IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'art. 17, comma 1, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»; Visto il Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Castelmagno; Visto l'art. 10 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto 2 giugno 1999 con il quale l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l. e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta Castelmagno; Visto il decreto 10 giugno 2002 e successivi e da ultimo il decreto 18 aprile 2006 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, e' stato differito di centoventi giorni a far data dal 21 aprile 2006; Vista la comunicazione del Consorzio per la Tutela del Formaggio di Origine Castelmagno, datata 21 marzo 2002 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Castelmagno l'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82; Visto il decreto del 13 gennaio 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Castelmagno; Visto il decreto 14 luglio 2006 che integra le modifiche protette transitoriamente a livello nazionale con il decreto 13 gennaio 2006; Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta Castelmagno allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 29 marzo 2002, protocollo numero 61561 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta; Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l. ha altresi' predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello nazionale con il decreto 13 gennaio 2006; Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Castelmagno; Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerata la necessita', espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 Regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare; Visti la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Decreta: Art. 1. L'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Castelmagno, registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.