IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, la
protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la
registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
  Visto  il  decreto  del  26  maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - n. 139 del 16
giugno  2004 relativo alla protezione transitoria accordata a livello
nazionale  alla  denominazione  Casatella  Trevigiana per la quale e'
stata  inviata  istanza alla commissione europea per la registrazione
come denominazione di origine protetta;
  Visto  il  decreto  del  3  aprile  2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 89 del 15
aprile  2006 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio
accordata  con  il  suddetto  decreto del 26 maggio 2004, al prodotto
ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione trasmesso
all'organo  comunitario  con  nota  del  24 novembre 2005, n. 66715 e
allegato al decreto stesso;
  Considerato   che  il  soggetto  richiedente  la  registrazione  su
indicazione  dei  servizi  della  commissione  ha  ritenuto opportuno
modificare il suddetto disciplinare di produzione;
  Ritenuta  la  necessita'  di  riferire  la protezione transitoria a
livello nazionale al disciplinare di produzione modificato come sopra
indicato  e trasmesso al competente organo comunitario con nota del 2
agosto 2006, numero di protocollo n. 64843;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  protezione  a titolo transitorio a livello nazionale, accordata
con  decreto  26 maggio 2004, alla denominazione Casatella Trevigiana
e'  riservata a decorrere dalla data del presente decreto al prodotto
ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare  di  produzione trasmesso
all'organo  comunitario  con  nota  del  2  agosto  2006,  numero  di
protocollo n. 64843 e qui allegato.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 3 agosto 2006

                                      Il direttore generale: La Torre