Art. 1.
    Tutti  i  progetti esecutivi di opere e/o lavori edilizi, nonche'
di  impianti  tecnologici  complementari redatti dagli uffici tecnici
dell'INAF e sue strutture decentrate, devono contenere tra le somme a
disposizione  dell'amministrazione  una  quota  di incentivazione nel
limite  massimo  dell'1,5%  del  totale  dei  lavori  a  base d'asta,
stabilita  dal  presente  regolamento in base alle seguenti classi di
importo:
      a) per  progetti  di  importo  fino  a euro 750.000 il fondo e'
attribuito in ragione dell'1,5%;
      b) per  progetti  di  importo  compreso tra euro 750.000 e euro
3.000.000 il fondo e' attribuito in ragione dell'1,4%;
      c) per  progetti  di importo compreso tra euro 3.000.000 e euro
6.000.000 il fondo e' attribuito in ragione dell'1,3%;
      d) per  progetti di importo superiore a euro 6.000.000 il fondo
e' attribuito in ragione dell'1,2%.