IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
                           E DELLA RICERCA
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181 «Disposizioni in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  e  dei  Ministeri»  con il quale e' stato istituito il
Ministero dell'universita' e della ricerca;
  Vista  la  legge  2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di
accessi  ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1,
lettera a),  modificato dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1 «Conversione
in  legge  con  modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2001, n.
402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario»;
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al
regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia didattica degli
atenei,  approvato  con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
  Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale sono state
determinate  le  classi delle lauree specialistiche delle professioni
sanitarie;
  Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni;
  Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251 e, in particolare l'art. 7;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  ed,  in
particolare,  l'art.  39, comma 5, cosi' come sostituito dall'art. 26
della legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  il  decreto dei Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n.  334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n. 394 in materia di
immigrazione»;
  Viste  le  disposizioni  ministeriali  in data 21 marzo 2005 con le
quali  sono  state  regolamentate  le immatricolazioni degli studenti
stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;
  Visto  il  contingente  risevato agli studenti stranieri per l'anno
accademico 2006-2007, riferito alle predette disposizioni;
  Vista   l'offerta  formativa  potenziale  deliberata  dagli  organi
accademici  con  espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3,
comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264/1999;
  Vista  la  rilevazione del fabbisogno di laureati specialisti delle
professioni  sanitarie per l'anno 2006, di cui alle tabelle trasmesse
dal Ministero della salute in data 27 febbraio e 16 maggio 2006;
  Considerato  che  la  predetta rilevazione mette in luce per alcuni
corsi  di  laurea  specialistica  carenze  o  eccedenze  tre  offerta
formativa ed esigenze regionali;
  Considerato che l'attivazione dei predetti corsi soltanto in alcuni
atenei,  rende ancora inattuabile il riequilibrio in ambito nazionale
e   regionale   per   alcune   figure   professionali,  stante  anche
l'impossibilita'  di programmare gli accessi nelle universita' in cui
i corsi non risultano attivati;
  Viste  le considerazioni condivise dal tavolo tecnico istituito con
decreto  23 novembre  2005  in  vista  della programmazione dei corsi
universitari  per  il  prossimo anno accademico, di cui fanno parte i
rappresentanti  del  Ministero  della  salute, della Conferenza per i
rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome, del
Comitato   nazionale   di   valutazione  del  sistema  universitario.
dell'Osservatorio  delle  professioni  sanitarie,  i presidenti delle
Conferenze  dei  presidi  delle facolta' di medicina e chirurgia e di
medicina  veterinaria,  della  Federazione nazionale degli ordini dei
medici chirurghi e odontoiatri;
  Ritenuto   di   condividere   i  criteri  di  cui  alle  richiamate
considerazioni   che   riguardano   in   particolare,  la  formazione
direttamente  legata  alle  richieste  di funzioni dirigenziali nella
relativa area professionale di ciascun territorio;
  Ritenuta,  conseguentemente l'opportunita' di programmare un numero
di  posti  pari  all'offerta potenziale formativa di tutti gli atenei
ove  l'esigenza  nazionale  sia  pari o superiore alla stessa offerta
formativa  e  di  operare  delle  riduzioni  ove al contrario risulti
inferiore  al fine di pervenire quanto piu' possibile al riequilibrio
tra  le  proposte  formative degli atenei e le necessita' di ciascuna
regione e provincia autonoma;
  Ritenuto  di  determinare per l'anno accademico 2006/2007 il numero
dei  posti  disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi
di  laurea specialistica delle professioni sanitarie e di disporre la
ripartizione degli stessi fra le universita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente all'anno accademico 2006/2007, il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
laurea  specialistica  delle professioni sanitarie e' determinato per
gli  studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui
all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non
comunitari   residenti  all'estero,  come  di  seguito  indicato  per
ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:
    classe SNT-SPEC/1: c.d.l. scienze infermieristiche e ostetriche -
n. 765;
    classe  SNT-SPEC/2:  c.d.l.  scienze  delle professioni sanitarie
della riabilitazione - n. 395;
    classe  SNT-SPEC/3:  c.d.l.  scienze  delle professioni sanitarie
tecniche diagnostiche - n. 238;
    classe  SNT-SPEC/4:  c.d.l.  scienze  delle professioni sanitarie
tecniche assistenziali - n. 150;
    classe  SNT-SPEC/5:  c.d.l.  scienze  delle professioni sanitarie
della prevenzione - n. 139.
  2.  In  particolare,  agli  studenti  comunitari  e  non comunitari
residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n.
189,  sono  destinati  i  posti  secondo  la ripartizione di cui alla
tabella   allegata  che  costituisce  parte  integrale  del  presente
decreto,  mentre  agli  studenti  stranieri residenti all'estero sono
destinati i posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui
alle  disposizioni  ministeriali  in  data  21 marzo  2005  citate in
premesse.