IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto l'art. 17, comma 1, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Castelmagno;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il decreto 2 giugno 1999 con il quale l'organismo I.N.O.Q. -
Istituto  nord ovest qualita' - Soc. coop a r.l. e' stato autorizzato
ad  espletare  le  funzioni  di  controllo  previste dall'art. 10 del
Regolamento  (CEE)  del  Consiglio  2081/92  per  la denominazione di
origine protetta Castelmagno;
  Visto il decreto 10 giugno 2002 e successivi e da ultimo il decreto
18 aprile    2006    con    il    quale   il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione,  e'  stato  differito di centoventi giorni a far
data dal 21 aprile 2006;
  Vista la comunicazione del Consorzio per la Tutela del Formaggio di
Origine  Castelmagno,  datata  21 marzo 2002 che ha confermato per il
controllo   sulla   denominazione  di  origine  protetta  Castelmagno
l'organismo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc.
coop a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso
n. 82;
  Visto  il  decreto  del  13 gennaio  2006, relativo alla protezione
transitoria   accordata   a   livello  nazionale  alla  modifica  del
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
Castelmagno;
  Visto  il  decreto 14 luglio 2006 che integra le modifiche protette
transitoriamente a livello nazionale con il decreto 13 gennaio 2006;
  Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita'
- Soc. coop a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il
piano  di  controllo  predisposto  per  la  denominazione  di origine
protetta  Castelmagno  allo schema tipo di controllo trasmessogli con
nota  ministeriale  del  29 marzo  2002, protocollo numero 61561 e di
possedere  la  struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli
sulla denominazione di origine protetta predetta;
  Considerato che l'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita'
-  Soc.  coop  a  r.l. ha altresi' predisposto un ulteriore piano dei
controlli  che  recepisce  le modifiche al disciplinare di produzione
protette   transitoriamente   a  livello  nazionale  con  il  decreto
13 gennaio 2006;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta Castelmagno;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del Regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in  quanto Autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato Gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 Regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che e'
stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali  una struttura di controllo con il compito di verificare ed
attestare  che  la  specifica denominazione risponda ai requisiti del
disciplinare;
  Visti la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  denominato  I.N.O.Q.  - Istituto nord ovest qualita' -
Soc.  coop  a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto
Grosso  n.  82, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo,
previste  dall'art.  10  del  Regolamento  (CE)  n.  510/2006  per la
denominazione  di  origine protetta Castelmagno, registrata in ambito
europeo con Regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996.