IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493/99  del  17 maggio  1999 del
Consiglio  ed  in  particolare  l'allegato  V,  lettere c)  e d), che
prevede  che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole
della  Comunita'  lo richiedano, gli Stati membri interessati possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale
delle  uve  fresche,  del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente
fermentato  e  del  vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle
varieta'  di  viti  di  cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a
diventare vino da tavola, del vino da tavola.
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493/99  del  17 maggio  1999 del
Consiglio  ed  in  particolare  l'allegato  V, lettera H, punto 4 che
prevede  che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le Regioni e le
varieta'  per  le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e
secondo  condizioni  da  stabilirsi,  l'arricchimento  della  partita
«cuvee»  nel  luogo  di  elaborazione  dei  vini  spumanti e dei vini
spumanti di qualita';
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493/99  del  17 maggio  1999 del
Consiglio  ed  in  particolare, l'allegato V punto E il quale prevede
che  negli  anni  caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali
gli  Stati  membri  possono  autorizzare  l'acidificazione  delle uve
fresche,  del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in
fermentazione e del vino, prodotti nelle zone viticole Clb;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 della
Commissione  e  successive  modifiche,  che fissa alcune modalita' di
applicazione  del  Regolamento  (CE) n. 1493/1999 e che istituisce un
codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
  Vista  la  legge  n.  82  del  20 febbraio  2006,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 13 marzo 2006,
recante  «Disposizioni  di  attuazione  della  normativa  comunitaria
concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino»;
  Visto, in particolare, l'art. 9 della citata legge 82/2006 il quale
stabilisce   che   le   regioni  e  province  autonome,  con  proprio
provvedimento,   autorizzano   annualmente   l'aumento   del   titolo
alcolometrico  volumico  naturale  dei prodotti destinati a diventare
vino  da tavola, vino a IGT, VQPRD e delle partite per l'elaborazione
dei  vini  spumanti,  dei  VSQ  e dei VSQPRD nonche' l'acidificazione
delle  uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo
ancora in fermentazione e del vino, prodotti nelle zone viticole Clb;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica Italiana n. 281 del 3 dicembre
2001,  recante  disposizioni  per  le  autorizzazioni all'aumento del
titolo  alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli, il
quale  stabilisce  che  l'aumento  del  titolo alcolometrico volumico
naturale  dei  prodotti  della  vendemmia  venga autorizzato mediante
apposito  decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali,
previa richiesta delle regioni e province autonome;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30 luglio  2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre
2003,   ed   in   particolare   l'art.  2  il  quale  stabilisce  che
l'acidificazione   dei   prodotti  vitivinicoli  e'  autorizzata  con
apposito  decreto  del  Ministero per le politiche agricole emanato a
seguito  di  apposita  richiesta  avanzata  dalle  regioni e province
autonome;
  Considerata  la necessita' di procedere all'abrogazione del decreto
ministeriale  3 settembre 2001 e dell'art. 2 del decreto ministeriale
30 luglio  2003,  in  considerazione  dell'intervenuta  modifica alla
normativa vigente;
  Ritenuto   opportuno   garantire   il   rispetto   della  normativa
comunitaria citata;
  Sentita la Conferenza Stato-regioni
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dalla  campagna  2006/2007  le regioni e province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  autorizzano  l'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale nonche' l'acidificazione dei prodotti
citati  in  premessa,  previo  accertamento  della  sussistenza delle
condizioni   climatiche   che   ne   giustificano   il   ricorso.  La
documentazione  attestante l'accertamento delle condizioni climatiche
viene  conservata  dalle  regioni  e  province  autonome  e  tenuta a
disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.
  2.   Copia  del  provvedimento  di  autorizzazione  e'  inviato  al
Ministero   delle   politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  -
Dipartimento  delle  filiere  agricole  e  agroalimentari - Direzione
generale  per le politiche agricole - Polagr IV - via XX settembre 20
-   00186   Roma   -   che  provvede  alla  trasmissione  alle  altre
amministrazioni interessate.