, il predetto art. 7 stabilisce che «la stima
dovra'  essere  congrua,  analitica  per  voci  singole,  a corpo o a
misura,  riferita  ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure
basata   su   prezziari   o   listini   ufficiali  vigenti  nell'area
interessata,  o  sull'elenco  prezzi  delle  misure  di sicurezza del
committente;  nel  caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o
non  disponibile,  si  fara'  riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato».
  Non  trova  piu' spazio, quindi, la prassi - praticata in passato -
di  stimare  i  costi  della  sicurezza  mediante  l'applicazione  di
percentuali  sull'importo complessivo dei lavori. E' richiesto invece
al  coordinatore  per la progettazione l'impegno di calcolare i costi
della  sicurezza  mediante  un  accurato  computo  metrico estimativo
fondato sulle proprie scelte progettuali.
  Il  metodo  di  calcolo  dei costi della sicurezza da escludere dal
ribasso  si puo' ricavare dal decreto del Presidente della Repubblica
n.  222 attraverso una lettura esegetica delle disposizioni contenute
nell'art. 7.
  Sotto  questo  profilo  l'interpretazione  fornita dalla Conferenza
delle  regioni,  assunta  peraltro  in conformita' al parere dell'UOC
Unita'   operativa   di   coordinamento  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e trasporti, costituisce un valido contributo.
  L'impostazione  contenuta  nel  predetto  documento  (per brevita',
documento ITACA) e' fondata sui seguenti assunti:
    in base a una lettura combinata dell'art. 12, comma 1 del decreto
legislativo  n.  494/1996  e  dell'art.  7,  comma 1  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  222/2003  non  tutti i costi della
sicurezza  devono essere stimati nel PSC, ma solo quelli elencati nel
citato art. 7;
    in base all'art. 7, comma 4 dello stesso regolamento e alle altre
disposizioni succitate, sono esclusi dal ribasso in sede di gara solo
i costi della sicurezza preventivamente stimati nel PSC;
    a  norma  dell'art.  5  del  decreto  ministeriale  n.  145/2000,
rientrano  tra le spese generali una parte delle spese «di sicurezza»
necessarie all'assolvimento degli obblighi del decreto legislativo n.
626/1994,  in  particolare quelle legate all'adeguamento del cantiere
(vd. parere UOC Ministero infrastrutture).
  Partendo  da tali assunti, il documento ITACA opera una distinzione
tra   i   costi   della   sicurezza  a  cui  l'impresa  e'  vincolata
contrattualmente in quanto previsti nel PSC per lo specifico cantiere
(per  brevita',  costi  della sicurezza «contrattuali») e costi della
sicurezza che il datore di lavoro e' comunque obbligato a sostenere a
norma   del  titolo  IV  del  decreto  legislativo  n.  626/1994  per
l'esecuzione  in  sicurezza  di  ogni  singola  lavorazione  compresa
nell'appalto (costi della sicurezza «ex lege»).
  I   costi   della   sicurezza   «contrattuali»  vanno  riconosciuti
integralmente all'appaltatore, in quanto derivanti dall'ingerenza del
committente nelle scelte esecutive dell'impresa, che deve conformarsi
alle indicazioni del PSC.
  Secondo  il  documento  ITACA,  quindi,  il PSC in base al disposto
dell'art.  7,  comma 1 deve comprendere soltanto le spese connesse al
coordinamento  delle  attivita'  nel  cantiere,  alla  gestione delle
interferenze  o  sovrapposizioni, nonche' quelle degli apprestamenti,
dei  servizi  e  delle  procedure  necessari  per  la sicurezza dello
specifico  cantiere secondo le scelte di discrezionalita' tecnica del
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
  Non  sono oggetto del PSC, in quanto costi della sicurezza ex lege,
quelli intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei
relativi   prezzi  unitari,  come  le  spese  per  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (DPI), nonche' i cosiddetti «costi generali»
per  l'adeguamento  dell'impresa  al decreto legislativo n. 626/1994,
ossia la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, etc.
  E'  chiaro,  altresi',  che  per  la  stima  dei costi di sicurezza
contrattuali il progettista della sicurezza dovra' procedere mediante
computo metrico.
  Il  documento  si  sofferma  anche  sui  costi  derivanti dal Piano
operativo di sicurezza redatto dall'impresa. Come piano complementare
e  di  dettaglio  del  PSC,  il  POS non da' luogo a costi aggiuntivi
rispetto a quelli stimati nel PSC.
  Essendo  anche  equiparato  al  documento di valutazione dei rischi
della singola impresa previsto dall'art. 4 del decreto legislativo n.
626/1994,  esso contiene le scelte relative a misure e a procedure di
prevenzione  (DPI,  formazione,  sorveglianza  sanitaria, etc.) i cui
costi sono indipendenti dal rapporto contrattuale e quindi non sono a
carico del committente.
  L'interpretazione  proposta  dal  documento  ITACA appare per larga
parte  aderente  al  nuovo  quadro normativo, cosi' come innovato dal
regolamento n. 222/2003.
  Difatti,  nel  nuovo  assetto introdotto dal decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  222  vige  l'obbligo  di evidenziare nel PSC e
conseguentemente escludere dal ribasso di gara soltanto i costi della
sicurezza contrattuali.
  Nell'elenco tassativo di cui all'art. 7, comma 1, infatti, non sono
comprese  le  voci  riconducibili  ai  cd.  costi  ex lege, quali, ad
esempio,   i  DPI  necessari  all'esecuzione  ordinaria  delle  varie
lavorazioni, la formazione dei lavoratori, ecc.
  Lo  stesso  documento  ITACA  pone  poi la questione se, in base al
disposto dell'art. 31, comma 2 della legge n. 109/1994 (oggi art. 131
del  decreto  legislativo n. 163/2006), tutti i costi della sicurezza
debbano essere esclusi dal ribasso.
  Il problema riguarda in particolare il POS, per il quale il comma 2
dell'art. 31 (riprodotto nell'art. 131) prevede che - al pari che per
il  PSC  e  il PSS - «i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di
gara e non sono soggetti a ribasso d'asta».
  Tale  norma viene interpretata nel senso che la stazione appaltante
deve stimare ed evidenziare nel bando per l'esclusione dal ribasso di
gara  unicamente  i  costi  della sicurezza individuati nel PSC ossia
quelli  contrattuali, mentre i restanti costi della sicurezza - ossia
quelli  relativi  alla  tutela  fisica dei lavoratori nell'esecuzione
delle   singole  lavorazioni  e  quelli  relativi  all'organizzazione
dell'impresa, connessi alla mera osservanza delle norme in materia di
sicurezza  -  che  non  sono  compresi nell'elenco di cui all'art. 7,
comma 1   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  222,
dovrebbero anch'essi essere esclusi dal ribasso.
  Tuttavia  secondo  questa  tesi  non  compete  alla  S.A.  stimarne
analiticamente  l'importo,  ma solo «evidenziarli nei bandi di gara».
Spetterebbe  invece  alle  singole imprese concorrenti effettuarne la
stima  analitica  estrapolandoli  dal costo delle singole lavorazioni
(con  l'utilizzo  dei  prezziari  specialistici per la sicurezza gia'
predisposti   dalle  regioni)  ed  escluderli  dal  ribasso  in  sede
d'offerta.
  Le  stazioni  appaltanti  dovranno  verificare  la congruita' delle
offerte  delle imprese con riguardo ai costi di sicurezza evidenziati
da  queste,  per  accertare  che  sia stata correttamente valutata la
quota relativa alla sicurezza e che non sia assoggettata al ribasso.
  In  riferimento  a  questi  ultimi  assunti, il rimedio proposto da
ITACA  non  trova  piena  copertura  normativa e potrebbe tra l'altro
comportare un aggravio del procedimento di gara.
  Quanto  alla  verifica  della  congruita',  l'art. 87 del codice n.
163/2006   espressamente   prevede   (comma   2,  lettera e)  che  le
giustificazioni  possono  riguardare,  tra l'altro, il rispetto delle
norme in tema di sicurezza e condizioni di lavoro.
  Questa  Autorita'  ritiene dunque che la verifica sulla circostanza
che  il  ribasso offerto lasci inalterata la sicurezza ex lege potra'
essere   effettuata   dalla   stazione   appaltante   nei   confronti
dell'offerta   dell'aggiudicatario,   ovvero   nei   confronti  della
successiva  offerta,  nel  caso in cui l'offerente primo classificato
non  riuscisse  a  dimostrare  la congruita' del suo ribasso, e cosi'
via.
  Tale  metodo  e'  inoltre  applicabile  anche  nei  casi  in cui il
committente  optasse  per  l'esclusione  automatica delle offerte, ai
sensi  dell'art.  122,  comma 9 del codice n. 163: infatti, anche per
gli  appalti  sotto  soglia,  ogni stazione appaltante (cfr. art. 86,
comma 3  e art. 87, comma 1) esercita la discrezionalita' di valutare
la  congruita'  dell'offerta, compresa quella che presenti il ribasso
che  per difetto piu' si avvicina alla soglia di anomalia individuata
ai sensi dell'art. 86 di detto codice.
  Inoltre,  secondo  il  principio  di effettivita', sul coordinatore
della  sicurezza per la fase dell'esecuzione (CSE) grava l'obbligo di
verificare,  da un lato, la costante corrispondenza dei contenuti del
PSC alla specificita' del cantiere e dall'altro, il rispetto da parte
dell'esecutore  di  tutti gli altri obblighi generali della sicurezza
(ex  lege)  che,  in quanto a carico dell'esecutore stesso, non fanno
parte del PSC.
  Quanto poi alla estrapolazione dal costo delle singole lavorazioni,
nel  vigente  ordinamento  vanno  esclusi  dal ribasso i costi per la
sicurezza  riferiti  alle esigenze dello specifico cantiere ex art. 7
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 222/2003, con la
conseguenza che non vi sarebbe per le SS.AA. l'obbligo di individuare
una componente di costo riferibile alla sicurezza nel prezzo unitario
di  ciascuna  lavorazione  e  di escluderla dal ribasso (Sotto questo
profilo,  e' significativo il raffronto tra l'art. 34 del regolamento
e  la  nuova disciplina dell'allegato XXI del codice - valida, pero',
per   i   soli   lavori   relativi  a  infrastrutture  strategiche  e
insediamenti  produttivi ex legge n. 443/2001 - che, all'art. 15, non
menziona  tra  le componenti del prezzo unitario delle lavorazioni la
quota riferita alla sicurezza).
  E'  evidente,  altresi',  che l'individuazione e la stima dei costi
della  sicurezza e' adempimento che attiene alla competenza esclusiva
della  S.A.,  nel  quadro  della  predeterminazione del corrispettivo
della prestazione che e' propria del contratto d'appalto.
  L'impresa  quindi  non  puo' provvedere o comunque partecipare alla
definizione  della  parte  del prezzo da escludere dal ribasso d'asta
(ad  esempio,  con l'individuazione dei costi derivanti dal POS o dal
PSS). Tanto e' vero che il decreto del Presidente della Repubblica n.
222  tra i contenuti minimi rispettivamente del PSS e del POS esclude
espressamente,  o quantomeno non prevede, la stima dei relativi costi
(cfr.  art. 7, comma 2, art. 5, comma 1 e art. 6, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 222/2003).
  Cio'  non  esclude,  peraltro,  che  l'impresa possa influenzare la
determinazione del costo della sicurezza, attraverso le modifiche che
la  stessa  eventualmente  propone  al  piano  di  sicurezza ai sensi
dell'art.  131,  comma 2 (prima della stipula del contratto, ossia in
sede  di POS) e comma 4 (prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso
d'opera)  a  condizione  che  tali  modifiche  siano  approvate dalla
stazione appaltante.
  In  sintesi, puo' dunque verificarsi - dopo che la S.A., attraverso
il  coordinatore per la progettazione, abbia provveduto a calcolare i
costi  della  sicurezza  in  sede  di  PSC  -  che:  la  sola impresa
aggiudicataria  presenti  in  sede di POS proposte di adeguamento del
PSC in rapporto alla propria tecnologia ed organizzazione di cantiere
-  e  conseguentemente  anche  dei  relativi costi di sicurezza, gia'
calcolati  dalla  S.A.  -  purche'  tali  modifiche siano destinate a
migliorare la sicurezza dei lavoratori.
  L'amministrazione,    nel   valutare   le   proposte   dell'impresa
aggiudicataria,  puo'  modificare  la stima dei costi della sicurezza
effettuata  in  sede  di  PSC, ma con parziali e limitate variazioni,
eventualmente anche in detrazione.
Il costo degli apprestamenti.
  In  rapporto alla seconda questione di cui in premessa, si pone poi
la  problematica  relativa al costo delle opere provvisionali e degli
apprestamenti.
  Nel   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  222/2003  il
riferimento agli apprestamenti e' contenuto nelle seguenti norme:
    l'art.    1,   comma 1,   lettera c),   laddove   sono   definiti
apprestamenti «le opere provvisionali necessarie ai fini della salute
e della sicurezza dei lavoratori in cantiere»;
    l'art.  7,  comma 1,  che,  nell'elencare  i costi afferenti alla
sicurezza  per  i cantieri ove e' prevista la redazione del PSC, alla
lettera a)  stabilisce  che  «...  nei  costi  della  sicurezza vanno
stimati ... i costi degli apprestamenti previsti nel PSC ...»;
    l'allegato  1,  ove e' contenuto l'elenco, definito «indicativo e
non esauriente», degli elementi essenziali utili alla definizione dei
contenuti  del PSC, e in particolare il primo capoverso che indica le
voci comprese nella categoria degli apprestamenti.
  Confrontando   dette   disposizioni   con   l'art.  5  del  decreto
ministeriale  n.  145/2000  sopra  ricordato,  si coglie il contenuto
innovativo del regolamento n. 222.
  Stando  alla portata letterale della legge, infatti, alcune voci di
costo  che  in  base  al  decreto ministeriale n. 145 afferivano alle
spese  generali di cantiere a carico dell'impresa, rientrando ora tra
gli «apprestamenti» in forza dell'elencazione contenuta nell'allegato
I,  primo  capoverso,  del decreto del Presidente della Repubblica n.
222,  sono  integralmente  riconducibili  al  costo della sicurezza e
devono essere escluse dal ribasso.
  Ci  si  riferisce  in  particolare ai mezzi e servizi di protezione
collettiva  connessi  agli  obblighi  della  legge  n. 626/1994, alle
recinzioni di cantiere, nonche' alle opere provvisionali propriamente
dette  (ponteggi,  trabattelli,  etc.)  e  i baraccamenti di cantiere
(bagni, spogliatoi, refettori etc.).
  Si  veda  al  riguardo l'elenco contenuto all'art. 7, comma 1, e in
particolare  la  lettera a)  laddove  e' stabilito che «... nei costi
della  sicurezza  vanno  stimati  ...  i  costi  degli  apprestamenti
previsti nel PSC ...».
  Oggi  infatti la normativa, con il citato allegato 1 al decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  222,  definisce apprestamenti, con
elencazione   esemplificativa,   «i   ponteggi,  i  trabattelli,  gli
impalcati,  le  passerelle,  le  andatoie»,  oltre  che  «i  bagni, i
refettori,  gli  spogliatoi  ...»  etc.,  tutti elementi che, benche'
destinati  funzionalmente a servizio delle attivita' di costruzione o
di  altre  attivita'  connesse,  devono  garantire  prioritariamente,
attraverso le loro caratteristiche intrinseche nonche' in forza delle
condizioni  di  uso  e  di manutenzione, il rispetto dei requisiti di
sicurezza e di igiene.
  Sotto   questo   profilo,   quindi,  la  formulazione  dell'art.  7
differisce  dalla  disposizione  dell'art.  5, lettera c) del decreto
ministeriale  n.  145/2000, in base alla quale, come sopra ricordato,
le  spese  per le opere provvisionali erano comprese nel prezzo delle
lavorazioni,  a  carico  dell'esecutore  e assoggettate a ribasso. In
altri termini, quindi, erano ascritte alle cd. «spese generali».
  Altrettanto   dicasi  delle  voci  di  cui  alle  lettere a)  ed i)
dell'art. 5.
  Si  rileva,  inoltre, che anche il documento della Conferenza delle
regioni   concorda   con   la   tesi  di  ricondurre  i  costi  degli
apprestamenti,  e  in  particolare  delle  opere provvisionali, tra i
costi della sicurezza, alla luce dell'art. 7, comma 1 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  222/2003;  pur  sottolineando,  al
riguardo,  il discrimine costituito dall'inserimento nel PSC, per cui
potrebbero   afferire   integralmente   alla   sicurezza   solo   gli
apprestamenti  previsti  dal progettista della sicurezza in base alla
sua discrezionalita' tecnica.
  Premesso quanto sopra, la traslazione tra gli oneri di sicurezza di
alcune   voci  prima  considerate  «spese  generali»  potrebbe  pero'
determinare  alcuni  dubbi  applicativi, nonche' problemi di coerenza
con la normativa esistente.
  Per  un  primo aspetto, posto che la componente relativa alle spese
generali  inclusa  nei  prezzi unitari e' sempre calcolata in base ad
una percentuale compresa tra il 13 e il 15% (cfr. art. 34 del decreto
del  Presidente  della Repubblica n. 554/1999), oggi il trasferimento
delle opere provvisionali e dei baraccamenti dall'ambito delle S.G. a
quello  della  sicurezza  puo' comportare l'esigenza di rideterminare
l'incidenza  delle  spese  generali su valori percentuali inferiori a
quelli  fissati  dalla  norma,  onde  evitare  di pagare due volte le
stesse spese.
  In  secondo  luogo,  si pone il problema di imputare il costo delle
attrezzature  che  svolgono  una  funzione  sostitutiva  delle  opere
provvisionali  (ponti  mobili,  cestelli),  ma che in base alla legge
sono da considerare spese generali.
  Al  riguardo  si  ritiene  che,  ove  l'impresa, in variazione alle
previsioni  del  PSC  e  dietro  espressa  autorizzazione della S.A.,
adotti  un  macchinario  in  luogo  di  un  ponteggio, la conseguente
variazione  di costo dovra' essere considerata alla stregua di quanto
indicato nella parte finale del precedente paragrafo.
  Inoltre,  e'  stata  prospettata  la questione relativa alla esatta
portata della disposizione di cui alla lettera c) del richiamato art.
1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 222/2003, che
classifica  come  apprestamenti «le opere provvisionali necessarie ai
fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».
  In  particolare,  si  tratta  di chiarire se l'elemento teleologico
racchiuso  nell'alinea «... ai fini della tutela della salute e della
sicurezza  dei  lavoratori»  valga  in  qualche modo a restringere il
campo delle opere provvisionali imputabili alla sicurezza.
  In   altri   termini,   si   tratta   di  verificare  se  le  opere
provvisionali,  tra  cui  i  ponteggi, debbano integralmente afferire
alla  sicurezza  ed  i  relativi  costi essere sottratti dal ribasso,
ovvero  se continua ad operare la prassi precedente di assoggettare a
ribasso  quanto  meno il costo delle opere provvisionali strettamente
strumentali all'esecuzione delle varie lavorazioni.
  Difatti,  attraverso  una  esegesi della disposizione ora indicata,
tra  gli  apprestamenti  rientrerebbero  solo  le opere provvisionali
necessarie  «ai  fini della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori»  in  cantiere,  cosicche', non subendo modificazione - ad
esempio  -  la  distinzione tra ponteggi «di servizio» e ponteggi «di
sicurezza»,  solo  questi ultimi sarebbero computati tra gli oneri di
sicurezza.
  Tale  interpretazione,  per  quanto  non  irragionevole  sul  piano
astratto,   sarebbe   pero'  di  non  agevole  applicazione,  per  la
difficolta'   di   definire   un  discrimine  netto  tra  quanto  (un
apprestamento o parte di esso) e' destinato in prevalenza a garantire
la  sicurezza  dei  lavoratori  e  quanto  afferisce  invece ad altre
funzioni.
  Il   legislatore  ha  dunque  privilegiato  una  scelta  definitiva
attraverso  una  inequivoca, seppur solo esemplificativa, elencazione
delle  tipologie  di  apprestamenti  i  cui  costi  vanno esclusi dal
ribasso.
  Questo  nuovo orientamento del legislatore, distaccandosi da quello
risalente  al  decreto  ministeriale  n.  145/2000,  sembra  peraltro
coerente  con  la  generale  evoluzione del quadro normativo verso un
consolidamento  e  rafforzamento della sicurezza nei luoghi di lavoro
ed in particolare nei cantieri.
La sicurezza e le varianti.
  Il  decreto  del Presidente della Repubblica n. 222, all'art. 7 nel
comma 5,  dispone  espressamente  che  anche  nel caso di varianti in
corso   d'opera  e'  necessario  stimare  i  costi  della  sicurezza,
adottando   i  medesimi  criteri  che  si  applicano  nella  fase  di
progettazione dei lavori od opere.
  Pertanto  nel  caso  di  varianti  le  relative  perizie,  ai sensi
dell'art. 134, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999, dovranno essere corredate anche del PSC ed a questi fini il
RUP  dovra'  farsi  carico  del  rispetto  di  tali adempimenti ed in
particolare  di  quello  relativo  all'individuazione del costo della
sicurezza compreso nell'importo di perizia, costo da non assoggettare
a ribasso.
  In  taluni casi, invece, la variazione progettuale in corso d'opera
e'  generata  proprio  dalla necessita' di migliorare il PSC rispetto
alla  primitiva stesura facente parte del progetto appaltato, sia che
esso  contenga  una vera e propria carenza di previsione - in caso di
previsione  parziale  delle  misure  di  sicurezza  o  sottostima dei
relativi  costi  -  sia  che  esso  necessiti  di meri assestamenti o
correttivi  di  dettaglio;  cio' si ricava dall'art. 131, comma 4 del
codice dei contratti n. 163/2006.
Altre  problematiche  in  tema  di  sicurezza  -  Implementazione del
casellario informatico.
  Sono  state inoltre esaminate altre questioni riguardanti le azioni
di  contrasto  da  parte dei soggetti istituzionali nei confronti del
grave fenomeno degli infortuni sul lavoro.
  In  generale  e'  stato  osservato  che  una  efficace  politica di
prevenzione   degli   incidenti   e  di  tutela  dell'integrita'  dei
lavoratori  si scontra con la resistenza da parte di alcuni operatori
del  settore  alla  «effettiva»  applicazione  delle norme di legge e
delle regole di sicurezza contenute nei piani.
  Sotto  questo  profilo, in una logica di contrasto di comportamenti
irregolari,  l'Autorita'  ritiene  necessario che le SS.AA. attendano
alla  selezione  dei  contraenti  anche  in base a criteri di provata
affidabilita'  nella  prevenzione  degli  incidenti e di capacita' ad
eseguire i lavori in sicurezza.
  In  questo  senso,  i poteri delle SS.AA. sono delimitati dall'art.
75,  comma 1,  lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica
n.  554/1999  (oggi  art.  38,  comma 1,  lettera e) del codice degli
appalti  n.  163/2006),  in  base  al quale tra le cause d'esclusione
dalle gare d'appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici e' compreso
l'«aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia  di  sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio».
  Tale  circostanza,  come  e' noto, configura un requisito di ordine
generale  e di affidabilita' per poter contrattare con la P.A., ed e'
soggetto  a  una  verifica  di tipo dinamico da parte delle SS.AA. in
occasione  di  ogni  singola gara (si veda anche l'art. 3 del decreto
legislativo  n.  494/1996,  e successive modificazioni, che affida al
committente  l'onere di verificare «l'idoneita' tecnico-professionale
delle imprese esecutrici»).
  In  coerenza  con  le  citate  disposizioni,  il  regolamento sulla
qualificazione  n.  34/2000,  all'art.  27,  comma 2, prevede che nel
casellario  informatico  presso  l'osservatorio  siano  annotati  tra
l'altro:
    «p)  eventuali  episodi  di  grave  negligenza nell'esecuzione di
lavori  ovvero  gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento
all'osservanza  delle  norme in materia di sicurezza e degli obblighi
derivanti   da   rapporto   di   lavoro,  comunicate  dalle  stazioni
appaltanti».
  In  ordine  ai presupposti per l'iscrizione nel casellario di detta
annotazione, l'Autorita' con successive determinazioni n. 16-23/2001,
n. 10/03, n. 13/2003 e n. 1/05, ha complessivamente affermato che:
    l'accertamento  della esistenza e della gravita' della violazione
compete alla stazione appaltante;
    detto   accertamento   e'  di  natura  discrezionale  e  comporta
l'obbligo di motivazione;
    la  S.A.  puo'  desumere  la  «gravita»  della  violazione  dalla
specifica  tipologia dell'infrazione commessa, sulla base del tipo di
sanzione   penale   (arresto   o  ammenda)  irrogata,  dell'eventuale
reiterazione  della  condotta,  del  grado  di  colpevolezza  e delle
eventuali  altre  conseguenze  dannose  che  ne  sono  derivate  (es.
infortunio sul lavoro);
    per gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni
altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro debbono intendersi non
soltanto  le  omissioni  inerenti  il  mancato pagamento dei relativi
contributi,  ma  anche  le  infrazioni  alle  prescrizioni  di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, al decreto legislativo
14 agosto  1996, n. 494 e al decreto legislativo 19 novembre 1999, n.
528 sulla sicurezza nei cantieri.
  In  rapporto  agli  obbiettivi  sopra indicati emerge l'esigenza di
incrementare  la pubblicita' - tramite l'Osservatorio - delle notizie
circa la affidabilita' delle imprese sotto il profilo della sicurezza
e  di  implementare  il  casellario  informatico  con  le annotazioni
riguardanti  le  infrazioni  delle  norme  sulla  sicurezza  e  delle
disposizioni contenute nei piani.
  Nell'attuale  corpus  normativo  «la  grave negligenza» e «la grave
inadempienza  contrattuale»  in tema di sicurezza di cui all'art. 27,
comma 1,  lettera p)  del  Regolamento  n. 34/2000 trova risonanza in
alcune altre disposizioni legislative e regolamentari.
  In  primo  luogo,  l'art.  31,  comma 3  della  legge  n. 109/1994,
modificata dalla legge n. 415/1998, oggi riprodotto nell'art. 131 del
codice  degli  appalti,  ove  e'  sancito  che  «le  gravi o ripetute
violazioni  dei  piani  di  sicurezza da parte dell'appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto».
  Al  contempo,  l'art. 127, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  554/1999  -  e  analogamente  l'art.  5  del  decreto
legislativo n. 494/1996, e successive modificazioni ed integrazioni -
che  consente al coordinatore per l'esecuzione, al ricorrere di gravi
inosservanze  delle  norme  in  materia di sicurezza nei cantieri, di
assumere diversi provvedimenti, graduati in rapporto alla valutazione
del caso concreto ed in particolare:
    «d) proporre  alla stazione appaltante la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere
o la risoluzione del contratto;
    e) sospendere  in  caso di pericolo grave ed imminente le singole
lavorazioni   fino   alla   comunicazione   scritta   degli  avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate».
  Se  ne deduce che sia la fattispecie di cui all'art. 131 del codice
163  che  quelle  di  cui  all'art.  127  del regolamento n. 554/1999
possono   integrare  gli  estremi  per  l'iscrizione  nel  casellario
informatico delle imprese ex art. 27 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000.
  Tuttavia,  allo  stato  attuale,  sono  oggetto di comunicazione al
casellario  da parte delle stazioni appaltanti solo le infrazioni che
hanno  gia'  determinato  la risoluzione del rapporto contrattuale ex
art. 31, comma 3 della legge n. 109/1994.
  Nella  prassi  si  e' quindi determinata una applicazione riduttiva
della  norma, rispetto alla piu' ampia formulazione dello stesso art.
27  o  del citato art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica
n.  554/1999,  atteso  che  la  gravita' dell'infrazione e' spesso da
collegare alla recidivita' della stessa.
  Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorita' ritiene che:
    il  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 222 del 3 luglio
2003   disciplina  i  contenuti  minimi  dei  piani  di  sicurezza  e
rappresenta  il  livello  minimo  inderogabile  di  regolamentazione,
applicabile  a  qualunque  tipologia  lavorativa, dall'opera pubblica
complessa  al modesto intervento di manutenzione, naturalmente sempre
nel rispetto dei criteri della ragionevolezza, della proporzionalita'
ed adeguatezza;
    il  coordinatore  della  sicurezza  in  fase di progettazione nel
redigere    il    PSC   esercita   un'attivita'   amministrativa   di
discrezionalita' tecnica;
    sono  oggetto  di  stima  nel  PSC  solo  i costi della sicurezza
espressamente   elencati   nell'art.   7,  comma 1  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica n. 222/2003 e riferibili alle specifiche
esigenze  del  singolo cantiere (costi della sicurezza «contrattuali»
nel senso sopra indicato);
    la stima deve essere congrua, analitica per voci singole, a corpo
o  a  misura,  riferita  ad  elenchi prezzi standard o specializzati,
oppure  basata  su  prezziari  o  listini ufficiali vigenti nell'area
interessata,  o  sull'elenco  prezzi  delle  misure  di sicurezza del
committente;  nel  caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o
non  disponibile,  si  fara'  riferimento ad analisi costi complete e
desunte da indagini di mercato;
    i  costi  della  sicurezza  inseriti nel PSC sono evidenziati nei
bandi  di  gara e non sono soggetti a ribasso d'asta; inoltre su tali
costi  non sono ammesse le giustificazioni a corredo dell'offerta, ai
sensi  dell'art.  87,  comma 4  del  codice  dei  contratti  pubblici
approvato con decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006;
    in  sede  di  valutazione  della  congruita'  delle  offerte,  la
stazione  appaltante deve procedere, ai sensi dell'art. 86, comma 3 e
dall'art.  87,  comma 2,  lettera e)  del  codice  n.  163/2006, alla
verifica  del  rispetto  delle  norme  vigenti in tema di sicurezza e
condizioni di lavoro;
    gli   apprestamenti   di   cui   all'art.  7,  comma 1,  elencati
nell'allegato  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
222/2003,  sono  ricompresi negli oneri della sicurezza ed i relativi
costi non sono soggetti a ribasso d'asta;
    il coordinatore della sicurezza per la fase dell'esecuzione (CSE)
ha  l'obbligo  di  verificare, da un lato, la costante corrispondenza
dei contenuti del PSC alla specificita' del cantiere e dall'altro, il
rispetto da parte dell'esecutore di tutti gli altri obblighi generali
della  sicurezza  (ex  lege)  che,  in quanto a carico dell'esecutore
stesso,  non fanno parte del PSC; il RUP vigila, verificando che tali
adempimenti  a  carico del CSE siano effettivamente assolti, compresi
tutti  quelli indicati nell'art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999;
    nel  caso  di  varianti in corso d'opera, le relative perizie, ai
sensi  dell'art.  134,  comma 9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  554/1999  dovranno essere corredate anche del PSC e a
questi  fini  il  RUP  dovra'  farsi  carico  del  rispetto  di  tali
adempimenti  ed  in particolare di quello relativo all'individuazione
del  costo della sicurezza compreso nell'importo di perizia, costo da
non assoggettare a ribasso;
    le  stazioni  appaltanti  devono  acquisire  le  segnalazioni,  i
verbali e gli ordini di servizio emessi dal CSE, al fine di valutare,
ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999  (e  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  n. 494/1996, e
successive   modificazioni),   se  ricorrano  le  condizioni  per  la
sospensione  dei  lavori  o  per l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere o per la risoluzione dell'appalto;
    le   reiterate   infrazioni   agli   obblighi   della   sicurezza
costituiscono  un  valido  presupposto per avviare la risoluzione del
contratto,  secondo  la  procedura dell'art. 119 del medesimo decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  554/1999  (oggi, art. 136 del
decreto legislativo n. 163/2006);
    le  stazioni  appaltanti  devono  inviare  all'Osservatorio,  per
l'annotazione   nel   casellario   informatico,  copia  di  tutte  le
segnalazioni riguardanti le infrazioni in fatto di sicurezza prodotte
dal   coordinatore  (CSE),  che  siano  seguite  da  risoluzione  del
contratto o anche dalla sola sospensione dei lavori;
    tutte  le  precedenti  determinazioni emanate da questa Autorita'
nella  materia  della  sicurezza, si intendono superate, per la parte
relativa ai criteri di computo dei costi della sicurezza.

      Roma, 26 luglio 2006

                                        Il presidente: Rossi Brigante