Art. 1. Tutti i progetti esecutivi di opere e/o lavori edilizi, nonche' di impianti tecnologici complementari redatti dagli uffici tecnici dell'INAF e sue strutture decentrate, devono contenere tra le somme a disposizione dell'amministrazione una quota di incentivazione nel limite massimo dell'1,5% del totale dei lavori a base d'asta, stabilita dal presente regolamento in base alle seguenti classi di importo: a) per progetti di importo fino a euro 750.000 il fondo e' attribuito in ragione dell'1,5%; b) per progetti di importo compreso tra euro 750.000 e euro 3.000.000 il fondo e' attribuito in ragione dell'1,4%; c) per progetti di importo compreso tra euro 3.000.000 e euro 6.000.000 il fondo e' attribuito in ragione dell'1,3%; d) per progetti di importo superiore a euro 6.000.000 il fondo e' attribuito in ragione dell'1,2%.