IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, la
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 luglio  2003, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre
2003  con  il  quale  e'  stata accordata la protezione transitoria a
livello  nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine protetta «Asiago»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  29 aprile  2004, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 126 del 31 maggio
2004 con il quale e' stato autorizzato l'organismo di controllo «CSQA
-  Certificazioni  S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla protezione
transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  modifica  del
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
«Asiago»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24 gennaio 2005, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio
2005  che,  modificando  il  suddetto  decreto ministeriale 29 aprile
2004,  riserva  la  protezione  nazionale  a  titolo  transitorio  al
prodotto  ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione
trasmesso  all'organo  comunitario  con  nota  del 18 gennaio 2005 n.
60251 e allegato al decreto stesso;
  Considerato  che il Consorzio per la tutela del Formaggio Asiago su
indicazione  dei  Servizi  della  Commissione  ha  ritenuto opportuno
modificare    il    suddetto    disciplinare   inserendo   un   nuovo
articolo relativo all'origine del prodotto;
  Ritenuta  la  necessita'  di  riferire  la protezione transitoria a
livello nazionale al disciplinare di produzione modificato come sopra
indicato  e  trasmesso  al competente organo comunitario con nota del
2 agosto 2006, numero di protocollo n. 64809;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  protezione  a titolo transitorio a livello nazionale, accordata
alla  denominazione  di  origine  protetta  «Asiago»  e'  riservata a
decorrere  dalla  data  del  presente decreto al prodotto ottenuto in
conformita'   al  disciplinare  di  produzione  trasmesso  all'organo
comunitario con nota del 2 agosto 2006, numero di protocollo n. 64809
e qui allegato.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 agosto 2006
                                      Il direttore generale: La Torre