IL DIRETTORE GENERALE
                  dei farmaci e dispositivi medici
  Visto  il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174, recante
attuazione  della direttiva n. 98/8/CE del Consiglio, del 16 febbraio
1998, in materia di immissione sul mercato di biocidi;
  Visto,  in  particolare,  l'allegato  IV del decreto legislativo n.
174/2000,  nel  quale sono elencati i tipi di biocidi di cui all'art.
2, comma 1, lettera a) e le relative descrizioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 6 ottobre
1998,  n.  392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla produzione ed all'immissione in commercio di
presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1896/2000  della Commissione, del
7 settembre   2000,  concernente  la  prima  fase  del  programma  di
revisione,  di  cui  all'art.  16, paragrafo 2, della direttiva sopra
indicata, ed in particolare l'art. 6 del regolamento medesimo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2032/2003  del  4 novembre  2003,
relativo  alla  seconda  fase  del  programma  di  revisione,  di cui
all'art.  16,  paragrafo 2,  della  direttiva  citata,  e  successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto,  in  particolare, l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2032/2003
recante disposizioni sulla omessa iscrizione dei principi attivi;
  Visto  L'Allegato I  del  regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente
l'elenco  dei principi attivi esistenti che sono stati identificati a
norma  dell'art.  3,  paragrafo 1  o  dell'art.  5,  paragrafo 2  del
regolamento  (CE)  n.  1896/2000  o  per  i  quali sono state fornite
informazioni  equivalenti  in  una  notificazione presentata in forza
dell'art. 4, paragrafo 1 del medesimo;
  Visto  l'Allegato  II del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente
l'elenco  dei  principi  attivi  notificati  per  i  diversi  tipi di
biocidi;
  Visto  l'Allegato III del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente
l'elenco   dei   principi   attivi   esistenti  identificati  ma  non
notificati;
  Visto  l'Allegato VII del regolamento (CE) n. 2032/2003, contenente
l'elenco  dei  principi  attivi  esistenti non identificati prima del
28 marzo   2002   ma  che  possono  rimanere  in  commercio  fino  al
1° settembre 2006;
  Considerato  che,  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento  (CE)  n.  2032/2003, e' vietata l'immissione sul mercato
dei   prodotti   biocidi  contenenti  principi  attivi  non  compresi
nell'Allegato I  del  medesimo  regolamento, come da avviso riportato
nel  «Comunicato concernente la pubblicazione del regolamento (CE) n.
2032/2003  della  Commissione  del 4 novembre 2003», pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana - serie generale - del
1° marzo 2004, n. 50;
  Ritenuto   di   dover   procedere   alla   formale   revoca   delle
autorizzazioni  dei  presidi  medico-chirurgici  la cui immissione in
commercio  era  gia'  vietata  dall'entrata in vigore del regolamento
(CE) n. 2032/2003;
  Considerato  che  il  regolamento  (CE)  n.  2032/2003, all'art. 4,
paragrafo 2,  fissa  al  1° settembre  2006 la data a decorrere dalla
quale  gli  Stati  membri  revocano le autorizzazioni esistenti per i
prodotti biocidi contenenti i principi attivi di cui all'Allegato III
e  VII,  e  garantiscono che i prodotti biocidi contenenti i suddetti
principi attivi non vengano immessi sul mercato;
  Considerato  che  il  medesimo  paragrafo dell'art.  4,  estende la
suddetta  previsione anche ai prodotti contenenti un principio attivo
non  notificato  per lo specifico tipo di biocida al quale i prodotti
appartengono;
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  revoca  delle  autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  relative  ai presidi medico-chirurgici
contenenti  i  principi  attivi  che,  in base al regolamento (CE) n.
2032/2003 non possono rimanere sul mercato dopo il 1° settembre 2006;
  Ritenuto  di  dover  escludere  dalla  suddetta  revoca  i  presidi
medico-chirurgici  contenenti quei principi attivi che, in base ad un
progetto  di  regolamento  della  Commissione,  recante  modifica del
regolamento  (CE)  n.  2032/2003, verrebbero eliminati dagli Allegati
III  e  VII  del  regolamento  (CE)  n.  2032/2003, nonche' i presidi
medico-chirurgici che contengono quei principi attivi, che sulla base
del  suddetto progetto, risultano notificati per i tipi di biocidi ai
quali i presidi in questione appartengono;
  Vista  la  domanda  di  proroga  del  periodo stabilito all'art. 4,
paragrafo 2  del  regolamento  (CE)  n. 2032/2003, avanzata, ai sensi
dell'art.  4bis,  paragrafo 1,  del  regolamento  (CE)  n. 2032/2003,
dall'Italia  in  data 11 luglio 2006, al fine di consentire l'impiego
di   prodotti   contenenti  il  principio  attivo  «Temefos»  N.  CAS
3383-96-8, dopo la data del 1° settembre 2006;
  Considerato,  in  particolare,  che  la  suddetta  domanda  di «uso
essenziale»,  riguarda  l'impiego  del  principio  attivo Temefos nei
presidi  medico-chirurgici  appartenenti  al  tipo  di  biocida n. 18
«Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri
artropodi»;
  Considerato che per alcuni presidi medico-chirurgici e' in corso il
procedimento  di  modifica  della  composizione,  di  cui all'art. 4,
comma 1,  del  decreto del Presidente della Repubblica 392/98, teso a
sostituire  i  principi  attivi  in essi contenuti con altri principi
attivi  regolarmente  notificati  per  il  tipo  di  biocida al quale
appartengono i presidi in questione;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 1, lettera h), del
decreto  legislativo  n.  174/2000,  non costituiscono immissione sul
mercato  il  trasferimento e il magazzinaggio per la spedizione fuori
del   territorio   comunitario   nonche'   il   trasferimento   e  il
magazzinaggio ai fini della eliminazione di un biocida;
  Considerato che l'impiego presso terzi di prodotti biocidi da parte
di  operatori  professionali e' da ritenere equivalente ad un atto di
cessione a terzi del prodotto utilizzato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  revocate, a tutti gli effetti di legge, le autorizzazioni
all'immissione  in commercio dei presidi medico-chirurgici contenenti
principi  attivi non compresi nell'Allegato I del regolamento (CE) n.
2032/2003.
  2.  Per  i prodotti biocidi contenenti principi attivi non compresi
nell'Allegato  I  del  regolamento  (CE) n. 2032/2003, appartenenti a
tipi  di  biocidi la cui commercializzazione non e' soggetta ad alcun
regime  autorizzativo,  e'  confermato  il  divieto di immissione sul
mercato,  gia'  decorrente  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento (CE) n. 2032/2003.