IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

    Vista  la  legge  8 luglio  1998, n. 230, recante «Nuove norme in
materia  di  obiezione  di coscienza», ed in particolare l'art. 8 che
prevede   l'istituzione,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, dell'Ufficio nazionale per il servizio civile;
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»
ed   in   particolare   l'art.  7,  comma 2  che,  nell'ambito  delle
attribuzioni  assegnate all'Ufficio nazionale per il servizio civile,
prevede la competenza ad approvare i progetti di servizio civile;
    Visto  il  decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «Disciplina  del  servizio
civile  nazionale  a  norma  dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n.
64»,  che,  nel  prevedere  la  partecipazione  delle regioni e delle
Province  autonome  di  Trento  e Bolzano nella gestione del servizio
civile   nazionale,  ha  stabilito,  all'art.  6,  commi 4  e  5,  la
ripartizione   delle   competenze   in   materia  di  valutazione  ed
approvazione  dei progetti di servizio civile tra l'Ufficio nazionale
per il servizio civile e le regioni e Province autonome;
    Visto  in  particolare  il  comma 1  dell'art.  6  del richiamato
decreto  legislativo  n.  77  del  2002 che demanda al Presidente del
Consiglio   dei   Ministri   l'individuazione,   con  decreto,  delle
caratteristiche  cui  devono  attenersi  tutti i progetti di servizio
civile, da realizzarsi in Italia e all'estero;
    Visto  il decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante «Proroga
o  differimento  di  termini  previsti  da disposizioni legislative»,
convertito  con  la  legge  27 dicembre  2004, n. 306, che all'art. 2
proroga   al   1° gennaio   2006  l'entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo n. 77 del 2002;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante:  «Nuove  norme in materia di procedimento
amministrativo  e  di diritto di accesso ai documenti amministrativi»
ed  in  particolare  l'art. 12 il quale prevede che l'attribuzione di
vantaggi  economici  di  qualunque  genere a persone, enti pubblici e
privati   e'   subordinata   alla   pubblicazione   da   parte  delle
amministrazioni  procedenti  dei  criteri  e  delle  modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi;
    Visto   il   decreto-legge   17 maggio   2006,  n.  181,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e dei Ministeri», convertito
nella  legge 17 luglio 2006, n. 233, che all'art. 1, comma 6, prevede
l'istituzione   del   Ministero   della  solidarieta'  sociale  e  il
trasferimento  a  detto  ministero anche delle funzioni in materia di
servizio  civile  nazionale  di  cui alla legge n. 230 del 1998, alla
legge n. 64 del 2001 e al decreto legislativo n. 77 del 2002;
    Considerata  la  necessita' di individuare le caratteristiche dei
progetti  di servizio civile nonche' di disciplinare le modalita' per
la  redazione  e  presentazione  degli  stessi al fine di consentire,
successivamente,  all'Ufficio  nazionale per il servizio civile, alle
Regioni  e Province autonome, di effettuare la selezione dei progetti
stessi   procedendo   all'approvazione  di  quelli  in  possesso  dei
prescritti requisiti formali;
    Considerata  altresi'  la  necessita'  di attribuire un punteggio
sulla  base  dei requisiti di ordine qualitativo posseduti da ciascun
progetto  formulando,  successivamente,  la  graduatoria  finale  dei
progetti  che  verra'  utilizzata  ai  fini  della ripartizione delle
risorse economiche disponibili;
    Ravvisata  pertanto  l'esigenza  di predisporre un prontuario che
contenga  in dettaglio le istruzioni per la redazione e presentazione
dei  progetti  da  realizzare  in  Italia e all'estero e che descriva
puntualmente  le modalita' ed i criteri per l'esame, la valutazione e
l'approvazione dei medesimi progetti;
    Acquisito  il  parere  della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  Regioni  e  le  Province autonome di Trento e di
Bolzano, espresso nella seduta del 27 luglio 2006;
    Acquisito  il  parere  della  Consulta  nazionale per il servizio
civile,  di  cui all'art. 10 della legge n. 230 del 1998, espresso in
data 25 luglio 2006;
    Sentito il Ministero degli affari esteri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1. E' approvato l'unito prontuario, con gli allegati annessi, che
costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto, contenente le
caratteristiche  e  le  modalita' per la redazione e la presentazione
dei  progetti  di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e
all'estero, nonche' i criteri per la selezione e l'approvazione degli
stessi,  anche  ai  fini  di quanto previsto dall'art. 12 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
    2.  Il  presente  decreto  abroga le disposizioni contenute nella
circolare  dell'Ufficio  nazionale  per  il  servizio  civile in data
8 aprile  2004  concernente  «Progetti di servizio civile nazionale e
procedure  di  selezione  dei volontari», come modificata e integrata
dalla circolare 10 maggio 2005.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

      Roma, 3 agosto 2006

                                                 Il Ministro: Ferrero